Cass. pen., sez. I 21-05-2008 (06-05-2008), n. 20290 Revoca di condizionale con procedura de plano – Illegittimità.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA
Con provvedimento in data 16 ottobre 2007 il GIP del Tribunale di Marsala, quale giudice dell’esecuzione, su istanza del Pubblico Ministero, procedendo de plano, ha revocato, ai sensi dell’art. 168 c.p., comma 1, il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a D.D.F. con sentenza 8.2.2000 del Tribunale per i Minorenni di Palermo in conseguenza della commissione di un nuovo reato in data 10.12.2004 per cui aveva poi riportato condanna irrevocabile in data 1.6.2006 a pena che, sommata alla precedente, superava i limiti di cui all’art. 163 c.p..
Ha proposto ricorso per cassazione la difesa del condannato lamentando violazione dell’art. 168 c.p., comma 3, aggiunto dalla L. 26 marzo 2001, n. 128, art. 1 per il caso di concessione erronea del beneficio, poichè tale disposizione, avendo natura sostanziale, non si applicava retroattivamente alle sentenze passate in giudicato prima della novella legislativa.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l’annullamento del provvedimento impugnato poichè era stato adottato de plano, in violazione della regola procedimentale che imponeva il contraddittorio.
E’ preliminare ed assorbente l’esame della questione di nullità del giudizio di esecuzione per avere il giudice deciso de plano senza dare avviso alle parti e fissare la udienza per la loro comparizione.
La questione è fondata.
La giurisprudenza consolidata di questa Corte è nel senso che nel procedimento per la revoca della sospensione condizionale della pena in sede esecutiva, disciplinato dall’art. 674 c.p.p., si debba osservare quanto stabilito dall’art. 666 c.p.p. (v. per tutte Cass. 17.11.1999, Esposito, Rv. 216349; Cass. 5.3.1996, Verde, Rv. 204311).
Tale norma, inserita tra le disposizioni generali sulla esecuzione, ha infatti la precipua funzione di regolare la forma di tutti i procedimenti davanti a quel giudice, a meno che non sia specificamente prevista la procedura de plano quale fase preliminare dell’ordinario procedimento camerale (v. per tutte Cass. 6.12.1994, Daniele).
E’ quindi affetta da nullità assoluta, ai sensi dell’art. 179 c.p.p., comma 1, la ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione abbia provveduto con la procedura cosiddetta de plano su una richiesta di applicazione della revoca della sospensione condizionale della pena (v. Cass. 11.5.1992, Nicolotti).
Orbene, nel caso in esame risulta dagli atti non vi è stata la fissazione dell’udienza e che quindi nessun avviso è stato notificato alle parti.
Si tratta, come si è già detto, di nullità assoluta perchè attinente alla partecipazione del difensore (art. 178 c.p.p., lett. c) che non è stato posto in grado di partecipare all’udienza, la quale determina quindi la nullità del giudizio e del provvedimento conclusivo.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al GIP del Tribunale di Marsala.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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