DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 2010, n. 243

Regolamento recante il riordino dell’Istituto agronomico per l’Oltremare, a norma dell’articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 12 del 17-1-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge 26 ottobre 1962, n. 1612;
Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n.
177;
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
Visto l’articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244;
Visti gli articoli 26 e 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133;
Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
Visto l’articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122;
Sentite le Organizzazioni sindacali;
Ritenuto di dover procedere alla razionalizzazione degli organi,
alla riduzione della pianta organica ed al contenimento delle spese
dell’Istituto agronomico per l’Oltremare, secondo i criteri del
citato articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
che risultano applicabili al presente riordino;
Ritenuto, in particolare, non applicabile il criterio di cui alla
lettera i) del citato articolo 2, comma 634, della legge n. 244 del
2007, dal momento che le funzioni di vigilanza sull’Istituto sono
affidate al Ministero degli affari esteri, senza che ad esse sia
preposto specificatamente alcun ufficio dirigenziale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze dell’8 marzo 2010,
17 maggio 2010 e 20 settembre 2010;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui
all’articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 ottobre 2010;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i
Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione, per la
semplificazione normativa, per l’attuazione del programma di Governo,
dell’economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e
forestali;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1

Denominazione

1. L’Istituto agronomico per l’oltremare, con sede in Firenze, di
seguito denominato: «IAO», di cui alla legge 26 ottobre 1962, n.
1612, di seguito denominato: «legge», e’ riordinato dal presente
regolamento.
2. Lo IAO e’ dotato di autonomia scientifica, statutaria,
organizzativa, amministrativa, contabile e finanziaria ed e’
sottoposto alla vigilanza e all’alta direzione del Ministero degli
affari esteri, di seguito denominato anche: «Ministero», che
impartisce le direttive generali cui l’Istituto si attiene nel
perseguimento dei compiti istituzionali, ferma restando
l’indipendenza nella scelta dei metodi e nella valutazione dei
risultati.

Art. 2 Compiti 1. Lo IAO svolge i compiti di cui agli articoli 2 e 3 della legge. 2. Lo IAO in particolare: a) svolge attivita’ di consulenza, assistenza e supporto operativo del Ministero nel campo tecnico, scientifico e dello sviluppo economico agrario per esigenze connesse ad interventi di cooperazione e di aiuto allo sviluppo in ambito internazionale; b) effettua studi, progettazione, consulenza, assistenza tecnica, implementazione, monitoraggio e valutazione nei settori dello sviluppo rurale, della sicurezza alimentare, della gestione delle risorse naturali e degli aiuti allo sviluppo sostenibile per interventi di cooperazione internazionale; c) assicura al Ministero degli affari esteri consulenza e assistenza nel campo dell’agricoltura oltre che l’attuazione e la gestione di iniziative di sviluppo nei settori agro-zootecnico, forestale e agro-industriale ai sensi di quanto previsto dall’articolo 10 comma 5, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per gli interventi previsti alle lettere a), c), d), e), i) dell’articolo 2, comma 3 della medesima legge; d) programma attivita’ di formazione, aggiornamento e specializzazione in ambito accademico nei settori di competenza e nel rispetto delle normative vigenti in materia di ordinamento degli studi universitari, provvedendo anche alla conservazione e alla valorizzazione del proprio patrimonio archivistico, storico e scientifico mediante ogni opportuna attivita’ di promozione, ivi inclusa quella editoriale. 3. Nell’ambito delle attivita’ di cui al comma 2, lo IAO collabora, anche su incarico del Ministero, con altri enti, istituzioni, organizzazioni italiane ed estere, nonche’ con gli organismi internazionali multilaterali del settore.

Art. 3 Organi 1. Sono organi dello IAO: a) il Direttore generale; b) il Comitato di gestione.

