Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, riguardante
disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilita’
generale dello Stato;
Visto il Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che ha approvato il
regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la
contabilita’ generale dello Stato e in particolare:
l’articolo 230 che stabilisce le modalita’ di versamento di
denaro presso la tesoreria statale;
gli articoli 241 e seguenti che regolano il rilascio delle
quietanze da parte dei tesorieri per versamenti effettuati a favore
dell’Erario presso la tesoreria statale;
l’articolo 596 che regola il rilascio delle quietanze da parte
dei tesorieri per versamenti effettuati per la costituzione di
depositi provvisori;
l’articolo 621 che regola la presentazione del conto giudiziale
da parte degli agenti della riscossione;
l’articolo 633 che regola la presentazione del conto giudiziale
da parte dell’istituto incaricato del servizio di tesoreria;
Visto il Codice dell’amministrazione digitale, emanato con il
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e
integrazioni e in particolare:
l’articolo 23 relativo all’efficacia probatoria delle copie
analogiche di documenti informatici;
l’articolo 76 che disciplina lo scambio di documenti informatici
nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettivita’;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
367, e successive modificazioni, riguardante il regolamento recante
la semplificazione e l’accelerazione delle procedure di spesa e
contabili e, in particolare:
l’articolo 2, comma 1, che prevede che gli atti dai quali deriva
un impegno a carico del bilancio dello Stato e la relativa
documentazione e, in genere, gli atti e i documenti previsti dalla
legge e dal regolamento sull’amministrazione del patrimonio e sulla
contabilita’ generale dello Stato, possono essere sostituiti a tutti
gli effetti, anche ai fini della resa di conti amministrativi e
giudiziali, da evidenze informatiche;
l’articolo 19 che prevede il ricorso a decreti del Ministro del
Tesoro, sentiti l’Autorita’ per l’informatica e la Banca d’Italia per
quanto attiene agli adempimenti del servizio di tesoreria, al fine di
emanare istruzioni per adeguare l’attuazione del regolamento
sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilita’ generale
dello Stato alle esigenze derivanti dall’evoluzione dei sistemi
informatici;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 9
ottobre 2006, n. 293, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 20 dicembre 2006, n. 295, che ha introdotto
nuove modalita’ di versamento presso la tesoreria statale;
Viste le Istruzioni sul servizio di Tesoreria dello Stato, emanate
con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 29 maggio
2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Supplemento Ordinario –
n. 160 del 16 luglio 2007, e in particolare il Titolo II della Parte
II, relativo alle "Quietanze e altri titoli di entrata";
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23
dicembre 2010, concernente la "Riallocazione delle funzioni delle
direzioni territoriali dell’economia e delle finanze";
Visto il Protocollo d’intesa per la rendicontazione telematica
delle entrate imputate all’Erario dello Stato, stipulato in data 13
dicembre 2000 tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, e la Banca d’Italia, di seguito "Protocollo d’intesa";
Visto il Protocollo d’intesa quadro per lo sviluppo del Sistema
Informatizzato dei Pagamenti della Pubblica Amministrazione
(S.I.P.A.), sottoscritto in data 9 gennaio 2001 tra l’Autorita’ per
l’Informatica nella Pubblica Amministrazione, il Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, la Corte dei Conti e la Banca
d’Italia;
Visto l’articolo 5 della legge 28 marzo 1991, n. 104 che consente
il ricorso a decreti del Ministro del tesoro, da emanare con la
procedura di cui all’articolo 17, comma 3, della legge 400/1988, per
adottare norme intese a semplificare le procedure relative agli
incassi e ai pagamenti per conto dello Stato, anche mediante
l’impiego di strumenti informatici;
Considerata la necessita’ di procedere e completare la
dematerializzazione delle quietanze emesse dalle tesorerie statali a
fronte dei versamenti effettuati presso le stesse tesorerie, in
attuazione degli obiettivi stabiliti nel citato Protocollo d’intesa
quadro per lo sviluppo del S.I.P.A;
Sentita la Banca d’Italia, che ha espresso il proprio parere con
nota n. 1096981/12 del 24 dicembre 2012;
Sentita l’Agenzia per l’Italia Digitale, che ha espresso il proprio
parere favorevole con determina del Direttore generale del 23 gennaio
2013;
Sentita la Corte dei conti, che si e’ espressa con parere n.
1/2013/Cons, reso dalle Sezioni riunite nell’adunanza del 29 marzo
2013;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Adunanza
della Sezione consultiva per l’esame degli atti normativi del 29
agosto 2013;
Vista la comunicazione n. ACG/70/RGS/13696 del 4 novembre 2013,
inviata, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del
1998, al Presidente del Consiglio dei Ministri;
Adotta il seguente Regolamento
Art. 1
Dematerializzazione delle quietanze di versamento alla tesoreria
statale
1. A norma dell’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e successive modificazioni,
le quietanze di cui agli articoli 241 e 596 del Regio decreto 23
maggio 1924, n. 827 sono ordinariamente sostituite con evidenze
informatiche, che costituiscono quietanze informatiche valide ad ogni
effetto, anche ai fini della resa dei conti amministrativi e
giudiziali.
2. Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato rende
disponibili alle amministrazioni pubbliche istituzionalmente
interessate le evidenze informatiche dei versamenti contabilizzati
dalle tesorerie.
