…legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1999,
n. 420, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica
18 agosto 2000, n. 273, concernente regolamento recante la
composizione e le modalita’ di funzionamento della Commissione per la
finanza e gli organici degli enti locali;
Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, ed, in particolare, gli articoli 155,
243-bis, 243-ter e 243-quater;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
85, recante il regolamento per il riordino degli organismi operanti
presso il Ministero dell’interno, a norma dell’articolo 29 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
Visto l’articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita’ economica;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri in
data 4 agosto 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28
settembre 2010, recante indirizzi interpretativi in materia di
riordino degli organismi collegiali e di riduzione dei costi degli
apparati amministrativi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13
ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 29
novembre 2011, recante proroga degli organismi collegiali operanti
presso il Ministero dell’interno, ai sensi dell’articolo 68 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto l’articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche’ misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario;
Visto l’articolo 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213,
recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento
degli enti territoriali, nonche’ ulteriori disposizioni in favore
delle zone terremotate nel maggio 2012, che ha apportato
modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267;
Visto l’articolo 10-ter del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64,
recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti
della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli
enti territoriali, nonche’ in materia di versamento di tributi degli
enti locali, che ha modificato l’art. 243-quater del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l’articolo 49-quinquies del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia, che ha
apportato ulteriori modifiche all’articolo 243-quater del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Ravvisata la necessita’ di adeguare le disposizioni di natura
regolamentare che disciplinano la composizione e le modalita’ di
funzionamento della Commissione per la stabilita’ finanziaria degli
enti locali alle citate disposizioni normative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 15 febbraio 2013;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza Stato-citta’ ed
autonomie locali, espresso nella seduta del 21 marzo 2013;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 23 aprile 2013;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 19 settembre 2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento, ai sensi dell’articolo 155, comma 2,
del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, di seguito: «testo unico», disciplina la composizione
e le modalita’ di funzionamento della Commissione per la stabilita’
finanziaria degli enti locali, di seguito: «Commissione».
2. La Commissione esercita le funzioni e i compiti a essa
attribuiti dalla parte II del testo unico e dalle altre disposizioni
in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.
Art. 2
Composizione della Commissione
1. La Commissione, nominata con decreto del Ministro dell’interno,
e’ presieduta dal Sottosegretario di Stato pro-tempore con delega per
le materie afferenti le autonomie locali e la finanza locale ed e’
composta:
a) dal capo del Dipartimento per gli affari interni e
territoriali del Ministero dell’interno, che svolge funzioni di vice
presidente;
b) dal direttore centrale della finanza locale o dal direttore
centrale per gli uffici territoriali del Governo e per le autonomie
locali del Ministero dell’interno, i quali partecipano
alternativamente ai lavori della Commissione in relazione alla
materia trattata;
c) da un dirigente del Ministero dell’interno in servizio presso
il Dipartimento per gli affari interni e territoriali. A tal fine
sono nominati il dirigente dell’ufficio competente in materia di
risanamento degli enti dissestati della Direzione centrale della
finanza locale e il dirigente dell’ufficio competente in materia di
personale degli enti locali della Direzione centrale per gli uffici
territoriali del Governo e per le autonomie locali, i quali
partecipano alternativamente ai lavori della Commissione, in
relazione alla materia trattata;
d) da un dirigente designato dal Ministero dell’economia e delle
finanze. A tal fine, su designazione di detto Ministero, sono
nominati un dirigente particolarmente esperto in problematiche
finanziarie degli enti locali ed un dirigente particolarmente esperto
in problematiche gestionali del personale degli enti locali, i quali
partecipano alternativamente ai lavori della Commissione, in
relazione alla materia trattata;
e) da un dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri –
Dipartimento della funzione pubblica. A tal fine, su designazione del
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono
nominati un dirigente particolarmente esperto in problematiche
finanziarie degli enti locali ed un dirigente particolarmente esperto
in problematiche gestionali del personale degli enti locali, i quali
partecipano alternativamente ai lavori della Commissione, in
relazione alla materia trattata;
f) da due rappresentanti dell’Unione delle province d’Italia
(U.P.I.);
g) da tre rappresentanti dell’Associazione nazionale dei comuni
italiani (A.N.C.I.).
2. Per ciascun componente, ad eccezione del presidente, del
vicepresidente e dei direttori centrali, viene designato un
supplente.
3. La Commissione puo’ essere convocata in seduta plenaria, con la
partecipazione di tutti i membri effettivi, per individuare criteri
di massima cui informare l’attivita’ istruttoria e la verifica dei
provvedimenti da sottoporre all’esame della Commissione, nel rispetto
delle norme del presente regolamento.
4. La partecipazione ai lavori della Commissione e’ a titolo
gratuito e non da’ diritto ad alcun compenso o rimborso spese.
Art. 3
Segreteria della Commissione
1. La Commissione, ai fini dell’espletamento delle funzioni
assegnate, si avvale del personale di cui all’articolo 243-quater,
comma 2, del testo unico, che opera nell’ambito della segreteria
della Commissione. La segreteria fa riferimento all’ufficio
competente in materia di risanamento degli enti dissestati della
Direzione centrale della finanza locale, se trattasi di problematiche
prettamente finanziarie, ovvero all’ufficio competente in materia di
personale degli enti locali della Direzione centrale per gli uffici
territoriali del Governo e per le autonomie locali, se trattasi di
aspetti organizzativi e gestionali del personale di detti enti. Tali
uffici, quando svolgono attivita’ di segreteria della Commissione,
sono chiamati ad operare in sinergia, raccordandosi reciprocamente e
realizzando il coordinamento richiesto dall’eventuale assunzione di
atti istruttori avviati congiuntamente in seno alla Commissione.