Art. 4

Direttore generale

1. Il Direttore generale e’ nominato, per un periodo non superiore
a cinque anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro per gli affari esteri.
2. L’incarico di cui al comma 1 e’ rinnovabile anche oltre il
limite temporale di cinque anni.
3. Il Direttore generale e’ scelto in base a criteri di alta
professionalita’, di capacita’ manageriale e di qualificata
esperienza nell’esercizio di funzioni attinenti al settore operativo
dello IAO.
4. Il Direttore generale:
a) rappresenta lo IAO e lo dirige;
b) presiede il Comitato di gestione;
c) propone ed esegue le deliberazioni del Comitato di gestione,
tenendone informato quest’ultimo;
d) dirige gli uffici dello IAO e le relative attivita’;
e) conferisce gli incarichi ai dirigenti dello IAO;
f) svolge le funzioni ed attivita’ amministrative individuate dal
Regolamento di cui all’articolo 7.
5. Il Direttore generale trasmette al Ministro degli affari esteri
una relazione annuale sui risultati dell’attivita’ dello IAO.

Art. 5

Comitato di gestione

1. Il Comitato di gestione e’ composto da quattro membri, nonche’
dal Direttore generale, che lo presiede.
2. I componenti del Comitato di gestione, nominati con decreto del
Ministro degli affari esteri, sono cosi’ designati:
a) due componenti dal Ministro degli affari esteri;
b) un componente dal Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali;
c) un componente dal Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare.
3. I membri del Comitato di gestione durano in carica cinque anni e
possono essere rinnovati.
4. Il Comitato di gestione svolge funzioni di programmazione delle
attivita’ dello IAO e di monitoraggio e verifica della loro
esecuzione, assicurando prioritariamente l’attuazione degli indirizzi
del Ministro degli affari esteri.
5. In particolare, il Comitato di gestione su proposta del
Direttore generale:
a) verifica la compatibilita’ finanziaria dei programmi di
attivita’;
b) delibera i bilanci preventivi e i conti consuntivi;
c) delibera la pianta organica, gli atti organizzativi e
regolamentari generali.
6. Nessun compenso e’ dovuto ai membri del Comitato di gestione,
fatti salvi eventuali rimborsi per spese di missione, nell’ambito
delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Art. 6 Regolamento di organizzazione 1. L’organizzazione e il funzionamento dello IAO sono disciplinati con regolamento deliberato dal Comitato di gestione ed approvato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze. 2. Il regolamento di cui al comma 1, tra l’altro, definisce, secondo criteri di efficacia, efficienza, economicita’ e semplificazione: a) i compiti e il funzionamento degli organi di cui all’articolo 3, nonche’ dell’ufficio monocratico di controllo interno; b) le attivita’ amministrative, contabili e finanziarie, nonche’ la gestione e la conservazione del patrimonio.

Art. 7 Amministrazione e contabilita’ 1. Lo IAO provvede alla gestione amministrativa e contabile con regolamento deliberato dal Comitato di gestione ed approvato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Art. 8 Personale 1. Al personale dipendente dall’Istituto agronomico per l’Oltremare si applica la disciplina giuridica ed economica prevista per il personale del comparto Ministeri. 2. La dotazione organica del personale appartenente allo IAO e’ determinata dall’allegata tabella A.

Art. 9 Fonti di finanziamento 1. Al conseguimento dei fini istituzionali lo IAO provvede, ai sensi dell’articolo 12 della legge: a) con il contributo dello Stato, da determinare annualmente con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri; b) con i contributi di amministrazioni ed enti pubblici e privati, nonche’ di organizzazioni nazionali e internazionali; c) con i redditi di beni costituenti il proprio patrimonio; d) con i proventi derivanti dalle attivita’ di promozione, consulenza e collaborazione con soggetti pubblici e privati, nonche’ dalla diffusione delle proprie pubblicazioni; e) mediante la costituzione e la partecipazione a societa’ miste con soggetti pubblici e privati, nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria.

Art. 10 Abrogazioni 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati gli articoli 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35 della legge 26 ottobre 1962, n. 1612.

Art. 11 Disposizioni transitorie e finali 1. Il Direttore generale dello IAO in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento e’ confermato nelle funzioni fino al completamento della durata del mandato. 2. Fino alla nomina del Comitato di gestione, e’ confermato nelle funzioni il Comitato in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 3. Dall’attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 29 ottobre 2010 Il Presidente del Senato della Repubblica nell’esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 86 della Costituzione Schifani Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro degli affari esteri Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa Rotondi, Ministro per l’attuazione del programma di Governo Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze Galan, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2010 Ministeri istituzionali, registro n. 21, foglio n. 111

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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