Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Il ricorrente, Ricercatore Universitario nominato nel 2005 a seguito di procedura di valutazione comparativa per il settore scientifico disciplinare di Fisica della Materia presso la Facoltà di Scienze MM.FF.NN. dell’Università "Tor Vergata" di Roma, riveste attualmente la posizione di Ricercatore confermato, giusto decreto rettorale n. 92 del 14.1.2009.
In tale qualità ha chiesto, ex art. 103, terzo comma, del DPR n. 382/1980, ai fini della ricostruzione della carriera, il riconoscimento, tra gli altri, dei servizi prestati, con contratti a tempo determinato, presso l’Istituto Nazionale per la Fisica della Materia, in due periodi per la durata complessiva dal 2.1.1996 al 2.9.2001, nonché del servizio prestato come funzionario tecnico presso l’Università degli Studi di Salerno dal 3.9.2001 al 2.5.2005.
Avverso il relativo decreto, specificato in epigrafe, di diniego ai fini di carriera, dell’Università intimata, e per il riconoscimento dei detti servizi, l’interessato propone quindi ricorso a questo TAR, deducendo violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 103 del DPR n. 382/80 e dell’art. 7 L. n. 28/80; violazione degli artt. 3 e 97 Cost.; motivazione generica e insufficiente; manifesta ingiustizia e disparità di trattamento.
L’Amministrazione si è costituita in giudizio e ha controdedotto diffusamente ex adverso, mentre il ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso, richiamando anche normativa comunitaria, con memoria depositata il 24.3.2011.
Premesso quanto sopra, ritiene il Collegio che il ricorso sia da accogliere solo in parte, alla stregua delle seguenti considerazioni.
L’art. 103, terzo comma, del DPR n. 382/1980, prevede che "ai ricercatori universitari all’atto della loro immissione nella fascia dei ricercatori confermati, è riconosciuta per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera l’attività effettivamente prestata nelle università in una delle figure previste dall’art. 7, L. 21 febbraio 1980, n. 28". Tra tali figure non è prevista quella dei ricercatori con contratto di lavoro a tempo determinato presso il CNRINFM. L’elencazione suddetta è peraltro tassativa e non estensibile analogicamente. Invero il riconoscimento delle anzianità pregresse, nell’ambito del pubblico impiego, è rimesso alla discrezionalità del legislatore. In proposito, l’art. 12 della legge delega n. 28/1980 per il riordinamento della docenza universitaria, introduce, per il riconoscimento dei servizi ai fini della carriera, due determinanti distinzioni, precisando che il riconoscimento è eventuale ed effettuato in analogia con le norme generali sul pubblico impiego. In assenza peraltro di un parametro preciso ed uniforme nell’ambito della legislazione sul p.i. in tema di riconoscimento di servizi, l’art. 103 del DPR n. 382/80 ha discrezionalmente inteso privilegiare, con scelta che non appare patentemente irrazionale, una serie di servizi prestati in ambito universitario e valorizzati dalla legge delega, per quanto in questa sede interessa, ai fini dell’accesso in fase di prima applicazione alla fascia dei ricercatori confermati. Tali servizi non comprendono quello di ricercatore (cfr. art. 103 terzo comma del ripetuto DPR -cui con sufficiente motivazione si è richiamata la P.A.- ed art. 7 della legge n. 21/1980), che è previsto invece come riconoscibile, dallo stesso art. 103, primo e secondo comma, esclusivamente a favore dei professori, all’atto della nomina ad ordinario, e dei professori associati all’atto della conferma o della nomina in ruolo. D’altra parte, questa Sezione ha già avuto modo di affermare (vedi TAR Lazio, III, n. 2119 dell’8.3.2011) che il servizio di ricercatore non confermato non rientra tra i servizi suscettibili di riconoscimento ai fini della carriera di ricercatore confermato ai sensi dell’art. 103 del DPR n. 382/1980 (cfr. anche CdS, sez, II, n. 223/1990; Tar Sardegna n. 1293/1991). In presenza di ciò è irrilevante ai fini pretesi il riferimento alla normativa comunitaria e nazionale di attuazione (art. 6 del D.Lgs. n. 368/2001) in tema equiparazione tra lavoro a tempo indeterminato e lavoro e tempo determinato. Quanto alla sentenza della Corte Costituzionale n. 305/1995, essa ha valorizzato, in tema di riconoscibilità di servizi, l’identità ordinamentale al solo fine di giustificare l’illegittimità costituzionale della normativa predicante il riconoscimento dei servizi scolastici, e non al fine di imporre interpretativamente la riconoscibilità di tutti servizi in qualche modo caratterizzati da elementi di collegamento ma non previsti dal legislatore, sulla base di una valutazione discrezionale, tra quelli riconoscibili, ai sensi dell’art. 103 terzo comma del ripetuto DPR. Né appare convincente al Collegio la sentenza, richiamata dal ricorrente, del TAR Puglia, BA, n. 2155/2009, riguardante peraltro un caso specifico, diverso da quello che ne occupa.