Art. 4
Svolgimento delle sedute
1. Per la validita’ delle sedute della Commissione e’ richiesta la
presenza della maggioranza dei componenti.
2. Le delibere della Commissione sono assunte a maggioranza dei
presenti ed in caso di parita’ prevale il voto del presidente. Il
componente effettivo impossibilitato a partecipare alla seduta
avverte tempestivamente la segreteria della Commissione ed il proprio
supplente che, solo in tal caso, interviene alla seduta stessa.
Qualora, per tre sedute consecutive, il componente effettivo ed il
supplente risultano assenti senza giustificato motivo,
l’amministrazione di appartenenza provvede alle nuove designazioni.
3. Quando la seduta non possa aver luogo per mancanza del numero
legale, ne e’ redatto verbale, nel quale sono indicati i nomi degli
intervenuti e l’ora in cui e’ proclamata deserta la seduta.
Art. 5
Procedimento del controllo
1. I provvedimenti adottati dagli amministratori degli enti locali
e dagli organi straordinari della liquidazione dei medesimi enti
soggetti al controllo della Commissione sono trasmessi alla
segreteria della Commissione.
2. La Commissione, ove debba pronunciarsi sull’ipotesi di bilancio
stabilmente riequilibrato, esamina preventivamente i provvedimenti
concernenti le assunzioni di personale e la rideterminazione della
dotazione organica.
3. La segreteria facente capo all’ufficio di riferimento provvede
all’istruttoria, richiedendo, ove necessario, entro trenta giorni dal
ricevimento degli atti da esaminare, ulteriori elementi utili per la
valutazione dei provvedimenti sottoposti a controllo. In tal caso,
gli enti locali interessati sono tenuti a fornire gli elementi
integrativi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, se
trattasi di rideterminazione della dotazione organica o di
assunzioni, ed entro sessanta giorni, ai sensi degli articoli 256,
261 e 268-bis del testo unico, se trattasi di ipotesi di bilancio
stabilmente riequilibrato, di piano di estinzione o di prosecuzione
del dissesto. Conseguentemente, i termini di cui al comma 6 sono
sospesi fino al ricevimento degli elementi integrativi richiesti.
4. La segreteria, conclusa l’istruttoria relativa ai provvedimenti
trasmessi dagli enti locali, predispone, su indicazione del
presidente o del vice presidente, l’ordine del giorno della seduta
nel rispetto dei termini di cui al comma 6. Il presidente,
avvalendosi della segreteria, assegna i provvedimenti medesimi ai
singoli componenti, in qualita’ di relatori, ai fini della
formulazione di una proposta.
5. Il controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di
personale si svolge prioritariamente sulla base della verifica della
compatibilita’ finanziaria dei provvedimenti, accertando se gli
stessi comportano maggiori spese per gli enti locali, nel qual caso
gli enti devono dimostrare di disporre di risorse finanziarie che
assicurino strutturalmente la copertura finanziaria dei nuovi oneri.
6. La Commissione, in relazione alle disposizioni del testo unico,
sulla base degli atti prodotti:
a) esprime il proprio parere sul piano di estinzione delle
passivita’, ai sensi dell’articolo 256, comma 7, del testo unico, e
sulle procedure di cui agli articoli 268-bis e 268-ter, entro
centoventi giorni dal ricevimento. Decorso inutilmente tale termine,
il parere si intende espresso in senso favorevole;
b) fatto salvo quanto previsto al comma 2, esprime il proprio
parere sull’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui agli
articoli 259, e seguenti, del testo unico, entro centoventi giorni
dal ricevimento. Decorso inutilmente tale termine, il parere si
intende espresso in senso favorevole;
c) approva o nega l’approvazione ai provvedimenti in materia di
dotazioni organiche e di assunzione di personale, entro novanta
giorni dal ricevimento. Decorso inutilmente tale termine, i
provvedimenti si intendono approvati.
7. Della seduta e’ redatto apposito verbale, sottoscritto dal
presidente e dal segretario. La segreteria, entro i dieci giorni
successivi alla riunione nella quale sono state adottate le
determinazioni della Commissione, ne da’ comunicazione, anche
attraverso posta elettronica, agli enti interessati. Nel caso di
decorso del termine utile per il controllo, la segreteria comunica
altresi’ agli enti, entro cinque giorni, i provvedimenti che
s’intendono approvati o i pareri che si intendono espressi in senso
favorevole per decorrenza del termine.
Art. 6
Audizione dei rappresentanti degli enti locali
1. Gli amministratori degli enti locali e gli organi straordinari
della liquidazione dei medesimi enti, interessati all’esame dei
propri provvedimenti da parte della Commissione, possono chiedere di
essere ascoltati. In tal caso, prima di procedere all’esame e alla
discussione dei provvedimenti, sono acquisiti i documenti relativi
agli elementi e ai chiarimenti forniti. Dell’audizione e’ redatto
apposito verbale, allegato al verbale della seduta.
Art. 7
Disposizioni finali
1. Dall’attuazione del presente regolamento non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e’
abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre
1999, n. 420, come modificato dal decreto del Presidente della
Repubblica 18 agosto 2000, n. 273.
Art. 8
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 8 novembre 2013
NAPOLITANO
Letta, Presidente del Consiglio dei
ministri
Alfano, Ministro dell’interno
D’Alia, Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione
Saccomanni, Ministro dell’economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 2013
Registro n. 6, Interno, foglio n. 276
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.