Cons. Stato Sez. VI, Sent., 14-07-2011, n. 4285 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Comune di Montesilvano riferisce che con atto in data 12 febbraio 2002, n. 12, la Regione Abruzzo rilasciò alla ditta Bruno Di Rocco una concessione demaniale marittima per una superficie pari a 2.400 mq. al fine di mantenervi il complesso balneare denominato "Bagni Azzurra’.

Con istanza in data 28 febbraio 2002, il Di Rocco chiese alla Regione di procedere alla scissione della concessione in due lotti (uno dei quali – lotto "A" – da assegnare alla ditta Sonia Di Rocco).

Quindi, con provvedimento in data 11 giugno 2002 (denominato "subconcessione’), n. 625, la Regione Abruzzo assegnò alla ditta Sonia Di Rocco una porzione dell’originario complesso balneare estesa per 800 mq. (con un fronte mare di 20 ml.).

A seguito di ulteriori atti dispositivi, la subconcessione n. 625/02 è divenuta di titolarità della soc. L. R. s.a.s. di C. A. & c..

Nell’ambito dell’atto di subingresso della società "Luna Rossà nella sub concessione n. 625/02 fu previsto che "(la Regione,) vista la licenza n. 12 del 4.12.2002 (e) vista la licenza di sub ingresso n. 625/2002 (…) autorizza il subingresso della concessione predetta (alla soc. L. R. s.a.s.) la quale dovrà rispondere dell’esatta osservanza di tutte le condizioni, sia speciali che generali, stabilite nella licenza n. 625/2002 dell’11.6.2002 sotto comminatoria, in caso di trasgressione, di incorrere nelle penalità previste dal codice della Navigazione, come se la stessa licenza fosse stata da lei stipulata. La (soc. L. R. s.a.s.) dichiara di accettare, senza restrizione alcuna, le condizioni contenute nel presente atto e quelle stabilite nella licenza di cui sopra, riflettente la concessione a favore della sig.ra Sonia Di Rocco".

Con istanza in data 1° luglio 2007, la soc. L. R. s.a.s. chiedeva di poter ampliare la concessione di cui all’atto n. 625/2002. Il Comune rilasciava il richiesto atto di assenso.

Con successiva istanza in data 21 gennaio 2009, la soc. L. R. chiedeva al Comune di Montesilvano il rilascio di una "concessione demaniale suppletiva, finalizzata a conseguire l’autorizzazione alla realizzazione di un nuovo stabilimento balneare sull’area demaniale’.

Con due successive note rispettivamente in data 6 aprile e 9 giugno 2009 (fatte oggetto di impugnativa nell’ambito del primo giudizio), il Comune di Montesilvano dichiarava la non assentibilità della richiesta, dal momento che i numerosi atti succedutisi a far data dal 2002 non avevano comunque inciso sull’unitarietà del compendio oggetto della concessione demaniale n. 12/2002.

In particolare, con il secondo di tali atti il Comune rappresentava che "il subingresso n. 625/2002 è una mera prosecuzione del precedente rapporto concessorio per quanto riguarda il lotto "A" di che trattasi (e non una nuova concessione). Nel titolo, atto di subingresso n. 625/2002, viene evidenziato, tra l’altro, che la Ditta Sonia Di Rocco è autorizzata a mantenere le seguenti opere ricadenti nell’ambito della concessione B. A., lotto "A’; sono, quindi, stati individuati i manufatti oggetto di mantenimento. Da quanto esplicitamente affermato nell’atto citato n. 625/2002 si rileva che il lotto "A" è parte integrante della concessione B. A. e non si configura come concessione demaniale autonoma. Per le aree riferite alla concessione demaniale n. 12/2002 rilasciata dalla Regione Abruzzo il 12.02.2002, cui è seguito l’atto di sub ingresso n. 625/2002 dell’11.06.2002, non sussistono ulteriori possibilità residuali di utilizzare la superficie secondo quanto disposto dall’art. 5 del P.D.M.R. (Piano Demaniale Marittimo Regionale), punti 9 e 10".