Non ha rilievo, infine, l’argomentazione per cui il servizio di ricercatore non sarebbe stato previsto, dall’art. 7 della legge n. 28/1980 perché il ruolo dei ricercatori è stato istituito solo dal successivo DPR n. 382/1980. Infatti, è proprio lo stesso DPR, nell’art. 103, a prevedere la riconoscibilità dei servizi prestati in qualità di ricercatore universitario, limitando peraltro il riconoscimento stesso ad esclusivo favore di professori ordinari ed associati (primo e secondo comma). E lo stesso comma 11 del citato art. 103 precisa che i periodi di attività di ricerca svolti nei ruoli degli istituti pubblici di ricerca di cui alla tabella VI, allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, sono equiparati, alle condizioni e nei limiti in cui lo stesso articolo prevede i riconoscimenti dei servizi, al servizio prestato in qualità di ricercatore universitario. Il che significa che la detta equiparazione vale nei soli limiti in cui l’art. 103 stabilisce che il servizio di ricercatore è riconoscibile a favore dei professori ordinari ed associati. Non dunque a favore dei ricercatori confermati.
In parte qua il ricorso dev’essere quindi respinto.
Quanto invece al mancato riconoscimento del periodo pregresso prestato dal ricorrente in qualità di Funzionario Tecnico, l’impugnativa del relativo diniego è fondata. Condivisibilmente, invero, il ricorrente richiama a sostegno la sentenza della Corte Costituzionale n. 191/2008 con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 103 comma 3 del d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, modificato dall’art. 23 l. 23 dicembre 1999 n. 488, nella parte in cui, all’atto dell’immissione nella fascia dei ricercatori confermati, non riconosce ai ricercatori universitari, per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera, l’attività effettivamente prestata nelle università in qualità di tecnici laureati con almeno tre anni di attività di ricerca.
D’altra parte, la giurisprudenza, anche della sezione, ha affermato più volte la piena equiparazione del funzionario tecnico al tecnico laureato, trattandosi di mera riformulazione formale della medesima qualifica precedentemente denominata "tecnico laureato"; pertanto anche il funzionario tecnico rientra nella elencazione delle qualifiche contenuta nell’art. 103, d.P.R. n. 382 del 1980.
Tale elencazione, infatti, deve ritenersi tassativa ai fini del riconoscimento del servizio utile, ma suscettibile di una interpretazione logica: in particolare, l’indicazione delle singole qualifiche non può ritenersi cristallizzata sotto il profilo formale alla denominazione prevista testualmente nella citata disposizione, dovendo farsi anche riferimento all’evoluzione che dette qualifiche hanno subito nel nuovo ordinamento. Nella sostanza l’omessa previsione della qualifica di funzionario tecnico laureato nell’art. 103 comma 2, d.P.R. n. 382 del 1980 è in effetti conseguente alla sua inutilità, in quanto si tratta del succedersi di qualifiche formali a fronte delle stesse funzioni sostanziali esercitate: la qualifica di funzionario tecnico non si aggiunge a quella del tecnico laureato, ma la sostituisce, con conseguente applicabilità delle disposizioni previste originariamente per la qualifica sostituita.
Da tanto può concludersi che le mansioni del tecnico laureato e quelle del funzionario tecnico sono sostanzialmente analoghe: il funzionario tecnico deve quindi considerarsi come la nuova qualifica in cui è stata trasformata quella di tecnico laureato.
Tale ricostruzione consente di ritenere che l’art. 103, nell’individuare la qualifica di tecnico laureato al fine del riconoscimento del servizio pre ruolo utile per la determinazione del trattamento economico del professore associato confermato (e ora anche del Ricercatore Confermato, a seguito della citata pronuncia della Corte Costituzionale), include anche la qualifica che nel nuovo ordinamento ha sostituito integralmente la predetta (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 06 febbraio 2009, n. 1235; vedi anche n. 20/2011).
Né potrebbe ritenersi, impropriamente argomentando dalla ripetuta sentenza della Consulta, che il servizio prestato in qualità di funzionario tecnico deve essere riconosciuto solo a coloro che hanno ottenuto la qualifica di ricercatore universitario ai sensi dell’art. 1 comma 10 della legge n. 4 del 14.1.1999 (norma speciale che autorizzava le università a bandire nell’arco di 5 esercizi finanziari a decorrere dal 1999 concorsi di ricercatore universitario riservati al personale delle stesse università assunto per lo svolgimento di funzioni tecniche o socio sanitarie a seguito di concorsi che prevedevano la laurea come requisito di accesso, e con tre anni di attività ricerca), e non dunque al ricorrente che ha conseguito la qualifica di ricercatore al di fuori della speciale previsione di cui all’art. 1 comma 10 della legge predetta n. 4/1999.
Invero, il riferimento ai concorsi previsti dalla detta legge n. 4/1999 vale, nel ragionamento della Corte Costituzionale, ai fini dell’individuazione dell’elemento di collegamento (una volta per tutte) tra ricercatori e tecnici laureati con tre anni di ricerca. Tale astratto elemento di collegamento tra posizioni (ai fini del riconoscimento dei servizi prestati come tecnico laureato) permane tuttavia anche per coloro che sono diventati ricercatori mediante valutazioni comparative al di fuori delle speciali procedure di cui alla ripetuta legge del 1999. La Corte Costituzionale, d’altra parte, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 103 terzo comma del DPR n. 382/80, nella parte in cui non riconosce ai ricercatori universitari, all’atto della loro immissione nella fascia dei ricercatori confermati, per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera, l’attività effettivamente prestata nelle università in qualità di tecnici laureati con almeno tre anni di attività di ricerca. La Corte non ha formulato tuttavia, di fuori di quelle espresse relativamente al periodo di attività di ricerca (che il ricorrente dichiara di possedere), altre precisazioni limitative.
Si consideri, d’altra parte, che anche i servizi prestati in una delle figure di cui all’art. 7 della legge n. 28/1980 sono ora riconoscibili, nella posizione di ricercatore confermato, ex art. 103, terzo comma, più volte citato, a prescindere, allo stato, dal fatto che il ricercatore confermato stesso sia diventato tale in applicazione dei giudizi di idoneità consentiti, in sede di prima applicazione della riforma universitaria del 1980, agli appartenenti a dette figure e categorie previste dal ripetuto art. 7.
Il profilo di domanda esaminato è quindi fondato, per cui il ricorso in parte qua è da accogliere, con annullamento dell’atto impugnato limitatamente al mancato riconoscimento del servizio prestato dal ricorrente come funzionario tecnico dal 3.9.2001 al 2.5.2005.
Le spese, tuttavia, stante la peculiarità delle questioni esaminate, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge e in parte lo accoglie, come da motivazione.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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