Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 04-07-2011, n. 501 Contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il comune di Trapani, all’esito di apposito sorteggio, ha nel mese di maggio del 2010 proclamato prima aggiudicataria di un appalto di lavori su un impianto di depurazione acque la Impresa Techno Appalti s.r.l. (d’ora in poi: Techno) e seconda aggiudicataria la Impresa di costruzioni Amato Mario (d’ora in poi: Amato).

La Amato ha proposto ricorso al T.A.R. Palermo, sostenendo che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara – tra l’altro – per aver prodotto un modello GAP incompleto, e cioè non recante alcuna indicazione circa il "tipo impresa".

Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale, avendo respinto le ulteriori censure, ha accolto il ricorso statuendo che l’incompletezza del modello GAP presentato dall’aggiudicataria andava effettivamente sanzionata con l’esclusione della relativa offerta.

La sentenza è stata impugnata con l’atto di appello oggi all’esame dalla soccombente Techno la quale ne ha chiesto la riforma previa sospensione dell’esecutività, insistendo per il rigetto della censura accolta dal T.A.R. e deducendo a tal fine tre motivi di impugnazione.

Il comune intimato non ha svolto attività difensiva.

Si è costituita per resistere l’Impresa appellata.

Con ordinanza n. 2 del 2011 l’istanza cautelare proposta ai sensi dell’art. 33 della legge n. 1034 del 1971 (ora art. 98 codice) è stata respinta da questo Consiglio.

Le parti hanno presentato memorie, insistendo nelle già rappresentate conclusioni.

All’udienza del 28 aprile 2011 l’appello è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

L’appello non è fondato e va pertanto respinto, con integrale conferma della sentenza gravata.

Con il primo motivo l’appellante torna a sostenere che la mancata compilazione del campo relativo al "tipo impresa" nel modello GAP da essa presentato non ha alcun rilievo viziante, in quanto nella domanda di partecipazione era più volte ed inequivocamente indicato che la Techno partecipava alla gara quale impresa singola.

Fra l’altro ove avessero partecipato imprese associate ciascuna di esse avrebbe dovuto presentare il modello: di talchè, ricevendo un unico GAP, la Prefettura era in grado automaticamente di stabilire che la dichiarante partecipava come impresa singola.

Con il secondo motivo l’appellante deduce che il prototipo di modello allegato al bando di gara non specificava – come di solito avviene mediante asterisco – quali campi dovessero essere obbligatoriamente compilati.

Ne consegue – deduce l’appellante col terzo motivo – che la stazione appaltante aveva l’obbligo di richiedere l’eventuale integrazione della documentazione da parte del concorrente incolpevole.

I mezzi, che vanno unitariamente scrutinati attesa la reciproca interconnessione, non possono trovare accoglimento.

In via preliminare si osserva che il modello GAP allegato al bando di gara non contrassegna il campo "tipo impresa" con l’asterisco che – nel modello c.d. "ufficiale" previsto dalla normativa di settore – ne identifica come obbligatoria la compilazione.

Tale circostanza è però irrilevante, per un duplice ordine di considerazioni.

In primo luogo, infatti, risulta chiaramente dagli atti di gara che l’Amministrazione appaltante aveva imposto, a pena di esclusione, l’obbligatoria compilazione di tutte le parti del GAP.

In tal senso, a parte il disposto della lettera "ll" del bando, basta richiamare il disciplinare il quale, nell’elencare i documenti da presentare a pena di esclusione, al punto 8 menziona " il modello GAP sottoscritto e debitamente compilato nella parte "Impresa/Ditta partecipante".

Inoltre, come rileva l’appellata, il modello allegato al bando reca in calce clausola espressa relativa alla necessità di compilare tutti i campi.

In secondo luogo, se la mancanza di asterisco fosse nel caso di specie rilevante se ne dovrebbe dedurre che il modello non doveva essere compilato tout court, perchè come si è detto nessun campo o casella è contrassegnato dall’asterisco: il che è palesemente illogico.

Deve quindi concludersi sul punto che nel caso all’esame la scelta dell’Amministrazione è stata quella di considerare obbligatoria, a pena di esclusione, la compilazione di tutti i campi o caselle del modello.

Una volta assodato che la lex specialis disponeva espressamente in tal senso può prescindersi da ogni approfondimento in ordine alle affermazioni dell’appellante circa la natura non tipizzata a livello normativo e comunque asseritamente informale del documento.

Infine, in via di fatto è comunque da notare che il modello concretamente utilizzato dall’appellante contrassegnava il campo relativo al tipo di impresa con l’asterisco della obbligatorietà: quindi l’omissione compiuta dall’impresa risulta sul piano empirico, a giudizio del Collegio, assolutamente non scusabile.

Tanto chiarito, la giurisprudenza di questo Consiglio è consolidata nell’affermare che in sede di gare d’appalto il modello GAP va debitamente compilato, al fine di consentire agli organi preposti un immediato screaning delle qualità soggettive delle imprese partecipanti, in chiave antimafia.

In tale ottica, la circostanza che il dato omesso possa o meno ricavarsi aliunde dalla documentazione prodotta in gara è priva di rilievo perchè come è stato notato quasi ogni indicazione richiesta dal GAP, invero, è evincibile dalla documentazione prodotta dall’impresa a corredo dell’offerta.

Seguendo questa impostazione in sostanza la stessa presentazione del modello GAP risulterebbe inutile, vanificandosene la sua specifica funzione che è quella di consentire all’Autorità prefettizia un riscontro immediato e automatizzato dei dati richiesti (cfr. C.G.A. n. 400 del 2009).

Da ultimo, non condivisibili sono le considerazioni svolte dall’appellante in ordine al preteso obbligo, da parte della stazione appaltante, di stimolare e consentire la regolarizzazione della documentazione lacunosa.

Secondo l’indirizzo giurisprudenziale maggioritario cui il Collegio aderisce, infatti, la richiesta di regolarizzazione non può essere formulata dalla stazione appaltante se vale ad integrare documenti che in base a previsioni univoche del bando o della lettera di invito avrebbero dovuto essere prodotte a pena di esclusione (cfr. C.G.A. n. 802 del 2006): il che, come si è visto, è quanto accaduto nel caso di specie in cui non si può configurare alcun margine di ambiguità che rendesse ammissibile la richiesta di integrazione.

In sostanza, la richiesta di regolarizzazione non può essere formulata dalla Stazione appaltante se vale a integrare documenti che in base a previsioni univoche del bando avrebbero dovuto essere prodotti a pena di esclusione poichè, diversamente ragionando, si finirebbe per addivenire ad una inammissibile disapplicazione di un provvedimento autoritativo col quale la p.a. ha a priori delimitato la sua discrezionalità.

Sulla base delle considerazioni che precedono l’appello va quindi integralmente respinto.

Ogni altro motivo od eccezione può essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Le spese del giudizio possono essere compensate, avuto riguardo ad alcune peculiarità della vicenda sostanziale.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe.

Compensa tra le parti spese e onorari di questo grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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