I provvedimenti venivano impugnati dalla società L. R. s.a.s. dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo il quale, con la sentenza in epigrafe, accoglieva il ricorso.

La sentenza veniva gravata in appello dal Comune di Montesilvano, il quale ne deduceva l’erroneità articolando un unico, complesso motivo di gravame.

Si costituiva in giudizio la soc. "Luna Rossà s.a.s. la quale concludeva per la reiezione del gravame.

Con ordinanza n. 4024/2010, resa all’esito della camera di consiglio del 31 agosto 2010, questa Sezione accoglieva l’istanza di sospensione degli effetti della sentenza gravata, proposta in via incidentale dal Comune di Montesilvano.

Alla pubblica udienza del giorno 6 maggio 2011 il ricorso veniva trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

1 Giunge alla decisione del Collegio l’appello proposto dal Comune di Montesilvano avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo con cui è stato accolto il ricorso proposto da L. R. s.a.s., società attiva nel settore balneare e, per l’effetto, è stato annullato l’atto con cui il Comune aveva respinto l’istanza volta al rilascio di una concessione demaniale "suppletiva’.

2. Con l’unico motivo di gravame, il Comune appellante contesta la correttezza della decisione del Tribunale amministrativo per la parte in cui ha ritenuto che, a seguito dell’atto di subingresso n. 625/2002, la porzione utilizzata dalla società appellata (lotto "A’) avesse acquistato una propria autonomia funzionale sia rispetto all’originario (ed unitario) compendio, sia rispetto al lotto "B’, gestito da altra ditta.

Per l’appellante, il Comune avrebbe omesso di considerare che il complesso degli atti di causa (in particolare, l’originaria concessione n. 12/2002 e la licenza di subingresso n. 625/2002) deponessero nel senso del carattere permanentemente unitario dell’originario titolo, il quale, nonostante fosse stato medio tempore frazionato in due lotti, era tuttavia da considerarsi ancora in modo unitario per ciò che attiene la possibilità di utilizzazione edificatoria. Ora, dal momento che il pertinente Piano Regionale degli Arenili (art. 5, commi 9 e 10) stabilisce in mq. 25 il limite massimo delle strutture realizzabili nell’ambito di una concessione, ne conseguirebbe la correttezza del diniego a suo tempo opposto dall’amministrazione. Infatti, se si accedesse alla tesi della sentenza, la conseguenza sarebbe di consentire un surrettizio raddoppio delle superfici insediabili, comportando la violazione del principio generale secondo cui le nuove concessione demaniali possono essere rilasciate solo previo esperimento di procedure ad evidenza pubblica.

2. L’appello è infondato.

2.1. Il thema decidendum consiste nello stabilire se l’atto di subconcessione n. 625/2002 (altrove denominato "autorizzazione di subingresso’) abbia o meno determinato il sorgere di un compendio funzionalmente autonomo rispetto a quello a suo tempo oggetto della concessione n. 12/2002, ovvero se l’originario titolo autorizzativo n. 12/2002 (nonostante la scissione in due lotti) fosse rimasto intatto nella sua unitarietà funzionale, sì da escludere che i lotti in tal modo determinati possano seguire vicende abilitative distinte ed autonome.

2.2. Al quesito deve essere fornita risposta nel primo dei sensi indicati.

Al riguardo, si osserva:

– che la sentenza è meritevole di conferma quando afferma che a seguito dell’atto in data 11 giugno 2002 denominato "subconcessionè si è determinata una scissione dell’originaria concessione n., 12/02, in tal modo dando luogo a due distinti subingressi (i quali restano autonomi anche per ciò che attiene la possibilità di utilizzazione edificatoria dell’area);

