Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con sentenza del 15 settembre 2009, la Corte di appello di Palermo confermava la decisione del primo giudice, nella parte in cui la stessa aveva dichiarato risolto, per inadempimento della concedente, il contratto di locazione di spazi pubblicitari, sulle pensiline di fermata di proprietà della azienda municipalizzata di trasporti AMAT di Palermo, così accogliendo la domanda dell’attrice DAMIR s.r.l. risultata vincitrice della gara di aggiudicazione del 10 febbraio 1999.
Le perizie giurate prodotte erano state confermate dalle dichiarazioni dei testimoni, dalle quali era risultato che la AMAT aveva consegnato spazi del tutto inidonei a realizzare l’interesse del conduttore DAMIR (mancava la illuminazione delle pensiline, i pannelli nei quali avrebbe dovuto essere inserita la pubblicità erano per la maggior parte inservibili). Certamente la AMAT si era impegnata, secondo capitolato, a consegnare le pensiline nelle quali doveva essere affissa la pubblicità in buone condizioni. Questa obbligazione non poteva essere considerata come obbligazione secondaria, poichè le condizioni della cosa da consegnare dovevano essere corrispondenti all’uso pattuito. La attività pubblicitaria si basa su aspetti strettamente connessi alla immagine ed all’estetica, e l’attività della DAMIR, pertanto, doveva ritenersi gravemente pregiudicata dal pessimo stato di manutenzione delle pensiline e dei pannelli pubblicitari.
Tuttavia, mentre il giudice di primo grado aveva riconosciuto alla DAMIR un risarcimento danni di Euro 420.000,00 oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo, i giudici di appello avevano escluso qualsiasi risarcimento del danno, in mancanza di prova del lucro cessante e del danno emergente, rilevando che la originaria attrice non aveva fornito prova alcuna di tali danni e che la mancanza di prova non poteva essere sopperita dalla consulenza tecnica di ufficio svolta.
I giudici di appello, conseguentemente, limitavano la condanna di AMAT alla sola restituzione della somma di L. cinque milioni incamerata a titolo di deposito cauzionale in forza del capitolato.
Avverso tale decisione DAMIR ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi illustrati da memoria.
Resiste con controricorso AMAT, proponendo a sua volta ricorso incidentale (che non può intendersi condizionato) relativamente all’errata individuazione dell’inadempimento contrattuale.
Motivi della decisione
Deve innanzi tutto disporsi la riunione dei ricorsi proposti contro la medesima decisione.
E’ opportuno esaminare per primo, per evidenti ragioni di ordine logiche, il ricorso incidentale.
Con esso AMAT deduce (con il primo motivo) violazione e falsa applicazione dell’art. 1375 c.c. nonchè vizi della motivazione, censurando la decisione della Corte territoriale che aveva fondato il proprio convincimento in ordine alla responsabilità per inadempimento contrattuale sul cattivo uso delle pensiline di fermata. Solo alcune delle pensiline esaminate dalle perizie prodotte erano risultate in cattivo stato di manutenzione. I giudici di appello non avevano tenuto conto delle buone condizioni in cui si presentavano le altre pensiline, di cui all’elenco allegato.
Con il secondo motivo del ricorso incidentale AMAT denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1576 c.c., comma 2, e dell’art. 1578 c.c. in relazione all’art. 4 del capitolato speciale di appalto e all’art. 15 del bando di gara in relazione agli artt. 1362 e 1363 c.c..
Le spese di manutenzione delle pensiline erano a carico della società aggiudicataria, la quale era pienamente a conoscenza delle condizioni in cui le stesse si presentavano. La maggior parte delle pensiline necessitavano solo di operazioni di pulizia ordinaria, solo alcune delle strutture consegnate presentavano gravi difetti (ma per queste AMAT si era già offerto di escluderle dal computo del canone di locazione).
Del tutto prevalente, pertanto, doveva considerarsi la gravità dell’inadempimento imputabile alla DAMIR, con conseguente attribuzione della causa di risoluzione in capo alla stessa. Osserva il Collegio:
i due motivi, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili ancor prima che infondati.
Con motivazione adeguata, che sfugge ad ogni censura, i giudici di appello hanno spiegato le ragioni per le quali doveva considerarsi prevalente la responsabilità di AMAT ai fini della valutazione della gravità dell’inadempimento. La ricorrente principale con vari motivi censura la decisione della Corte palermitana nella parte in cui la stessa ha rigettato la sua domanda di risarcimento del danno derivato dall’inadempimento di AMAT alle obbligazioni contrattualmente assunte.
1) art. 167 c.p.c., comma 1 e art. 2697 c.c. omessa insufficiente e contraddittoria motivazione.
AMAT non aveva preso posizione in ordine alla domanda della attrice, sicchè la quantificazione dei danni doveva ritenersi non contestata.
2) 116 primo comma epe e omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, il giudice – osserva ancora la ricorrente principale – può desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti durante il processo.
3) Violazione artt. 112 e 342 c.p.c., art. 111 Cost., comma 6 e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, i listini prezzi prodotti da DAMIR non erano stati oggetto di contestazione da parte di AMAT. La consulenza tecnica di ufficio aveva confermato i valori espressi nella decisione di primo grado.
4) Violazione art. 183 c.p.c. e dei principi in tema di decadenza e preclusioni nel processo civile, violazione art. 111 Cost. del principio del contraddittorio e del diritto alla difesa.
5) Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, DAMIR aveva prodotto i listini prezzi nei tempi previsti dall’art. 183 c.p.c. senza mai modificare la propria domanda.
6) Violazione del principio dispositivo delle prove, art. 115 c.p.c. e art. 2697 c.c. violazione art. 116 c.p.c., comma 2, art. 2729 c.c. omessa insufficiente motivazione.
7) Violazione e falsa applicazione art. 1226 c.c. e artt. 115 e 132 c.p.c. violazione del giudicato interno e dell’art. 329 c.p.c.. La decisione di primo grado non era stata espressamente censurata in grado di appello, sicchè la stessa doveva considerarsi passata in giudicato (il motivo di impugnazione riguardava, infatti, solo l’ammontare riconosciuto dal primo giudice). Pertanto il giudice di appello ben avrebbe potuto/dovuto procedere ad una valutazione equitativa del danno, incontestato nella sua esistenza. Ciò sulla base di consolidata giurisprudenza di questa Corte (2009/7306 e 2007/13288).
I sette motivi del ricorso principale sono inammissibili.
Attraverso la denuncia di violazione di norme di legge, DAMIR sollecita una diversa interpretazione delle risultanze processuali, inammissibile in questa sede. Del tutto infondati sono i rilievi della ricorrente principale in ordine al passaggio in giudicato della decisione di primo grado (impugnata da AMAT sia con riferimento all’an che al quantum).
I giudici di appello hanno spiegato le ragioni per le quali non hanno ritenuto di poter riconoscere alcuna somma a titolo di risarcimento del danno emergente e lucro cessante.
A fronte motivate conclusioni si infrangono tutte le censure sollevate dalla DAMIR con i vari motivi del ricorso principale.
La Corte territoriale ha spiegato che mancava qualsiasi prova concreta delle spese sostenute e dei mancati guadagni conseguenti alla impossibilità di svolgere la attività pattuita.
La decisione impugnata appare in tutto conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, per la quale l’accoglimento della domanda di risarcimento del danno da lucro cessante cessante o da perdita di "chance" esige la prova – che può essere anche presuntiva – dell’esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l’esistenza di un pregiudizio che sia economicamente valutabile.
In questa prospettiva, i giudici di appello hanno coerentemente concluso che neppure la consulenza tecnica di ufficio – dagli stessi disposta – poteva in qualche modo sopperire alla assoluta genericità della domanda risarcitoria proposta da DAMIR. Conclusivamente entrambi i ricorsi devono essere rigettati.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di questo giudizio, in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese del giudizio di cassazione.
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