Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 22-06-2011) 05-07-2011, n. Esecuzione 6212

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Con ricorso del 28.1.2010 G.V., assistito dal difensore di fiducia, ha proposto ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza resa il dì 11 gennaio 2011 dalla Corte di Appello di Palermo, con la quale è stata rigettata la sua istanza volta ad ottenere il computo di un anno di reclusione, a titolo di fungibilità, sulla pena complessiva inflitta con la sentenza del 28.1.2010, in relazione a quella già espiata in esecuzione della sentenza resa a suo carico il 31.3.1998, tutte ricomprese nel cumulo del 22.9.2010.

A sostegno della domanda la difesa ricorrente lamenta, per un verso, l’erronea applicazione del principio di fungibilità in contrasto con quello del favor rei e con le regole stabilite dall’art. 81 c.p. e, per altro verso, che nell’applicazione del beneficio del condono avrebbe dovuto il G.E., una volta sciolta la continuazione, fare riferimento alla pena edittale minima relativa ai singoli reati e non già ai singoli aumenti di pena a tale titolo determinati.

2.2 Il P.G. in sede, con requisitoria ampia e diffusamente motivata, ha concluso per il rigetto della domanda.

3. Il ricorso è infondato.

3.1 La Corte distrattuale infatti ha fatto corretta applicazione della disciplina di favore di cui all’art. 657 c.p.p., comma 4, in forza della quale devono essere computate, perchè fungibili tra loro, solo le pene espiate dopo la commissione del reato in relazione alle quali si invoca la fungibilità.

Nel caso in esame, infatti, la pena espiata va dal 29.3.1996 al 29.3.2000 e con essa risulta eseguita la sentenza di condanna resa il 32.3.1998. Quest’ultima sentenza è stata però ritenuta in continuazione con quella del 28.1.2010 e computata in aumento di anni tre di reclusione con il residuo di un anno di espiazione pena sine titulo.

Tenuto pertanto conto che tutti i reati di cui alle sentenze portate dal cumulo operato in relazione alla posizione dell’istante sono stati commessi in epoca successiva all’espiazione della pena cessata il 29.3.2000, consegue che l’anno di pena espiato sine titulo di cui alla sentenza del 31.3.1998 non può essere computato a titolo di fungibilità, essendo la pena espiata antecedente e non successiva alla commissione dei reati.

3.2 Quanto, infine, alla doglianza relativa al computo delle pene condonabili, richiama la Corte la lezione giurisprudenziale di questo giudice di legittimità secondo cui, in caso di scioglimento della continuazione, la pena relativa ai reati satellite cui applicare il condono è quella pari all’aumento conteggiato a mente dell’art. 81 c.p. e non già la pena minima edittale prevista per i singoli reati (Cass., SS.UU., 23.4.2009, n. 21501, Astone).

4. Alla stregua delle esposte considerazioni il ricorso va pertanto rigettato ed il ricorrente condannato, a mente dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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