Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 05-07-2011) 12-07-2011, n. 27162

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente G.G. impugna la sentenza di cui in epigrafe, che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all’art. 81 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, per cessione continuata di cocaina a P.L.. Deduce l’incompetenza territoriale del Tribunale di Civitavecchia e il vizio di motivazione sul riconoscimento di responsabilità.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile, in quanto:

– l’ammissione al giudizio abbreviato preclude la proposizione dell’eccezione di incompetenza per territorio, anche se in precedenza dedotta (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1937 del 15/12/2010, dep 21/01/2011, imp. Dalti, Rv. 249100; conformi: N. 33519 del 2006 Rv.

234392, N. 4125 del 2007 Rv. 235600, N. 37623 del 2008 Rv. 241141, N. 22750 del 2009 Rv. 244111, N. 38388 del 2009 Rv. 244746, N. 10399 del 2010 Rv. 246352);

le denunce di vizio motivazionale e prospettato travisamento del fatto sono di carattere valutativo.

Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione della causa di inammissibilità, si stima equo determinare in Euro 1000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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