Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 05-05-2011) 11-07-2011, n. 27048 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con atto depositato il 31.7.2010 D.S.A. proponeva istanza di riesame avverso il provvedimento di sequestro preventivo n. 181/2010 emesso, nel corso di un’indagine per lottizzazione abusiva, in data 15.7.2010 dal Gip del Tribunale di Udine, sull’edificio contraddistinto al foglio 61 part. 101 sub 59 sito in (OMISSIS), allegando di essere venuto a conoscenza del provvedimento di sequestro da articoli di stampa e che egli era titolato ad ottenere la restituzione dell’immobile, in quanto proprietario esclusivo dello stesso in forza di contratto preliminare di compravendita stipulato con la società Villaggio Casablanca s.r.l. rappresentata da Gigante Stefano e che era già stata versata la somma pattuita.

2. Il Tribunale di Udine, fissata udienza in camera di consiglio, con ordinanza del 21 settembre 2010, ha dichiarato inammissibile l’istanza di riesame.

Ha osservato il tribunale che nella richiesta di riesame il D. allegava di essere proprietario dell’immobile, circostanza smentita dalla stessa documentazione da lui allegata alla richiesta di riesame, e precisamente dalla promessa di compravendita, e dal fatto che aveva proposto una causa civile per l’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto ex art. 2932 c.c..

Egli quindi era in realtà mero promissario acquirente e dunque non poteva qualificabile come proprietario avente diritto alla restituzione. Il tribunale ha poi anche osservato che il D. non poteva qualificarsi neppure quale detentore del bene e soggetto cui le cose erano state sequestrate. In particolare mancava un titolo che lo legittimasse al possesso dell’immobile, non risultando nè l’esistenza di un contratto di affitto, nè un accordo tra i promissari per mettere a disposizione del promissario acquirente il bene anticipatamente alla stipula del contratto.

3. Avverso questa pronuncia l’imputato propone ricorso per cassazione con un motivi.

Motivi della decisione

1. Avverso l’ordinanza del tribunale di Udine il D. propone ricorso per cassazione con un unico motivo con cui denuncia la violazione dell’art. 322 c.p.p. censurando l’ordinanza impugnata nella parte in cui non ha ritenuto che egli ricorrente fosse persona in possesso delle cose sequestrate e che per tale ragione fosse legittimato a chiedere la restituzione di quanto in sequestro.

2. Il ricorso è inammissibile.

L’ordinanza impugnata da conto del convincimento del tribunale secondo cui il ricorrente non poteva considerarsi proprietario dell’immobile assoggettato al sequestro, ma solo promissario acquirente nè poteva qualificarsi detentore al momento del sequestro; ciò che risultava dallo stesso verbale del sequestro dell’immobile.

Si tratta di valutazioni di merito sufficientemente e non contraddittoriamente motivate che non sono censurabili in sede di legittimità atteso che l’ordinanza del tribunale per il riesame di misure cautelari reali è censurabile con ricorso per cassazione solo per violazione di legge.

Va infatti ribadito il principio già affermato da questa Corte (Cass., sez. 6, 4 aprile 2003- 4 giugno 2003, n. 24250) secondo cui il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza emessa in sede di riesame dei provvedimenti di sequestro preventivo e di sequestro probatorio è proponibile solo per violazione di legge, sicchè non possono essere dedotti con il predetto mezzo di impugnazione vizi della motivazione, non rientrando nel concetto di violazione di legge, come indicato nell’art. 111 Cost. e art. 606 c.p.p., lett. b) e c), anche la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, separatamente previste come motivo di ricorso dall’art. 606 c.p.p., lett. e).

3. Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile.

Tenuto poi conto della sentenza 13 giugno 2000 n. 186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonchè quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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