– che la dinamica delle vicende in questione rende arduo negare che sul lotto "A" (inizialmente assegnato alla signora Di Rocco e in seguito pervenuto nella disponibilità della società appellata) esistesse, sin dal giugno del 2002, una nuova e distinta concessione, fondata su autonomi presupposti di ordine oggettivo e soggettivo. Come considerato dal primo giudice, infatti, un indizio univoco nel senso del carattere distinto della concessione riferita al "lotto A" è stato fornito dallo stesso Comune appellante, il quale ha rilasciato nel corso del 2009 e in relazione al lotto in parola un’autonoma autorizzazione all’installazione di ombrelloni, di un chiosco per bevande, di spogliatoi e di altre installazioni necessarie all’esercizio delle attività di servizio alla balneazione, in tal modo presupponendo l’esistenza di un distinto titolo concessorio sull’area;

– che il carattere funzionalmente autonomo della concessione posta in essere con l’atto di subingresso n. 625/2002 rende inapplicabili alla situazione in esame le previsioni dell’art. 5 del Piano Demaniale Marittimo Regionale (quanto meno, secondo l’interpretazione fornitane dal Comune appellante, il quale ha ritenuto che i limiti edificatori stabiliti dalla richiamato Piano regionale fossero da riferire in modo indistinto alla sommatoria dei due lotti in cui era stato frazionato l’originario complesso balneare denominato "Bagni Azzurra’);

– che questa prospettazione non è in contrasto con l’art. 46, primo comma, del Codice della navigazione (secondo cui "quando il concessionario intende sostituire altri nel godimento della concessione deve chiedere l’autorizzazione dell’autorità concedente"), né con l’articolo 30 del Regolamento per la navigazione marittima (che disciplina nel dettaglio i presupposti e le modalità del subingresso). Infatti nessuna delle richiamate disposizioni sembra porre un ostacolo normativo a che, in sede di subingresso nell’originaria concessione, l’autorità competente – se del caso -rilasci più titoli funzionalmente autonomi, in quanto l’esercizio del potere sotteso all’assenso al subingresso è caratterizzata dalle medesime facoltà e dai medesimi limiti sottesi al rilascio dell’originaria concessione ai sensi dell’art. 36 e, al pari di queste, risulta limitata e funzionalizzata alle esigenze del pubblico uso. Ne consegue che, in caso di istanza di subingresso finalizzata a frazionare l’originaria concessione in due o più concessioni distinte, l’autorità competente potrà in via di principio (sempre che non sussistano ulteriori e diversi limiti, nella specie non emersi) esaminare l’istanza e valutare discrezionalmente se l’accoglimento dell’istanza sia o meno compatibile con le esigenze del pubblico uso.

Nel caso in questione, l’Autorità competente ha considerato ragionevole il frazionamento anche funzionale dell’originaria concessione in due distinte subconcessioni.

2.3. Una volta riconosciuto che il titolo sorto nel giugno del 2002 in capo alla Di Rocco (in seguito trasferito alla società qui appellata) presentava carattere di autonomia, dovendosi ricollegare solo in senso genetico (ma non anche in senso funzionale) all’originaria concessione n. 12/2002, ne consegue anche che il titolo sorto nel 2002 conferiva al titolare ampie facoltà di esercizio e godimento, anche per ciò che attiene la possibilità di installare impianti nell’ambito dell’area assentita.

Infatti tale possibilità restava assoggettata ai soli limiti propri di ciascuna distinta posizione concessoria, ma non anche all’ulteriore limite della (presunta) insuperabilità dei limiti riferibili all’unitaria concessione n. 12/2002. Ritenere la sussistenza di un siffatto ulteriore limite configgerebbe con il riconosciuto carattere di autonomia funzionale che caratterizzava la posizione della signora Di Rocco e, successivamente, della società appellata.

2.4. In definitiva, la sentenza è meritevole di integrale conferma laddove ha affermato che, a seguito dell’atto di subconcessione n. 625/2002, il lotto nella titolarità della società "Luna Rossà "(ha) acquisito una sua funzionalità autonoma (, ragione per cui) la richiesta di realizzazione dello stabilimento balneare autonomo è del tutto coerente con la presenza di un arenile ampliato e destinato alla balneazione".

3. Per le ragioni sin qui esaminate il ricorso in appello deve essere respinto

Il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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