Cons. Stato Sez. IV, Sent., 13-07-2011, n. 4257 Concessione per nuove costruzioni contributi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il sig. F. G., attuale appellante, riferisce di essere stato proprietario di un compendio immobiliare sito in località Castelnuovo del Comune di Negrar, comprensivo di un fabbricato rurale per il quale chiese ed ottenne la concessione edilizia per lavori di manutenzione straordinaria.

Nel 1991 il predetto vendette il fondo rustico in questione, con le sovrastanti costruzioni rurali, al sig. T. R. ed altri i quali presentarono al Comune un progetto di ristrutturazione complessiva degli edifici de quibus.

In quella sede veniva rilevata dal Comune l’esistenza di opere edilizie eseguite sine titulo e gli interessati, relativamente alle contestazioni loro mosse dal citato Ente, provvedevano a presentare due istanze di condono, procedendo altresì a corrispondere, in relazione al titolo in sanatoria rilasciato, gli oneri di urbanizzazione dovuti e l’oblazione.

A seguito di citazione in giudizio, con sentenza n.864/2004 il Tribunale di Verona condannava il F. alla restituzione in favore di T. R. ed altri, suoi aventi causa, di una parte del prezzo di compravendita degli immobili in questione corrispondente alle somme versate dagli acquirenti al Comune di Negrar per le domande di condono, per la somma di euro 28.766,81, oltre interessi legali.

Tale sentenza è stata poi parzialmente riformata dalla Corte d’Appello di Venezia con decisione n.1891/09, che ha ridotto alla percentuale del 5% il prezzo dovuto da T. R. ed altri in pagamento dei fabbricati acquistati nel 1991.

Intanto, il F. adiva il Tribunale Amministrativo del Veneto per ottenere l’annullamento:

a) della richiesta del Comune di Negrar, che ha imposto il pagamento degli oneri di urbanizzazione e dell’oblazione sul (ritenuto) presupposto dell’avvenuta decadenza della concessione edilizia n.136/82;

b) della dichiarazione implicita di decadenza di detta concessione e delle determinazioni con le quali sono stati fissati gli oneri di urbanizzazione e l’oblazione.

L’interessato col proposto ricorso ha altresì chiesto la restituzione di tutte le somme indebitamente corrisposte dal sig. T., nonché il risarcimento del danno subito a causa del comportamento (ritenuto illegittimo) del Comune di Negrar.

L’adito Tar con sentenza n.3637/05 ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato, non senza rilevare alcuni profili di inammissibilità della proposta impugnativa.

Il sig. F. è insorto avverso tale sentenza, ritenuta errata ed ingiusta, deducendo a sostegno del proposto gravame i seguenti motivi:

1) insussistenza della dichiarata inammissibilità del ricorso di primo grado per asserita mancata contestazione al Comune dei provvedimenti di condono delle opere abusive – Contraddittorietà della motivazione;

2) carenza e contraddittorietà della motivazione relativamente alla presunta mancanza di un interesse attuale del ricorrente ad ottenere una pronuncia a lui favorevole. Conseguente mancato esame dei motivi 3 e 4 del ricorso introduttivo di primo grado;

3) erroneità della motivazione relativamente alla presunta inammissibilità del ricorso di primo grado per essersi già formato un giudicato in sede civile;

4) erroneità della motivazione relativamente al merito della controversia ed in particolare in merito alla causa determinante i provvedimenti dell’Amministrazione comunale di Negrar;

5) mancanza di motivazione in ordine al punto 5 del ricorso di primo grado, in relazione alla violazione delle disposizioni delle leggi nn.10/77 e 47/85.

Si è costituito in giudizio il Comune di Negrar, che ha contestato la fondatezza dei motivi dell’appello di cui ha chiesto la reiezione.

Motivi della decisione

L’appello si appalesa infondato e va, perciò, respinto.

Rileva il Collegio che la sentenza qui impugnata, resa in forma semplificata, quanto alla questione giuridica sostanziale posta a fondamento della controversia, merita di essere confermata in relazione sia alla parte motivazionale, che a quella dispositiva, mentre alcune osservazioni e statuizioni contenute nella parte narrativa del decisum in ordine a profili di inammissibilità del ricorso di primo grado non appaiono condivisibili e come tali vanno rettificate, senza che peraltro ciò incida sull’esito del giudizio all’esame.

