Cons. Stato Sez. IV, Sent., 13-07-2011, n. 4269 Legittimità o illegittimità dell’atto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

La sig.ra B. P. impugnava innanzi al Tar per il Lazio l’ordinanza n.688 del 27/9/2010 con la quale il Comune di Tivoli ha ingiunto alla medesima la demolizione di opere edilizie realizzate sine titulo nonché il ripristino dello stato dei luoghi

L’adito Tar – Sezione Prima TER – con sentenza n.123/01 resa in forma semplificata ha respinto il ricorso ritenendolo infondato.

Insorge avverso tale sentenza l’interessata che a sostegno del proposto gravame deduce i seguenti motivi:

Motivazione insufficiente ed illogica quanto al primo motivo del ricorso di primo grado relativo alla nullità dell’atto impugnato per carenza o difetto di potere. Assoluta incertezza sul soggetto che ha firmato l’atto e sui relativi poteri – illeggibilità della firma;

Motivazione illogica e contraddittoria; travisamento dei fatti in relazione al secondo motivo del ricorso di primo grado relativo alla qualificazione giuridica dell’intervento oggetto dell’ordinanza impugnata ed il relativo regime sanzionatorio – Violazione di legge;

Motivazione insufficiente ed illogica e contraddittoria in relazione all’ulteriore profilo di illegittimità dell’atto per difetto di motivazione ed interesse ad agire;

Violazione degli artt.60 e 74 del dlgs n.104/2010: sulla manifesta infondatezza.

L’intimato Comune di Tivoli non risulta costituito in giudizio.

All’odierna camera di consiglio il ricorso viene introitato per essere deciso in forma semplificata.

Tanto premesso, l’appello all’esame va respinto in quanto privo di giuridico fondamento.

Quanto al primo motivo di gravame col quale parte appellante denuncia la nullità dell’atto impugnato per carenza di potere in ragione della firma illeggibile del sottoscrittore, il vizio dedotto è insussistente.

Se è vero che la sottoscrizione dell’atto amministrativo è un elemento necessario ed essenziale, tuttavia non è causa di invalidità o nullità l’illegibilità della firma apposta in calce all’atto, quando sia comunque possibile, come nel caso di specie, individuare lo status del soggetto sottoscrittore, con la riferibilità alla P.A. emanante (cfr Cons Stato Sez. II 42/10/2007; idem Sez. IV sentenza 5/10/2010).

In altri termini l’eventuale illeggibilità della firma apposta in calce all’atto costituisce una mera irregolarità del provvedimento che non comporta l’invalidità dello stesso in quanto comunque consente di dimostrare la provenienza dell’atto dal soggetto titolare del potere, senza quindi che da ciò possa derivare l’inesistenza della determinazione amministrativa.

Il secondo e terzo motivo d’impugnazione per ragioni di logica connessione vanno congiuntamente trattati.

Con essi parte appellante critica la motivazione resa dal giudice di primo grado in ordine alla qualificazione giuridica delle opere edilizie de quibus (ai fini della individuazione del regime sanzionatorio da applicarsi) e dall’altro lato circa la rilevanza dei vizi formali che affliggerebbero l’atto comunale emesso in danno dalla sig.ra B. e che pure ad avviso del primo giudice sarebbero superabili.

I dedotti profili di illegittimità non sono fondati, atteso che il Tar con l’impugnata sentenza oltre a fornire una puntuale qualificazione degli abusi, con la esatta individuazione del relativo regime sanzionatorio (quello compiutamente applicato dall’Amministrazione comunale) ha altresì dato piena contezza della fondatezza delle osservazioni e statuizioni rese sui suddetti punti.

In particolare, il giudice di primo grado ha avuto cura di evidenziare in modo sufficiente oltreché corretto come nella fattispecie in rilievo siano state realizzate nell’anno 2005 opere di abbattimento e ricostruzione di una struttura che concretizzano gli estremi di un intervento comunque abbisognevole di un’autorizzazione.

Altresì ineccepibile appare il ragionamento pure svolto in ordine al superamento delle altre "manchevolezze individuate dalla parte interessata a carico dell’atto impugnato e dedotte con le censure di tipo formali, lì dove effettivamente al riguardo soccorre il disposto di cui all’art.21 octies della legge n.241/90

Il quarto ed ultimo motivo d’impugnazione oltreché infondato risulta inammissibile, lì dove l’appellante mette in discussione la possibilità da parte del giudice di primo grado di definire la controversia col rito semplificato, dovendosi qui rilevare come la facoltà di decidere nel merito la causa è stata esercitata nel pieno rispetto delle disposizioni di cui agli artt.60 e 74 c.p.a., senza che sussistessero (e neppure siano state in concreto indicate) all’epoca ragioni preclusive della possibilità per il giudicante di utilizzare il rito della semplificazione.

Non occorre pronunziarsi sulle spese del presente grado del giudizio, attesa la non costituzione in giudizio del Comune di Tivoli.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo Rigetta.

Nulla spese

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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