T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 12-07-2011, n. 6256

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

la ricorrente si duole del provvedimento di inammissibilità dell’istanza diretta ad ottenere la cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 5 della legge 5 febbraio 1992 n. 91 e successive modifiche ed integrazioni;

Motivi della decisione

– il provvedimento impugnato è motivato dalla considerazione che "l’istante non risulta aver maturato il requisito dei due anni di matrimonio e di residenza alla data di entrata in vigore della legge 15 luglio 2009 n. 94";

– a sostegno del gravame l’interessata deduce violazione di legge ed eccesso di potere;

– la cognizione della controversia rientra nell’ambito della giurisdizione del giudice ordinario;

– per pacifica e consolidata giurisprudenza, in materia di acquisto della cittadinanza iuris communicatione da parte del coniuge -straniero o apolide- di cittadino italiano, il diritto soggettivo dello stesso affievolisce ad interesse legittimo unicamente nell’ipotesi prevista dall’art. 6, comma 1, lett. c) della legge n. 91/1992, relativa alla "sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica" (cfr. Cons. Stato, sezione sesta, 22 marzo 2007, n. 1355; id., 11 agosto, 2005, n. 4334; id., sezione quarta, 15 dicembre 2000, n. 6707; Cass., sezioni unite, 27 gennaio1995, n. 1000; 7 luglio 1993, n. 7441; Tar Lazio, Roma, sezione prima, 26 gennaio 2010, n. 945; sezione seconda, 7 gennaio 2010, n. 90 e sezione seconda quater, n. 7188 del 20 luglio 2009);

– invero soltanto nella predetta unica ipotesi è riconosciuto all’amministrazione un potere discrezionale di valutazione, con conseguente devoluzione della controversia al giudice amministrativo;

– nel caso di specie è viceversa assente ogni potestà discrezionale in quanto – avendo la valutazione amministrativa avuto ad oggetto la sussistenza del predetto requisito di legge la controversia concerne il diritto soggettivo all’emanazione del decreto di acquisto della cittadinanza, con conseguente necessità per l’istante di "adire il giudice ordinario al fine di far dichiarare, previa verifica dei requisiti di legge, che egli è cittadino" (Cass., sezioni unite, n. 7741/1993 cit.);

– a tale stregua il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando la stessa al giudice ordinario;

– conservati gli effetti sostanziali e processuali dell’originaria domanda, il presente giudizio deve proseguire davanti al giudice ordinario, dove potrà essere riassunto nel termine decadenziale di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, così come stabilito dall’art. 11 c.p.a.;

RITENUTO infine che sussistano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Laziosede di Roma, sez. II quater

DICHIARA INAMMISSIBILE

il ricorso in epigrafe n.2881/2011 per difetto di giurisdizione, con gli effetti indicati in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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