Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10-06-2011) 12-07-2011, n. 27102 Esecuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il 10 giugno 2011 il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza presentata nell’interesse di A.G., volta ad ottenere la dichiarazione di non esecutività della sentenza pronunziata il 3 marzo 2009 a seguito dell’erronea notifica dell’estratto contumaciale all’imputato presso il difensore con conseguente conoscenza del provvedimento da parte dell’interessato solo al momento dell’emissione del provvedimento di cumulo adottato dalla locale Procura della Repubblica.

Il Tribunale evidenziava che A. era stato invitato ad eleggere domicilio nello stato ex art. 169 c.p.p. dapprima con atto spedito a (OMISSIS), indirizzo risultante dall’anagrafe dei cittadini residenti all’estero e, quindi, all’esito della restituzione dell’atto con l’indicazione di irreperibilità del destinatario, con un secondo avviso inoltrato a (OMISSIS), indirizzo indicato da A. nell’atto di nomina del difensore di fiducia. L’omesso ritiro da parte dell’interessato della cartolina dell’avviso aveva regolarmente completato la procedura di notifica, essendo stato l’interessato posto in condizione di avere conoscenza legale del provvedimento.

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, A., il quale lamenta erronea applicazione dell’art. 169 c.p.p..

Osserva, in proposito che, a seguito dell’irreperibilità dell’imputato residente all’estero, si sarebbe dovuto far ricorso alla procedura di notifica descritta dall’art. 157 c.p.p. e sarebbe stato necessario dare avviso al ricorrente dell’avvenuto deposito del plico raccomandato presso l’ufficio postale svizzero in attuazione del disposto della L. n. 890 del 1982, art. 8, applicabile anche all’imputato residente all’estero.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di notificazioni all’imputato residente all’estero, occorre distinguere due ipotesi: a) il rifiuto dell’imputato di ricevere l’atto o di ritirarlo; b) la mancata conoscenza da parte del soggetto destinatario della notifica dell’esistenza di un atto oggetto di notifica a lui diretta e della conseguente possibilità di prenderne conoscenza.

Nel primo caso il rifiuto del soggetto di ricevere la raccomandata con avviso di ricevimento o l’omesso ritiro all’ufficio postale non determinano la necessità di effettuare nuove ricerche e la compiuta giacenza equivale ad effettiva ricezione con conseguente perfezionamento della procedura di notificazione. L’imputato compie, infatti, una scelta scaturente dalla conoscenza del fatto che un atto deve essergli notificato ed è posto in condizione di prendere conoscenza dell’atto stesso, sicchè la procedura corrisponde allo schema normativo, non potendo, per ovvie ragioni di razionalità e coerenza del sistema e di speditezza processuale, farsi dipendere la validità della notifica e la scansione temporale del procedimento dalla decisione consapevole e volontaria del destinatario dell’atto.

Tale approdo ermeneutico appare conforme anche al disposto della L. n. 890 del 1982, art. 8, commi 1 e 4, che, pur riferendosi al soggetto residente in Italia, ben può trovare applicazione anche nei confronti di colui che risiede all’estero, non sussistendo obiettive ragioni per diversificare le due situazioni, tra loro identiche (Sez. 3, 8 aprile 2010, n. 19735).

Qualora, invece, l’imputato residente all’estero non abbia ricevuto la raccomandata prevista dall’art. 169 c.p.p. o, comunque, manchi la prova della ricezione, devono essere svolte nuove ricerche, posto che si tratta di una situazione assimilabile a quella in cui risulti o appaia probabile che l’imputato non abbia avuto effettiva conoscenza dell’atto ( art. 157 c.p.p., comma 4): in tal caso la notifica al difensore ex art. 169 c.p., comma 1, ultima parte, non è validamente effettuata, in quanto tale procedura presuppone che l’elezione di domicilio sia insufficiente o non sia stata effettuata e, quindi, implica pur sempre l’avvenuta ricezione della raccomandata (Sez. 5, 22 aprile 2005, n. 33658; Sez. 6, 25 settembre 2009, n. 39685).

2. Il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, cui incombe, ai sensi dell’art. 670 c.p.p., di valutare l’osservanza delle garanzie fissate dalla legge e l’idoneità in concreto della procedura di notificazione a determinare la conoscenza della sentenza contumaciale, ha omesso di valutare la concreta fattispecie sottoposta al suo esame alla luce dei principi in precedenza illustrati e di trarre le dovute conseguenze giuridiche sulla base della riconducibilità della stessa all’una o all’altra delle ipotesi sopra specificate.

Per tutte queste ragioni s’impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame al Tribunale di S. Maria Capua Vetere.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di S. Maria Capua Vetere.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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