Per un corretto approccio alle questioni sostanziali e processuali qui in rilievo, s’impone di andare a verificare in concreto le caratteristiche del giudizio complessivamente instaurato dal sig. F. (in primo grado e in appello); e tanto in relazione sia al petitum che alla causa petendi, nonché alla sussistenza o meno delle condizioni indispensabili per l’ammissibilità della pretesa azionata.

Il F. ha chiesto in sostanza che sia accertata la non debenza delle somme relative agli oneri di urbanizzazione e all’oblazione determinate dal Comune con riguardo alla domanda di concessione in sanatoria chiesta e rilasciata al sig. T., avente causa dell’attuale appellante e versate al Comune di Negrar; ed a tal fine ha adito il giudice amministrativo con ricorso avente ad oggetto la richiesta di accertamento negativo in ordine agli oneri concessori e all’oblazione corrisposti in sede di sanatoria di opere edilizie ritenute abusivamente realizzate sull’immobile già di proprietà dello stesso ricorrente.

Ciò premesso, il rimedio giurisdizionale attivato deve ritenersi ammissibile e tanto in relazione ai due essenziali aspetti rappresentati, da un lato, dalla configurabilità in sé dell’azione così formulata e, dall’altro lato, dalla sussistenza delle condizioni per agire.

Quanto al primo dei suindicati profili, il ricorso introduttivo del giudizio appare ammissibile, atteso che, secondo un principio costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, gli atti recanti la determinazione e la liquidazione dei contributi urbanistici dovuti in relazione alle concessioni edilizie anche in sanatoria rilasciate ai richiedenti hanno carattere ricognitivo e contabile, senza recare alcune margine di discrezionalità, in un rapporto rispettivamente di credito e di debito (cfr. Cons Stato Sez. IV 21 aprile 2008 n.1810) con la conseguenza che le controversie sull’an e sul quantum di detti contributi, devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo dall’art.16 della legge 28 gennaio 1977 n.10 (c.d. legge Bucalossi), sono in sostanza giudizi di carattere civile relativi all’esistenza e all’entità di un’obbligazione legale; quindi con riferimento ad esse non trovano applicazione le regole del processo impugnatorio di decadenza per ricorrere contro l’atto di liquidazione, nella specie riconducibile al provvedimento di rilascio della concessione edilizia in sanatoria (cfr., ex multis, Cons Stato Sez. V 16 dicembre 1993 n.1317; CGA regione Siciliana 5 maggio 1993 n.154).

Con riferimento poi al secondo aspetto, quello della concreta ammissibilità, anche questo elemento deve ritenersi sussistente, non potendo disconoscersi in capo al F. un interesse qualificato dal punto di vista sostanziale e correlativamente un interesse processuale ad agire.

Sotto quest’ultimo profilo è indubbia, invero, la sussistenza di un interesse a ricorrere, ai sensi e per gli effetti dell’art.81 c.p.c., riconducibile nella specie all’utilità che il F. potrebbe conseguire da un esito favorevole del giudizio, lì dove una eventuale declaratoria di non debenza delle somme versate dall’acquirente del suo immobile per il titolo di cui sopra costituirebbe una efficace riparazione del pregiudizio subito dall’attuale appellante a seguito della condanna subita in sede civile a rifondere il suo avente causa degli importi versati in ragione della rilasciata sanatoria.

Se quelli testé illustrati sono i principi cui uniformarsi ai fini dell’individuazione delle condizioni richieste per l’ammissibilità del rimedio giurisdizionale azionato dal F., le osservazioni e statuizioni rese sui due punti dal giudice di primo grado si appalesano effettivamente errate e le critiche mosse al riguardo dall’appellante si rivelano fondate, dovendosi, pertanto escludere profili di inammissibilità del ricorso.

Deve altrettanto escludersi un terzo profilo di inammissibilità, pure affermato dal giudice di primo grado sul rilievo che in sostanza l’appellante avrebbe riproposto una questione già esaminata in sede civile.

Invero, al di là del fatto che al momento di presentazione del ricorso al Tar (e di decisione dello stesso), le questioni dibattute in sede civile non avevano conseguito la valenza formale e sostanziale della cosa giudicata, senza quindi che si inverasse statuizioni tali da poter vincolare in qualche modo l’accertamento del giudice amministrativo, il giudizio instaurato davanti al Tribunale amministrativo aveva ed ha, per il petitum avanzato e per la causa petendi fatta valere, una sua vita autonoma, sicché la relativa controversia, comportante una verifica della conformità urbanisticoedilizia di alcune opere, ben poteva essere validamente introdotta innanzi al giudice amministrativo.