Art. 2
Versamenti all’Erario
1. Per i versamenti effettuati presso la tesoreria statale a favore
dell’Erario, la Banca d’Italia invia al Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato flussi telematici contenenti per ciascun
versamento le informazioni previste dal Protocollo d’intesa, come
modificato ai sensi dell’articolo 6, comma 1 del presente decreto.
2. La rendicontazione per i versamenti effettuati presso la
tesoreria statale a favore dell’Erario e’ resa disponibile alla Corte
dei conti tramite il Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato.
Art. 3
Versamenti per la costituzione di depositi provvisori
1. Per i versamenti effettuati presso la tesoreria statale per la
costituzione di depositi provvisori, la Banca d’Italia invia al
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, flussi
telematici, contenenti per ciascun versamento le informazioni
previste dal Protocollo d’intesa, come modificato ai sensi
dell’articolo 6, comma 1 del presente decreto.
2. La rendicontazione per i versamenti effettuati presso la
tesoreria statale per la costituzione di depositi provvisori e’ resa
disponibile alla Corte dei conti tramite il Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato.
3. La restituzione dei depositi viene disposta dalle competenti
Ragionerie Territoriali dello Stato, previa acquisizione agli atti
del nulla osta dell’Amministrazione nel cui interesse e’ stato
costituito il deposito, mediante apposito ordine di restituzione che,
nelle more della relativa dematerializzazione, e’ redatto su una
modulistica uniforme predisposta dalla Ragioneria generale dello
Stato, sentita la Banca d’Italia. Gli ordini di restituzione sono
allegati al sottoconto giudiziale per la gestione dei depositi
provvisori compilato dalle Tesorerie dello Stato.
4. All’atto della costituzione presso la tesoreria statale di
depositi provvisori a cauta custodia, riguardanti valori diversi o
partecipazioni azionarie, la Banca d’Italia emette una ricevuta che
viene rilasciata al depositante.
Art. 4
Documentazione di attestazione del versamento
1. Per i versamenti effettuati tramite conto corrente postale,
bonifico bancario e postale e altri strumenti che utilizzano le
tecnologie dell’informazione e della comunicazione la Banca d’Italia
non emette documenti cartacei che attestano il versamento. Le
ricevute del versamento, rilasciate da Poste italiane s.p.a., dalle
banche e dagli altri istituti di pagamento che hanno intermediato il
versamento, hanno effetto liberatorio nei confronti del debitore,
anche ai fini della resa dei conti amministrativi e giudiziali, come
previsto dall’articolo 1, comma 6 del decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293 e dall’articolo
230, comma 3 del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
2. Per i versamenti effettuati tramite titoli di spesa telematici,
emessi a valere sullo stanziamento di capitoli del bilancio statale o
di amministrazioni autonome e sulle disponibilita’ depositate su
conti aperti presso la tesoreria statale, i relativi flussi di
rendicontazione riportano gli estremi della quietanza informatica ad
attestazione dei versamenti medesimi.
3. Esclusivamente per i versamenti effettuati presso i propri
sportelli le tesorerie rilasciano al versante, ai sensi dell’articolo
23 del Codice dell’Amministrazione Digitale, una ricevuta di
versamento che ha effetto liberatorio nei confronti del debitore,
nella quale sono riportate le stesse informazioni presenti sulla
quietanza informatica.
Art. 5
Documentazione a corredo dei conti giudiziali
1. I flussi informatici di cui agli articoli 2 e 3 costituiscono la
documentazione giustificativa delle entrate prevista dall’articolo
633 del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 a corredo dei conti
giudiziali presentati dalla Banca d’Italia, quale istituto incaricato
del servizio di tesoreria.
2. I flussi informatici di cui all’articolo 2 costituiscono la
documentazione giustificativa dei versamenti effettuati all’entrata
del bilancio statale da parte degli agenti della riscossione, in sede
di presentazione dei conti giudiziali.
Art. 6
Disposizioni finali
1. Ai fini dell’attuazione del presente decreto il Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato e la Banca d’Italia procedono
all’aggiornamento del Protocollo d’intesa, che disciplina gli aspetti
operativi e tecnici della rendicontazione telematica delle entrate
imputate all’Erario dello Stato e provvedono a regolare le modalita’
della rendicontazione telematica dei versamenti per depositi
provvisori. Nel rispetto degli accordi stabiliti nell’ambito del
Sistema Informatizzato dei Pagamenti della Pubblica Amministrazione,
nel Protocollo d’intesa sono definite le modalita’ di firma dei
flussi telematici di cui agli articoli 2 e 3. L’aggiornamento del
Protocollo d’intesa e’ condiviso dalla Corte dei conti. Gli aspetti
tecnico-informatici del Protocollo d’intesa sono definiti sentita
l’Agenzia per l’Italia Digitale.
2. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la Banca
d’Italia concordano la data di avvio delle procedure di cui al
presente decreto, sentita la Corte dei Conti.
3. Il presente decreto sara’ inviato alla Corte dei conti per la
registrazione ed entrera’ in vigore dopo quindici giorni dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 11 dicembre 2013
Il Ministro: Saccomanni
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle
finanze, registro n. 10, Economia e finanze, foglio n. 90
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.