Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 27 del 3-2-2011
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 87, quinto comma, e 119, sesto comma, della
Costituzione;
Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha
approvato lo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;
Visto l’articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;
Visto l’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3;
Sentita la Commissione paritetica prevista dall’articolo 65 dello
Statuto speciale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 ottobre 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione
territoriale, di concerto con i Ministri delle politiche agricole
alimentari e forestali e dell’economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Trasferimento di beni immobili e di impianti
di cui all’articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910
1. Sono trasferiti alla Regione i seguenti beni immobili e impianti
di cui all’articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910
(Provvedimenti per lo sviluppo dell’agricoltura nel quinquennio
1966-1970) come individuati nell’elenco allegato sub A):
a) Impianto per la raccolta, stagionatura e commercializzazione
formaggi in Rivolto di Codroipo (UD);
b) Impianto per la tipizzazione e commercializzazione vini in
Cormons (GO).
2. Nel trasferimento dei beni di cui al comma l sono, altresi’,
compresi i beni mobili che ne costituiscono pertinenza.
3. Il trasferimento dei beni di cui ai commi l e 2 decorre dalla
data della loro consegna.
Art. 2 Operazioni di consegna 1. Gli Uffici statali competenti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, consegnano alla Regione i beni immobili e gli impianti di cui all’articolo 1. 2. I verbali di consegna costituiscono titolo per la trascrizione, l’intavolazione e la voltura catastale a favore della Regione dei beni trasferiti. Ciascun bene e’ corredato da apposita scheda identificativa nella quale e’ descritto lo stato di diritto con particolare riferimento agli eventuali rapporti in essere e agli oneri che gravano sul bene. 3. Dalla data della consegna i beni entrano a fare parte del patrimonio della Regione. 4. La Regione con propria legge disciplina il regime dei beni trasferiti, la loro destinazione ed il loro utilizzo.
Art. 3
Effetti del trasferimento
1. Il trasferimento dei beni di cui all’articolo 1, con i relativi
diritti reali, pertinenze, accessori, oneri e pesi, ha luogo nello
stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano alla data di
consegna.
2. La Regione subentra, dalla data della consegna, in tutti i
rapporti attivi e passivi inerenti ai beni trasferiti. Dalla stessa
data spettano alla Regione i proventi e le spese derivanti dalla
gestione dei beni trasferiti.
Art. 4
Esenzioni fiscali
1. Tutti gli atti, contratti, formalita’ ed adempimenti necessari
per l’attuazione del presente decreto sono esenti da ogni diritto e
tributo.
Art. 5
Norma finanziaria
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma addi’, 10 dicembre 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Fitto, Ministro per i rapporti con le
regioni e per la coesione
territoriale
Gal0an, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali
Tremonti, Ministro dell’economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.
Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/