Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con ordinanza in data 13 dicembre 2010 il Tribunale del riesame annullava l’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli avresti domiciliari emessa il 19 novembre 2010 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna nei confronti di R.F. limitatamente al reato di associazione per delinquere e revocava nei confinanti della predetta indagata, per mancanza di esigenze cautelari, la misura cautelare in ordine ai reati di usura ascrittile.
Secondo la ricostruzione accusatoria la R., su richiesta del marito coindagato T.N., si era resa intestataria di numerosi conti correnti, depositi di titoli e altri rapporti bancari e aveva effettuato saltuariamente, nell’interesse del marito, operazioni quali girate di titoli per l’incasso o altro, nella consapevolezza (desunta dall’entità e dalla frequenza delle transazioni riferibili al T., che era ufficialmente nullafacente, e dai quotidiani rapporti del marito, con lei convivente, con le persone affisse) di rendere possibile l’attuazione dei reati di usura direttamente posti in essere dal marito (e dagli altri coindagati C.M. e C.F.). Il Tribunale del riesame riteneva tuttavia che difettassero elementi circa l’affectio societatis da parte della donna e che pertanto mancassero gravi indizi in ordine alla sua partecipazione all’associazione per delinquere.
Avverso la predetta ordinanza la R. ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione.
Con il ricorso si deduce l’illogicità, incompletezza, contraddittorietà argomentativa della motivazione e l’erronea applicazione della legge penale sostanziale in relazione alla ritenuta gravità indiziaria per i singoli reati di usura, pur avendo lo stesso Tribunale del riesame ipotizzato quale situazione residuale che la R. non fosse stata posta al corrente detta natura illecita delle attività del marito; la donna, si sostiene nel ricorso, sarebbe stata semplicemente connivente e non concorrente rispetto ai reati di usura e nell’ordinanza del Tribunale del riesame solo in base a presunzioni sarebbe stata affermata la sua consapevolezza della condotta criminosa del coniuge.
Si chiede pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze difensive sono manifestamente infondate, essendo basate su un’errata lettura dell’ordinanza impugnata nella quale la posizione della R. risulta essere stata esaminata in maniera specifica e giuridicamente corretta. L’esclusione della gravità indiziaria in ordine al reato associativo non comporta infatti necessariamente analoga conclusione in relazione ai resti fine di usura in ordine ai quali il giudice di merito ha messo in evidenza concreti elementi indiziari che nel loro complesso, nei limiti di elevata probabilità della valutazione effettuata in sede cautelare, consentivano di ritenere la donna coinvolta nell’attività usuraria posta in essere dal marito.
In particolare nell’ordinanza impugnata si è posto in evidenza che la donna, intestataria di numerosi conti correnti, depositi titoli e altri rapporti bancari e in alcuni casi autrice diretta delle relative movimentazioni (girate di titoli per l’incasso e altro), doveva essere necessariamente a conoscenza che il marito faceva transitare attraverso i rapporti bancari a lei intestati somme rilevanti (Euro 800.000,00 circa, frammentati in numerosissime operazioni pressochè giornaliere) non provenienti da lecita attività lavorativa; che il marito della R. era infatti ufficialmente nullafacente e a completo carico economico della moglie, la quale nel corso dell’interrogatorio di garanzia non era stata di grado di chiarire il suo convincimento circa l’origine della disponibilità da parte del coniuge di somme di denaro così rilevanti; che la natura dei rapporti quotidiani tra il marito e le persone offese (richieste di dilazioni di pagamento, rilascio di assegni, cambiali, emissione di false fatture), protrattisi nei confronti della persona offesa B. per oltre due anni, non poteva essere del resto sfuggita alla R.. In tale contesto, particolarmente significativo e complessivamente idoneo a sostenere la sussistenza di gravi indizi sul concorso dell’indagata nei singoli reati di usura, l’ipotesi "residuale" prospettata dalla difesa dell’inconsapevolezza delle attività illecite da cui il marito traeva la disponibilità di ingenti somme di denaro è stata definita dal giudice di merito "palesemente contraria a logica e buon senso" e quindi, sulla base di argomentazioni plausibili e razionali, ritenuta infondata.
L’ulteriore rilievo difensivo secondo il quale la R. al più sarebbe stata solo connivente deve ritenersi del pari manifestamente infondata, avendo il Tribunale messo in evidenza che la R. risultava aver fornito un concreto e indispensabile ausilio all’attività illecita del marito facendogli sostanzialmente da prestanome nei rapporti bancari e consentendogli di non rendere rintracciabili i rapporti di natura usuaria con le persone offese.
La distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato va infatti individuata, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Cass. sez. 6, 18 febbraio 2010 n. 14606, Iemma) cui il giudice di merito si è evidentemente adeguato, nel fatto che, mentre la connivenza postula che l’agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, nel concorso di persona punibile è richiesto, invece, un contributo partecipativo – morale o materiale – alla condotta criminosa altrui, caratterizzato, sotto il profilo psicologico, dalla coscienza e volontà di arrecare un contributo concorsuale alla realizzazione dell’evento illecito.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
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