T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 07-07-2011, n. 6010 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, del D.Lgs. n. 104/2010, stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;

che sono state espletate le formalità dell’art. 60 del D.Lgs. n. 104/2010;

Rilevato:

che con il presente gravame si censura l’ordinanza con cui si ingiunge alla ricorrente, in qualità di responsabile e di precedente proprietaria dell’immobile, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, la demolizione di opere realizzate in difformità dal permesso di costruire in sanatoria del 29.4.2006 e dalla D.I.A. in pari data, rappresentate da varianti prospettiche eseguite al piano terra, consistenti nella chiusura di una finestra e nella modifica delle dimensioni di un’ulteriore finestra, nonché da un piano sottotetto comportante un aumento della volumetria e della superficie, comprendente due camere da letto ed un bagno;

che i predetti permesso di costruire e D.I.A. concernono un immobile con solo piano terra e la copertura a tetto, con un correlato sottotetto che dalle planimetrie risulta avere un’altezza inferiore a quella riscontrata e comunque un’altezza minima pari a zero m e non già a 1,20 m;

che l’atto di compravendita in data 15.6.2007 richiama genericamente un sottotetto, ricompreso nell’immobile oggetto dello stesso, senza specificare ulteriormente;

Considerato:

che la stessa parte ricorrente, pur assumendo la propria estraneità al cambio di destinazione d’uso conseguito con la realizzazione delle camere da letto e del bagno, ammette di aver venduto l’immobile de quo con l’altezza qui contestata;

che deve evidenziarsi che la responsabilità in ordine a tale maggiore altezza va comunque individuata in capo alla ricorrente, che ha commissionato i lavori, anche ove fosse stata materialmente realizzata da altro soggetto, non risultando provata unicamente la riferibilità alla stessa delle ulteriori opere realizzate nel sottotetto;

che nessuna censura è stata dedotta in relazione al mutamento dei prospetti;

Ritenuto:

che conseguentemente il provvedimento sia legittimo, laddove alla ricorrente ordina il ripristino dell’altezza, nonché dei prospetti così come assentiti;

che, per quanto evidenziato, il ricorso sia infondato e debba essere rigettato;

che le spese, i diritti e gli onorari seguano la soccombenza, ponendosi a carico della parte ricorrente, e debbano liquidarsi come in dispositivo;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – sezione I quater, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.

Condanna la ricorrente alle spese di giudizio, in favore del Comune resistente, forfetariamente quantificate in Euro 1.000,00 (mille/00), oltre oneri di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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