Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 23-06-2011) 11-07-2011, n. 27067 Ammissibilità e inammissibilità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

1. All’esito di giudizio abbreviato, il Tribunale di Chieti, il 19 ottobre 2005, condannò S.M. alla pena di dieci mesi di reclusione per i delitti di cui agli artt. 337 e 385 c.p., commessi in danno dell’assistente capo della Polizia penitenziaria D. R..

2. Contro la decisione della Corte d’appello dell’Aquila, che ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello per genericità dei motivi, ricorre il difensore dell’imputato, che – senza indicazione di alcuno dei casi elencati nell’art. 606 c.p.p. – denuncia la nullità dell’ordinanza "sul rilievo che l’appellante ha richiesto, seppure in forma stringata, ma con argomentata motivazione, la derubricazione del reato ascritto in primo grado nell’ipotesi meno grave ex art. 341 c.p.".

Motivi della decisione

1. La motivazione dell’ordinanza della Corte d’appello è molto sintetica, limitandosi a rilevare che "il proposto appello sviluppa motivo del tutto generico e aspecifico, che non esprime alcuna critica specifica contro uno o più punti della decisione, con censure nei confronti di individuati passaggi di motivazione della sentenza appellata, che pertanto potrebbe attagliarsi a qualsiasi sentenza avente il medesimo oggetto".

Trattasi di motivazione assertiva e sbrigativa, il cui contenuto esplicativo va correlato al contenuto dell’atto d’appello, in linea con il principio più volte stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’obbligo di motivazione della decisione d’appello risulta segnato dalla qualità e dalla consistenza delle censure rivolte dall’appellante.

E’, perciò, necessario per la Corte di legittimità procedere all’esame diretto dell’atto d’appello.

2. L’appellante, prospettando una ricostruzione fattuale parzialmente diversa da quella risultante dalla relazione di servizio della Polizia penitenziaria, trascritta nella sentenza di primo grado, aveva motivato e richiesto una diversa qualificazione giuridica del fatto commesso, con indicazione di ragioni di diritto ed elementi di fatto che – salva ovviamente la valutazione di fondatezza – il Collegio valuta come adeguata a quanto prescrive l’art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c).

E’ invece la motivazione dell’ordinanza, innanzi trascritta, a risultare, oltre che apodittica, anche generica, non avendo neppure implicitamente disatteso la parziale diversa ricostruzione fattuale nè preso in esame lo specifico motivo addotto dall’appellante, volto alla diversa qualificazione giuridica del fatto commesso.

A differenza di quanto è stato ritenuto in altro procedimento (n. 11835/11), anch’esso relativo a declaratoria d’inammissibilità dell’appello proveniente dalla stessa Corte territoriale, in questo caso non può essere accolta la richiesta del Procuratore generale:

il provvedimento impugnato va annullato con rinvio al giudice di merito per nuovo giudizio.

P.Q.M.

La Corte annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla corte d’appello di L’Aquila.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *