Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. La Fondazione Evangelica Betania – Ospedale Evangelico Villa Betania classificato "Ospedale generale di Zona" ai sensi dell’art. 1 della legge 12.2.1968, n. 132, e qualificato a norma della legge regionale n. 2/98, sede di pronto soccorso attivo erogante prestazioni sanitarie di ricovero ospedaliero e di pronto soccorso, essendo inserito nel SIRES (Sistema regionale di emergenza sanitaria) impugnava dinanzi al Tar Campania, sede di Napoli, la nota della ASL Na 1 relativa a "richiesta nota di credito per l’anno 2006 per euro 2.997.515,48".
La ricorrente si doleva del fatto che l’Amministrazione sanitaria non aveva tenuto in conto, ai fini dell’applicazione delle decurtazioni per lo sforamento dei tetti di spesa 2006, della sua peculiare natura giuridica, illegittimamente equiparata alle case di cura private anziché alle strutture sanitarie pubbliche.
2. Il Tar accoglieva il gravame condividendo le argomentazioni sviluppate dalla Fondazione Evangelica Villa Betania in ordine alla natura degli ospedali classificati (categoria a cui appartiene la struttura).
Il Tar riteneva, sulla base di precedenti specifici in materia della medesima Sezione ed in specie della sentenza n. 1394 del 18 marzo 2008 che il carattere di irrinunciabilità dell’assistenza di tipo ospedaliero pubblico o equiparato, tra cui figura quella propria di assicurare prestazioni sanitarie immediate in situazioni di urgenza, quali le funzioni di pronto soccorso, portavano ad estromettere siffatte strutture da logiche programmatorie di prevalente contenimento dei costi.
Con l’effetto che la programmazione sanitaria regionale non poteva fondarsi su una equiparazione tra strutture e prestazioni rese in un regime ospedaliero equiparato a quello pubblico e prestazioni di ospedalità privata, come quella che viene assicurata dalle case di cura provvisoriamente accreditate. Rilevava il Tar che tale orientamento era stato condiviso dal Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. V, 28 maggio 2009, n. 3263; sez. V, 22 aprile 2008, n. 1858), il quale aveva rimarcato la necessità di distinguere, ai fini della operatività del meccanismo dei tetti di spesa, da un lato le strutture pubbliche e quelle ad esse equiparate (ospedali classificati, i.r.c.c.s., etc.) e, dall’altro, quelle private accreditate, in quanto solo per le seconde avrebbe avuto senso parlare di imposizione di un limite alle prestazioni erogabili, mentre per le strutture che risultano integrate con il sistema sanitario nazionale (ospedali pubblici, ospedali classificati, i.r.c.c.s., etc.) non è teorizzabile l’interruzione delle prestazioni agli assistiti al raggiungimento di un ipotetico limite eteronomamente fissato.
In conclusione il Tar accoglieva il ricorso non avendo l’Amministrazione tenuto conto che l’Ospedale Villa Betania era un ospedale classificato e come tale equiparato alle strutture ospedaliere pubbliche, quindi non assoggettato a criteri e strumenti di determinazione del tetto di spesa propri delle case di cura private.
3. Con due distinti atti di appello sia la Regione Campania (n. 392 del 2011) che la Asl Na 1 Centro (n. 393/2011) hanno impugnato la sentenza del Tar Campania deducendo, con dovizia di argomentazioni, plurimi profili di erroneità e concludendo con la richiesta di riforma della stessa.
Si è costituita nei due appelli la Fondazione Evangelica Betania Ospedale Evangelico Villa Betania chiedendo una pronunzia di inammissibilità e nel merito di rigetto dell’appello.
Alla pubblica udienza del 6.5.2011 i due appelli sono stati trattenuti dal Collegio per la decisione.
4. Gli appelli devono essere riuniti ai fini di una unica decisione in quanto diretti avverso la medesima sentenza.
Come esattamente rilevato dalla appellata Fondazione Evangelica Villa Betania gli appelli risultano inammissibili in quanto le questioni all’esame sono state già trattate da questo Consiglio di Stato con la decisione della Quinta Sezione n. 3263 del 2009 ormai non più modificabile. Ed invero l’atto impugnato con il ricorso n. 751 del 2010, annullato con la sentenza appellata e costituito dalla "nota di credito per l’anno 2006 per euro 2.997.515,48", deve configurarsi come atto consequenziale alla deliberazione di determinazione dei tetti di spesa per l’anno 2006 già impugnata con il ricorso al Tar Campania n. 6346 del 2006 (avente ad oggetto tra l’altro la delibera della Giunta Regionale della Regione Campania 16 giugno 2006 n. 800, relativa alla programmazione dei tetti di spesa per il triennio 20062008) sicché è travolto dall’annullamento di tale delibera.
Ed infatti la I° Sezione dei Napoli del Tar Campania, riuniti cinque ricorsi aventi ad oggetto delibere di Giunta Regionale della Campania di fissazione dei tetti di spesa, con la sentenza n. 1394/2008 del 18.4.2008 accoglieva tutti i ricorsi ed annullava i provvedimenti impugnati rilevando la impossibilità di parificare l’Ospedale Ecclesiastico della Fondazione appellata alle Case di cura private ritenendo invece corretta la parificazione dello stesso agli Ospedali Pubblici.
Avverso la decisione proponeva appello a questo Consiglio di Stato sia la Regione Campania, sia la Azienda sanitaria Locale Napoli 1.
Questo Consiglio di Stato con la decisione della Quinta Sezione n.3263 del 2009 del 28 maggio 2009 respingeva entrambi gli appelli.
La sentenza di annullamento del provvedimento amministrativo, creando l’obbligo nella pubblica amministrazione di ripristinare la situazione esistente prima dell’emanazione dell’ atto annullato, ha effetto caducante nei confronti di tutti gli atti che in quello annullato trovano il loro antecedente necessario ed unico, come quello oggetto di esame negli odierni appelli, adottato dalla Asl Napoli 1 Centro prot. n.88529 del 16.11.2009, secondo il quale nel rispetto dei tetti di spesa al fine dell’allineamento ai dati contabili la Fondazione avrebbe dovuto provvedere ad emettere per il 2006 la nota di credito per euro 2.997.515,48.
5. In conclusione i due appelli riuniti devono essere dichiarati inammissibili.
6. Tuttavia per la peculiarità della vicenda contenziosa la Sezione ritiene di compensare spese ed onorari.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando, previa loro riunione, dichiara inammissibili gli appelli come in epigrafe proposti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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