Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 22-06-2011) 12-07-2011, n. 27193

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La difesa di C.A.F. propone ricorso avverso l’ordinanza del 22/5/2011 con la quale il Tribunale del riesame di Caltanissetta ha respinto l’appello proposto avverso il rigetto dell’istanza di scarcerazione per decorrenza termini proposta alla Corte d’appello di quella città.

Si lamenta con il primo motivo violazione dell’art. 303 c.p.p., comma 1, lett. c), n. 1, art. 297 c.p.p., commi 1 e 4 e art. 172 c.p.p. specificando in fatto di aver individuato nel 24/11/2010 la scadenza del termine di fase di nove mesi, al netto del congelamento previsto per le giornate nelle quali si era tenuta udienza.

A sostegno della propria tesi espone che il computo deve decorrere dal 14/2/2010, data di scadenza del termine per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado; che alla scadenza così individuata devono aggiungersi le sospensioni per le udienze di secondo grado tenutesi in tale arco di tempo, per un totale di giorni 10, sicchè il termine andava a scadenza il 24/11/2010; il provvedimento di sospensione dei termini risulta intervenuto solo il giorno successivo, non in tempo per garantirne l’efficacia.

Si rileva nel ricorso che paradossalmente il provvedimento impugnato, pur condividendo che la sospensione non possa efficacemente agire su un termine scaduto, aveva erroneamente computato la decorrenza delle precedenti sospensioni, spostandola al 25/11, così permettendo l’effetto sospensivo a situazioni di fatto appena valutate improduttive di effetti.

Si chiede quindi l’accertamento di inefficacia della misura, e l’immediato provvedimento di scarcerazione del ricorrente.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato. E’ del tutto indiscusso tra le parti che il termine di durata massima di custodia cautelare fosse computabile in nove mesi e dieci giorni, decorrente dal 14/2/2010, individuabile nel concreto nel termine di fase, maggiorato dal numero di giorni nei quali si era tenuta udienza fino a quella data, termine che scadeva il 23 novembre 2010, e dove essere prorogato al giorno successivo in quanto nella giornata indicata si era tenuta udienza.

La Corte d’assise ha ritenuto efficace il congelamento dei termini per effetto dell’udienza tenutasi il giorno 25/11, valutazione non condivisibile in quanto il termine doveva considerarsi scaduto il giorno precedente, al raggiungimento del quale avrebbe dovuto disporsi la scarcerazione dell’interessato, sicchè la celebrazione il giorno successivo dell’udienza, pur astrattamente idonea a realizzare il congelamento automatico di cui all’art. 297 c.p.p., comma 4, risulta in realtà intervenuta quando l’Interessato avrebbe dovuto già aver riacquisito la libertà.

Contrariamente a quanto ritenuto dalla lotte di merito il computo da attuare nel caso concreto non contraddice quanto già stabilito in precedente statuizione di questa Corte sull’argomento sull’assoluta equiparabilità, ai fini del calcolo, delle udienze celebrate prima e dopo l’ordinario termine di fase, poichè nella specie si ravvisa la diversa situazione di fatto in cui il sopraggiungere della causa che da origine al congelamento, costituita dall’intervenuta celebrazione dell’udienza, si verifica in un momento successivo alla scadenza del termine massimo, prorogato ai sensi di legge, verificatosi il giorno antecedente, che avrebbe dovuto comportare in quella stessa giornata la scarcerazione; ne consegue che lo svolgimento dell’udienza il giorno successivo non avrebbe potuto spiegare il suo effetto automatico, potendo il congelamento dei termini previsto dalla legge intervenire solo su un termine in corso, per garantire che l’effetto della deduzione dei termini sia limitata alla parte viva del processo, e non in relazione a tempi nel corso dei quali nessuna attività sia stata svolta, come può dirsi avvenuto in relazione al giorno del 24 novembre. Pur volendo ipotizzare che nel corso di tale giornata fosse legittimo trattenere l’interessato fino alle ore 24.00, nell’ultimo minuto utile di quel giorno avrebbe dovuto eseguirsi la scarcerazione, sicchè la permanenza dell’interessato il giorno dopo in custodia cautelare, sì da consentire l’operatività del congelamento, poteva essere frutto solo della mancata esecuzione della doverosa scarcerazione, privando di effetto, conseguentemente, l’effetto di congelamento.

Ne consegue che il ricorso proposto debba ritenersi fondato;

pertanto, annullato il provvedimento impugnato, si deve disporre l’immediata liberazione dell’interessato, se non detenuto per altra causa, con le disposizioni conseguenti alla cancelleria.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e per l’effetto dichiara cessata l’efficacia della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal gip del Tribunale di Caltanissetta in data 5 luglio 2008 nei confronti del ricorrente, di cui ordina l’immediata liberazione, se non detenuto per altra causa.

Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 626 c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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