Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Genova dichiarava sussistenti le condizioni per l’estradizione verso la Repubblica Francese di A.B., tratto in arresto il 12 settembre 2010 in forza del mandato di arresto in data 18 febbraio 2000 del Presidente del Tribunale di Grande Istanza di Nizza per l’esecuzione della condanna alla pena di anni sette di reclusione infettagli con sentenza del medesimo Tribunale in data 18 febbraio 2000 per violazione alla legge sugli stupefacenti.
2. Osservava tra l’altro la Corte di appello che non era di ostacolo alla estradizione dell’ A. la circostanza, su cui aveva fatto leva la difesa, che la condanna infettagli non fosse definitiva, dato che essa era comunque esecutiva, secondo la legge processuale francese.
3. Ricorre per cassazione di persona l’imputato.
3.1. Con un primo motivo, denuncia la violazione degli artt. 696 e 697 cod. proc. pen. e art. 12 della Convenzione Europea di estradizione, dato che in base a tali norme deve ritenersi che unici titoli per una richiesta di estradizione sono o una sentenza definitiva o un provvedimento cautelare.
L’art. 705 cod. proc. pen. stabilisce infatti che la estradizione possa avvenire solo se sussistono gravi indizi di colpevolezza ovvero se esiste una sentenza irrevocabile di condanna; mentre l’art. 12 della Convenzione pone a fondamento della domanda una decisione esecutiva di condanna o un mandato di arresto.
Nella specie, la domanda di estradizione risulta basata esclusivamente su una sentenza che, come si ricava testualmente dall’atto trasmesso dall’a.g. francese, non può dirsi esecutiva essendo suscettibile di appello.
3.2. Con un secondo motivo, denuncia la violazione dell’art. 47 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, che stabilisce che ogni individuo i cui diritti o libertà siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice.
Nella specie, l’ A. non aveva avuto tale facoltà, dato la sentenza emessa a suo carico dal Tribunale di Nizza non gli era stata mai notificata, non essendo egli stato presente in udienza per motivi di salute.
Motivi della decisione
1. Il ricorso appare manifestamente infondato.
2. Il titolo posto a base della domanda di estradizione è una sentenza esecutiva, ancorchè, in base all’ordinamento francese, suscettibile di impugnazione, e tanto basta per ritenere rispettato l’art. 12 della Convenzione Europea di estradizione, che, al comma 2, lett. a), fa appunto riferimento a una "sentenza di condanna esecutiva" quale atto idoneo a sostenere la domanda (v., in analogo senso, tra le altre, Sez. 6, n. 15221 del 10/02/2009, Cobo, Rv.
243584).
Essendo la sentenza impugnabile, non si comprende la sostanza del secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta di non avere la possibilità di un ricorso effettivo davanti, a un giudice, per di più impropriamente invocando l’art. 47 della CEDU (ma verosimilmente intendendosi richiamare l’art. 13 della Convenzione, che però riguarda la tutela giurisdizionale davanti a una istanza giurisdizionale una volta che sia stata già riconosciuta la violazione di diritti e libertà tutelati dalla Convenzione europea).
3. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in relazione alle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro mille.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. c.p.p..
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