T.A.R. Campania Salerno Sez. II, Sent., 08-07-2011, n. 1247 Bellezze naturali e tutela paesaggistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

1. Con il ricorso principale il nominato in epigrafe impugna il provvedimento di annullamento della Soprintendenza dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Maiori concernente la realizzazione di box interrati.

2. Il ricorso è fondato su un unico articolato motivo con il quale si censura, in primo luogo, il travalicamento da parte della Soprintendenza dei limiti dei poteri spettanti in sede di annullamento, che sono limitati al controllo sulla legittimità.

Nello specifico il ricorrente si sofferma sulla questione centrale del presente ricorso e cioè quella della possibilità o meno della realizzabilità di parcheggi interrati in deroga nelle aree ricomprese nelle zone 1b del PUT. Affermando, al contrario, tale possibilità e fondandola sulla medesima sentenza citata, invece, nel provvedimento della Soprintendenza a sostegno della tesi contraria (Consiglio di Stato sez. VI n. 551/2006).

Sempre il ricorrente censura la mancata partecipazione al procedimento amministrativo.

3. Si è costituita la Soprintendenza ribadendo che nella zona del PUT in cui ricadono i lavori è interdetta ogni e qualsiasi opera di costruzione di parcheggi ante interrati.

Quanto alla censura attinente al vizio procedimentale ha osservato che dalla nota di trasmissione dell’autorizzazione impugnata alla Soprintendenza risulta tra i propri destinatari anche il sig. F.M..

Osserva che la partecipazione al procedimento del tecnico degli attuali ricorrenti, a seguito di richiesta di integrazione documentale, dell’11.05.2009 della Soprintendenza dimostrerebbe che le finalità cui è preordinato l’avvio del procedimento sarebbero state, comunque, assolte.

4. Si è costituito il Comune di Maiori il quale ha difeso il provvedimento autorizzatorio ed ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

5. All’udienza del 10.03.2011 il Collegio si è riservato la decisione.

Motivi della decisione

1. E’ necessario, preliminarmente, affrontare il motivo attinente il denunziato vizio procedimentale omessa comunicazione di avvio del procedimento.

Sul punto specifico il Collegio ha già affermato che "La disciplina di cui all’art. 26, d.lg. n. 157/2006, che ha sostituito l’art. 159, d.lg. n. 42/2004, assume portata innovativa rispetto alla disciplina anteatta, soltanto per il fatto che impone, nei riguardi dell’Ente subdelegato al rilascio dell’autorizzazione paesistica, il compito di rendere edotti gli interessati dell’attivazione dell’iter procedimentale di controllo, in tal modo confermando la necessità di consentire loro la partecipazione al procedimento instaurato innanzi all’Autorità statale, la quale deve, peraltro, essere messa in condizioni di verificare che detto onere sia stato regolarmente espletato (T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 10/06/2009, n. 3183), ritenendo pertanto rilevante l’omessa comunicazione all’interessato ai fini della legittimità degli atti successivi.

Pertanto non può aderirsi alla impostazione della Soprintendenza in ordine agli effetti del vizio di partecipazione, ciò anche perché "La Soprintendenza, prima di dare inizio al procedimento di verifica della legittimità del titolo rilasciato, è tenuta a vagliare la documentazione trasmessale dall’ente territoriale, anche al fine di assicurarsi previamente che gli interessati siano stati resi edotti dell’intervenuto invio dell’autorizzazione paesaggistica per il controllo di sua competenza. Pertanto, deve ritenersi illegittimo – per propagazione del vizio dell’operato omissivo dell’Amministrazione locale a quello dell’autorità statale – il provvedimento di annullamento di un’autorizzazione paesaggistica, ove adottato – come nel caso di specie – in assenza di preventiva comunicazione all’interessato dell’avvio del procedimento con esso definito e, quindi, in violazione dell’obbligo sancito dall’art. 159 comma 3, d.lg. n. 42 del 2004, a guisa di speciale proiezione di quello generale ex art. 7, l. n. 241 del 1990 (T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 09/09/2010, n. 17385).

Agli atti non risulta depositata la prova dell’avvenuta effettiva trasmissione e ricezione della comunicazione agli interessati dell’avvenuto invio dell’autorizzazione alla Soprintendenza.

Né a tale incombente ha provveduto il Comune che pur risulta costituito.

Senonchè agli atti risulta depositata, effettivamente, una nota a firma dell’Arch, Vincenzo Apicella, per il committente R.C., riferita proprio alla nota Soprintendenza BAP di Salerno n. 13338 dell’11.05.2009, dalla quale si evince, quindi, che le finalità partecipative cui è preordinata la comunicazione di trasmissione agli interessati è comunque stata aliunde assicurata, per cui la violazione dell’obbligo – laddove pure sussistente – di fatto rimane privo di conseguenze (TAR Salerno 10/05/2010 n. 5901).

2. Nel merito il provvedimento di annullamento è fondato su diversi profili di cui uno strettamente di legittimità che è quello attinente alla possibilità di assentire parcheggi interrati in deroga nella zona di cui all’intervento per vincoli derivanti dal PUT

La questione attiene alla possibilità giuridica di consentire la realizzazione di parcheggi pertinenziali interrati in deroga – art. 6 della L.R.C. n. 19/01 e s.m.ed i. nella zone territoriale 1b di cui al PUT Area Sorrentino Amalfitano approvato con L.R. n. 35/87.

