Cass. pen., sez. I 15-05-2008 (05-05-2008), n. 19465 Modalità per far valere l’inefficacia della confisca da parte del terzo estraneo al procedimento di prevenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Napoli, quale giudice della prevenzione, dichiarava la propria incompetenza a provvedere in relazione alla richiesta avanzata dall’Avv. Orefice Gennaro con la quale si chiedeva il dissequestro dei beni confiscati a N.P., in quanto era rimasto aggiudicatario in sede civile di uno dei beni sequestrati e confiscati. Osservava che la richiesta era volta ad ottenere la revoca della confisca, provvedimento non definitivo in quanto era pendente l’appello proposto dall’interessato davanti alla Corte d’appello di Napoli e riteneva che fosse opportuno che di tale richiesta si occupasse la stessa Corte ai sensi della L. n. 1423 del 1956, art. 7.
La Corte d’appello di Napoli sollevava conflitto, osservando che nel caso di specie non era applicabile la disciplina di cui all’art. 7 citato, in quanto era stato chiesto il dissequestro dei beni e non la revoca della confisca, ed il motivo addotto non era l’insussistenza originaria dei requisiti ma solo il diritto avanzato da un terzo sulla proprietà di un bene sequestrato; inoltre l’unico strumento a disposizione dell’istante era l’incidente di esecuzione, visto che non aveva partecipato al giudizio di prevenzione nella veste di terzo estraneo.
Va preliminarmente dichiarata l’ammissibilità del conflitto in rito, perchè dal rifiuto, formalmente manifestato, di due giudici a conoscere dello stesso procedimento è derivata una situazione di stasi processuale che è irrisolvibile senza l’intervento di questa Suprema Corte.
Deve rilevarsi che in applicazione del principio affermato dalla decisione delle Sezioni Unite n. 57 del 19 dicembre 2006, rv. 234956, secondo cui la legittimazione a proporre istanza di revoca del provvedimento di confisca disposto ai sensi della L. n. 575 del 1975, art. 2 ter, comma 3, spetta solo a chi ha partecipato al procedimento di prevenzione, mentre colui che non vi ha partecipato può far valere l’inefficacia della confisca solo mediante incidente di esecuzione, deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Napoli, non quale giudice della prevenzione ma quale giudice dell’esecuzione. Ne consegue che l’istanza di dissequestro avanzata dal terzo estraneo al procedimento di prevenzione, deve essere trasmessa al Tribunale di Napoli.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Napoli cui dispone trasmettersi gli atti.

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