Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 11-05-2011) 05-07-2011, n. 26185 Esecuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con richiesta in data 28.4.2010 la Procura generale della Repubblica di Ancona chiedeva alla Corte di appello di Ancona la revoca del condono ex D.P.R. n. 394 del 1990 – di anni 2 di reclusione ed Euro 1032,91 di multa concesso a S.A. con sentenza del 15.12.1997 della Corte di appello di Firenze – per effetto della sentenza del 9.2.2005 della Corte di appello di Ancona che aveva condannato il predetto a pena detentiva superiore ad anni due di reclusione per delitto non colposo.

La Corte di appello di Ancona, con ordinanza in data 2.7.2010, revocava il condono di anni due di reclusione ed Euro 1032,91 di multa, come da richiesta del Procuratore generale.

Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di S.A., chiedendone l’annullamento e deducendo come unico motivo l’incompetenza della Corte di appello di Ancona ai fini della declaratoria di revoca del condono.

Il giudice dell’esecuzione competente a decidere sulla suddetta istanza di revoca dovrebbe individuarsi nel Tribunale di Urbino, che aveva statuito in primo grado con sentenza in data 10.4.1997, confermata dalla menzionata sentenza della Corte di appello di Ancona.

Nel caso di specie, secondo il ricorrente, non si applica il principio della unitarietà dell’esecuzione, valido nel caso in cui la sentenza di secondo grado abbia riformato quella di primo grado anche solo per taluno degli imputati, poichè la Corte di Appello di Ancona, nei confronti dei coimputati, aveva pronunciato solo assoluzioni e declaratorie di improcedibilità, non suscettibili di effettivi provvedimenti del giudice di secondo grado in sede di esecuzione.

Motivi della decisione

Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 665 c.p.p., assumendo che nel caso in esame il giudice dell’esecuzione dovrebbe essere individuato nel giudice di primo grado, in quanto – oltre ad essere stata confermata in appello la sentenza nei confronti dello S. – non vi erano state nei confronti dei coimputati pronunce suscettibili di esecuzione, essendovi state nei confronti degli stessi sentenza di assoluzione ovvero declaratorie di improcedibilità per morte dell’imputato o per prescrizione dei reati.

L’art. 665 c.p.p. stabilisce la competenza del giudice di primo grado nel caso in cui il provvedimento sia stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili; in ogni altro caso stabilisce la competenza del giudice di appello.

Il ricorrente non contesta che in caso di pluralità di imputati la competenza funzionale del giudice di appello a provvedere in executivis va affermata non solo rispetto ai soggetti per i quali la sentenza di primo grado è stata riformata, ma anche rispetto a coloro nei cui confronti la sentenza di primo grado sia stata riformata, ma sostiene che il suddetto principio non troverebbe applicazione nel caso in cui non consegue alcuna esecuzione dalle disposizioni della sentenza di secondo grado, emesse in riforma delle statuizioni del primo giudice.

A giudizio di questa Corte, nel caso in cui la sentenza di primo grado sia stata riformata sostanzialmente dal giudice dell’appello anche nei confronti di uno solo dei coimputati – non importa se con una sentenza di condanna o di assoluzione – l’esecuzione spetta al giudice di secondo grado nei confronti di tutte le persone giudicate con la sentenza, in ossequio al principio dell’unitarietà dell’esecuzione.

Si deve tener conto, infatti, che anche le sentenze di assoluzione o di proscioglimento possono formare oggetto di incidenti di esecuzione, tanto più quando intervengono a riforma di una condanna di primo grado.

La giurisprudenza ha più volte affermato che anche La sentenza di appello che dichiari l’estinzione di uno dei reati contestati non può definirsi priva di effetti riformatori rispetto alla pronuncia di primo grado, in quanto introduce una modificazione strutturale nella sentenza impugnata, escludendo l’affermazione di colpevolezza per uno dei reati contestati all’imputato;

con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 665 c.p.p., comma 2, la competenza a decidere sugli incidenti di esecuzione spetta al giudice appello (V. Sez. 3 sent. n. 18996 del 14.4.2002, Rv. 221699).

E più recentemente (V. Sez. 1 sent. n. 10415 del 16.2.2010, Rv.

246395) questa Corte ha ritenuto, in un caso di assoluzione in appello di uno dei coimputati, che per il principio dell’unitarietà dell’esecuzione, nei procedimenti con pluralità di imputati va affermata la competenza del giudice di appello non solo rispetto a quelli per cui la sentenza di primo grado è stata sostanzialmente riformata, ma anche rispetto a quelli nei cui confronti la decisione di primo grado sia stata confermata.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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