E’ rilevante sul punto l’art. 9 della L.R.C. n. 19/01 come modificato dalla L.R. n. 16/2004 secondo cui "Le disposizioni procedurali della presente legge trovano applicazione anche nei territori sottoposti alla disciplina di cui alla Legge regionale 27 giugno 1987, n. 35, fatti salvi tutti i vincoli previsti dalla legge stessa".

Il Collegio non ha motivo di discostarsi dall’interpretazione già fornita al combinato disposto delle disposizioni di cui all’art. 6 e 9 della L.R.C. n. 19/01, secondo cui la riserva – introdotta con la modifica del 2004 – ed espressa con l’inciso "fatti salvi tutti i vincoli previsti dalla legge stessa" non consente deroghe nelle zone sottoposte alla tutela della L. 35/87 ove viga un regime di inedificabilità assoluta (In tal senso, TAR Campania, Salerno 14.01.2011 n. 39; TAR Campania Napoli 18.01.2010 n. 178; TAR Campania Salerno 27.03.2009 n. 1219 e TAR Campania Salerno 09.04.2009 n. 1409).

Chiarito dunque tale aspetto, è necessario verificare se il regime della zona ove è ubicata l’area oggetto dell’intervento secondo i contenuti del PUT integri un contenuto vincolistico assoluto oppure relativo.

Sotto tale profilo non può costituire precedente la sentenza del Consiglio di Stato n. 551/2006, che decide una controversia precedente alla modifica dell’art. 9 della L.R. n. 19/01.

Né tantomeno la presente situazione è analoga a quella decisa con sentenza di questo Tribunale n. 39/2011, che atteneva a controversia concernente la realizzazione "di un parcheggio interrato di 70 posti, annesso ad un erigendo plesso scolastico, ubicato nella sottozona A della zona territoriale 2 del piano urbanistico territoriale (P.U.T.) della costiera SorrentinoAmalfitana, approvato con legge regionale n. 35/1987".

E, al riguardo, la sottozona A della zona territoriale 2 del PUT "Comprende gli insediamenti antichi ed accentrati di interesse storico, artistico ed ambientale, perimetrati e classificati secondo i criteri di cui alla relazione del Piano Urbanistico Territoriale parte 3a.

Essa va trasferita nei Piani Regolatori Generali come zona " A " di Piano Regolatore, ai sensi del DM 2 aprile 1968, n. 1444, oppure articolata in due zone di cui una classificata " A " – come sopra – e l’ altra di " rispetto ambientale ".

La normativa del Piano Regolatore Generale deve:

– per la zona " A " prevedere la redazione obbligatoria di Piani particolareggiati di restauro e risanamento conservativo, da redigere secondo le norme tecniche di cui al successivo titolo IV; fino all’ approvazione dei suddetti Piani particolareggiati consentire soltanto interventi di manutenzione ordinaria e consolidamento statico, entrambi secondo le norme tecniche di cui al successivo titolo IV;

– per la zona di " rispetto ambientale ":

– impedire nuova edificazione privata;

– consentire, per l’ eventuale edilizia esistente, quanto previsto relativamente alla precedente " zona territoriale 1b " per l’ edilizia esistente a tutto il 1955;

– consentire, qualora la zona di " rispetto ambientale " non interferisca con le visuali prospettive di osservazione degli insediamenti antichi, di cui alla zona " A ", interventi pubblici per la realizzazione di scuole materne e dell’ obbligo, di attrezzature di interesse comune e di impianti sportivi, il tutto nel rispetto delle caratteristiche ambientali".

Come si vede in tale zona è vietata assolutamente "l’edificazione privata" essendo consentiti "interventi pubblici per la realizzazione di scuole materne e dell’ obbligo, di attrezzature di interesse comune e di impianti sportivi, il tutto nel rispetto delle caratteristiche ambientali".

Il che evidenzia il carattere relativo del vincolo. Mentre, invece, la zona territoriale 1b "Comprende la parte del territorio prevalentemente a manto boscoso o a pascolo, le incisioni dei corsi di acqua, alcune aree a culture pregiate di altissimo valore ambientale.

Essa va articolata nei Piani Regolatori Generali in zone di Piano Regolatore, tutte di tutela, ma differenziate in relazione alla preminenza delle istanze in esse contenute o documentate:

a) zona di tutela dei terrazzamenti della costiera amalfitana;

b) zona di tutela agricola;

c) zona di tutela silvo – pastorale;

d) zona di tutela idrogeologica e di difesa del suolo (1).

Le indicazioni e la normativa dei Piani Regolatori Generali in particolare:

– per le zone di cui alle lettere a), b), c) e d), devono:

– assicurare la inedificabilità sia pubblica che privata;

– consentire, per l’ eventuale edilizia esistente a tutto il 1955, interventi, secondo le norme tecniche di cui al titolo IV di:….".

Trattasi quindi di una zona dove non sono consentiti neppure interventi pubblici o di pubblico interesse; il che evidenzia una tutela maggiormente stringente e quindi di carattere assoluto per tale zona.

In definitiva, pertanto, deve ritenersi che il ricorso vada respinto per tutte le ragioni sopra espresse.

Stante la particolarità della questione oggetto di precedenti non del tutto univoci sussistono giusti motivi per compensare le spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

a) respinge per il ricorso;

b) compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2011 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Mele, Presidente

Francesco Gaudieri, Consigliere, Estensore

Giovanni Sabbato, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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