Cons. Stato Sez. VI, Sent., 08-07-2011, n. 4108 Università

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata emessa all’adunanza camerale fissata per la decisione della domanda di sospensione della esecutività dei provvedimenti impugnati, il Tribunale amministrativo regionale della Campania – Sede di Napoli- ha accolto il ricorso di primo grado proposto da V. M. volto ad ottenere l’annullamento del decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II reso in data 6 ottobre 2005, della nota di trasmissione prot. n. 073833 in data 7 ottobre 2005 del Direttore amministrativo, del verbale in data 30 settembre 2005 della Commissione giudicatrice del concorso per l’ammissione alla Scuola di specializzazione in Anestesia e Rianimazione, anno accademico 2004/05 e dell’avviso di convocazione alla dr.ssa C. B. per sostenere la prova pratica in data 12 luglio 2005 per l’ammissione alla Scuola di specializzazione in Anestesia e Rianimazione per l’anno accademico 2004/05.

L’originaria ricorrente V. aveva fatto presente di aver presentato domanda di ammissione alla Scuola di specializzazione in Anestesia e Rianimazione; dopo aver superato la prova scritta concorso, bandito in data 17 febbraio 2005, aveva partecipato il 1 giugno 2005 all’espletamento della prova pratica.

A sostenere detta prova pratica non si era presentata invece la controinteressata odierna appellante B. C..

Sennonché quest’ultima fase della procedura di concorso, tenutasi il 1 giugno 2005, era stata successivamente annullata (un candidato era stato trovato in possesso di documentazione vietata); fu fatta ripetere in data 12 luglio 2005 (ed a tale rinnovazione partecipò la appellante B.).

Al termine delle procedure selettive la odierna appellata V. risultò fra gli ammessi: stante le incompatibilità previste, ritenne di risolvere il contratto di collaborazione coordinata e continuativa nel frattempo stipulato con l’ASL n. 1 di Caserta.

Dopo l’inizio dei corsi (regolarmente frequentati dalla V.), l’Amministrazione emise i provvedimenti impugnati in primo grado, con cui- evidenziandosi un errore nell’attribuzione del punteggio ai candidati in sede di graduatoria finale – dispose in rettifica l’utile inserimento della B. al 31° posto della graduatoria, con conseguente esclusione della V., che veniva collocata al 34°mo posto (e quindi, fra i candidati non ammessi).

La V. insorse prospettando numerose censure di violazione di legge ed eccesso di potere, ed il Tribunale amministrativo, con statuizione assorbente, accolse il primo motivo di doglianza incentrato sulla circostanza che all’odierna appellante B. era stato erroneamente ed illegittimamente consentito di presentarsi a sostenere la prova in data 12 luglio 2005, sebbene non si fosse presentata alla prima convocazione, il 1 giugno 2005, allorché si tenne la prova pratica successivamente annullata.

Secondo il primo giudice, infatti, la patologia che indusse alla rinnovazione della prova si manifestò in un momento in cui la selezione degli aspiranti/candidati alla prova pratica predetta era già avvenuta: ne conseguiva che quest’ultima, individuata come subfase autonoma, si era già esaurita, e pertanto la regressione non poteva avere forza espansiva ultronea, tanto da travolgere quest" atto preliminare, che si era – nelle more – ineluttabilmente perfezionato.

La controinteressata B., dunque, non avrebbe potuto partecipare alla ripetizione della prova pratica: ne doveva conseguire l’estromissione della candidata B., e la riammissione alla frequenza alla Scuola di specializzazione di Anestesia e Rianimazione della originaria ricorrente V..

L’originaria controinteressata resistente, rimasta soccombente, ha criticato l’impugnata decisione sotto numerosi angoli prospettici: innanzitutto la appellata decisione era stata assunta all’adunanza camerale fissata per la decisione della domanda di sospensione della esecutività dei provvedimenti impugnati, sebbene la B. non si fosse ivi costituita (e pur essendo nei termini per costituirsi all’udienza di merito).

Non sussistevano i presupposti di urgenza per rendere la decisione in forma "breve" (la V. aveva impugnato il decreto di esclusione con ricorso notificato l’ultimo giorno utile) e neppure la "manifesta fondatezza" dell’impugnazione.

Nel merito, la sentenza era viziata da ultrapetizione allorché aveva disposto la (non richiesta) estromissione dalla graduatoria dell’odierna appellante ed errata in diritto laddove aveva attribuito effetti autoescludenti (o addirittura di rinuncia implicita) dal prosieguo della selezione alla mancata presentazione della B. alla prova pratica originariamente fissata e poi annullata.

L’originaria ricorrente non aveva impugnato il Decreto rettorale di approvazione della graduatoria ove era menzionata l’appellante e, sotto altro profilo, il Decreto rettorale di ottemperanza alla impugnata decisione era illegittimo in quanto emesso senza che fossero state osservate le garanzie infraprocedimentali.

L’appellato Ateneo ha depositato una memoria facendo presente che era sopravvenuta la carenza di interesse alla decisione dell’odierno gravame in capo all’appellante B..

All’adunanza camerale del 29 giugno 2006 fissata per la delibazione sulla domanda di sospensione dell’esecutività dell’appellata decisione l’istanza di sospensione cautelare è stata rinviata al merito.

Alla odierna pubblica udienza del 31 maggio 2011 la causa è stata posta in decisione e sia la difesa dell’appellante che tutte le altre parti hanno fatto presente che era sopravvenuta la carenza di interesse alla decisione dell’odierno appello in quanto l’appellante era stata iscritta all’anno accademico 2005/2006.

Motivi della decisione

Il Collegio prende atto della concordemente dichiarata sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del’odierno appello e lo dichiara improcedibile.

Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio sostenute.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

definitivamente pronunciando sull’appello, numero di registro generale 7476 del 2006 come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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