MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 11 novembre 2013, n. 140 Regolamento recante aggiornamento al decreto del Ministro della sanita’ 21 marzo 1973 recante:

…sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale" limitatamente agli acciai inossidabili.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina
igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e
delle bevande;
Visto l’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23
agosto 1982, n. 777, come modificato dall’articolo 3 del decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;
Visto il regolamento CE n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga
le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;
Visto il decreto del Ministro della sanita’ 21 marzo 1973,
pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 104
del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli
imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con
le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2010, n.
258, recante aggiornamento del citato decreto del Ministro della
sanita’ 21 marzo 1973 limitatamente agli acciai inossidabili;
Ritenuto di dover procedere all’aggiornamento del decreto del
Ministro della sanita’ 21 marzo 1973 sulla base delle richieste
avanzate dalle aziende interessate;
Ritenuto di dover provvedere ad ulteriori modificazioni del decreto
del Ministro della sanita’ 21 marzo 1973 relativamente
all’accertamento dell’idoneita’ degli oggetti in acciaio
inossidabile;
Ritenuto di procedere per ragioni di semplificazione normativa
all’abrogazione espressa di disposizioni preesistenti relative agli
acciai inossidabili;
Visto l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Sentito il Consiglio superiore di sanita’ che si e’ espresso nella
seduta del 19 febbraio 2013;
Vista la comunicazione alla Commissione dell’Unione europea
effettuata in data 22 febbraio 2013 ai sensi della direttiva
98/34/CE;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza dell’11 aprile 2013;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ai
sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata in data 9 agosto 2013;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

1. L’articolo 37 del decreto del Ministro della sanita’ 21 marzo
1973 e’ sostituito come segue:
«Art. 37. – L’idoneita’ degli oggetti in acciaio inossidabile a
venire in contatto con gli alimenti deve essere accertata:
per quanto riguarda la migrazione globale, con le modalita’
indicate nella sezione 1 dell’allegato IV;
per quanto riguarda la migrazione specifica del cromo e del nichel,
ove richiesto, con le modalita’ indicate nella sezione 2, punti 3 e
5, dell’allegato IV;
per quanto riguarda la migrazione specifica del manganese, ove
richiesto, con le modalita’ indicate nella sezione 2, punto 10,
dell’allegato IV.
Nel caso di oggetti di uso ripetuto, la determinazione della
migrazione specifica viene effettuata con tre «attacchi» successivi
di uguale durata, sul liquido di cessione proveniente dal terzo
«attacco».
Nel caso di oggetti che possono essere impiegati in contatto con
qualsiasi tipo di alimenti, la valutazione di idoneita’ puo’ essere
basata sulle seguenti prove, in quanto ritenute piu’ severe tra
quelle previste nella sezione 1 dell’allegato IV:
per oggetti destinati a contatto prolungato a temperatura ambiente:
soluzione acquosa di acido acetico al 3 per cento, per 10 giorni a 40
°C;
per oggetti destinati ad uso ripetuto, di breve durata a caldo o a
temperatura ambiente: soluzione acquosa di acido acetico al 3 per
cento, a 100 °C per 30 minuti; tre «attacchi» successivi, con
determinazione della migrazione globale e della migrazione specifica
del cromo, del nichel e del manganese sul liquido di cessione
proveniente dal terzo «attacco».
Per gli oggetti di cui al presente capo i limiti di migrazione
specifica sono i seguenti: cromo (trivalente), non piu’ di 0,1 ppm;
nichel, non piu’ di 0,1 ppm; manganese, non piu’ di 0,1 ppm.».

Art. 2

1. L’allegato II, sezione 6: «Acciai inossidabili» del decreto del
Ministro della sanita’ 21 marzo 1973 e’ sostituito dall’allegato I al
presente decreto.

2. Nell’allegato IV, sezione 2: «Determinazione della migrazione
specifica» del decreto del Ministro della sanita’ 21 marzo 1973 sono
apportate le seguenti modifiche:
a) il punto 3 e’ sostituito come segue:
«3. Cromo trivalente.
La determinazione del cromo (trivalente) viene effettuata sul
liquido di cessione, mediante spettrofotometria di assorbimento
atomico o altra tecnica di prestazioni adeguate ai limiti previsti,
adattando le modalita’ operative (concentrazione o diluizione) alla
particolare sensibilita’ dello strumento disponibile.»;
b) il punto 5 e’ sostituito come segue:
«5. Nichel.
La determinazione del nichel viene effettuata sul liquido di
cessione, mediante spettrofotometria di assorbimento atomico o altra
tecnica di prestazioni adeguate ai limiti previsti, adattando le
modalita’ operative (concentrazione o diluizione) alla particolare
sensibilita’ dello strumento disponibile.»;
c) il punto 10 e’ sostituito come segue:
«10. Manganese.
La determinazione del manganese viene effettuata sul liquido di
cessione, mediante spettrofotometria di assorbimento atomico o altra
tecnica di prestazioni adeguate ai limiti previsti, adattando le
modalita’ operative (concentrazione o diluizione) alla particolare
sensibilita’ dello strumento disponibile.».

Art. 3

1. Le disposizioni di cui agli articoli precedenti non si applicano
agli oggetti di acciaio inossidabile legalmente fabbricati e/o
commercializzati in uno Stato membro dell’Unione europea o in Turchia
ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari
dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente
dell’accordo sullo spazio economico europeo (SEE), purche’
garantiscano un livello equivalente di protezione della salute.

Art. 4

1. E’ abrogato il decreto ministeriale 21 dicembre 2010, n. 258,
citato in premessa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, e’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 11 novembre 2013

Il Ministro della salute: Lorenzin

Visto, Guardasigilli: Cancellieri

Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro registro n. 14, foglio n. 394

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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