Fatte le opportune e doverose precisazioni e rettifiche in ordine all’ammissibilità dell’azione, nondimeno la pretesa sostanziale fatta valere in giudizio sia in primo grado che in appello (in questa sede con gli ultimi tre motivi d’impugnazione) si appalesa destituita di giuridico fondamento.

Parte appellante lamenta in via preliminare di non essere stato destinatario della comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 7 e ss della legge n.241/90, ma la doglianza è priva di giuridico fondamento.

In primo luogo non è dato intendere con certezza con riferimento a quale specifico procedimento si intendeva essere notiziati e comunque se ci si riferisce a quello relativo al rilascio del condono, siamo in presenza di un procedura definita ad istanza di parte, come tale insuscettibile di far configurare, all’epoca, a carico dell’Amministrazione procedente un onere di preventiva informazione.

In ogni caso, si è in presenza di un procedimento a contenuto vincolato, per il quale la giurisprudenza esclude l’invio della comunicazione dell’avvio del procedimento (in tal senso, Cons Stato Sez. IV n.1625/99); non da ultimo, non si vede in che modo il Comune avrebbe potuto individuare nell’attuale appellante, al momento della presentazione della domanda di condono da parte dell’acquirente del suo immobile, un soggetto controinteressato e/o cointeressato al procedimento di definizione dell’istanza di sanatoria.

Passando alla questione dirimente dell’intera controversia, quella concernente il carattere abusivo delle opere oggetto di condono, parte appellante, come già in primo grado, contesta la legittimità della sanatoria de qua, atteso che, a suo dire, questa sarebbe stata rilasciata sull’erroneo presupposto del carattere abusivo di opere edilizie, desunoa dal Comune in conseguenza di una implicita dichiarazione di decadenza, mai intervenuta, della concessione edilizia n.136/82 del 4 gennaio 1984 rilasciata al F..

Sostiene in altri termini l’appellante che i lavori in contestazione rientrerebbero in quelli autorizzati a suo tempo con il titolo ad aedificandum suindicato, senza che questo sia mai venuto meno, per cui, in assenza di opere di tipo abusivo, non v’era da sanare alcunché.

I dedotti profili di illegittimità sono insussistenti, così come privi di consistenza sono i rilievi mossi alle corrette statuizioni assunte sul punto dal primo giudice; tanto in ragione di una prospettazione difensiva che poggia su un presupposto del tutto erroneo, quello di ritenere che l’abusività delle opere oggetto di condono sia dovuta all’assenza del titolo ad aedificandum perché considerato dall’Amministrazione comunale decaduto.

In realtà, nella specie l’abusività delle opere è riconducibile unicamente all’avvenuta esecuzione di lavori edili effettuati in difformità della rilasciata concessione n.136/82, come appositamente e correttamente accertato dagli organi comunali.

A suo tempo il titolo abilitativo a realizzare lavori edili era stato rilasciato in relazione ad opere di manutenzione straordinaria, ma nella specie sono state poi riscontrate ulteriori e diverse opere e proprio per regolarizzare questa diversa, ulteriore non conforme attività urbanisticoedilizia è intervenuta la concessione in sanatoria (chiesta dall’avente causa del F.) in relazione alla quale doverosamente il Comune ha richiesto ed ottenuto il pagamento del contributo concessorio e dell’oblazione.

Se questa è la situazione di fatto e di diritto rilevata dal Comune, come gli atti di causa confermano, legittima è l’imposizione del pagamento degli oneri dovuti per il rilascio del condono, quale atto che trova la sua causa giustificativa nella richiesta di regolarizzazione di opere realizzate sine titulo, rivelandosi la pretesa sostanziale fatta valere dal F. destituita di giuridico fondamento.

L’infondatezza del merito dell’azione di accertamento negativo qui spiegata rende del tutto inconfigurabile, (vedi Cons Stato Ad.Pl. n.12/2007) la pretesa risarcitoria pure fatta valere dall’appellante in primo grado e qui riproposta, attesa l’assenza di qualsiasi comportamento addebitabile all’Amministrazione intimata a titolo di responsabilità ex art.2043 c.c. causativa di pregiudizio patrimoniale.

In forza delle suestese considerazioni l’appello va respinto, in quanto infondato.

Le spese e competenze del presente grado del giudizio seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna la parte appellante al pagamento delle spese e competenze del presente grado del giudizio che si liquidano complessivamente in euro 6.000,00 (seimila) oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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