Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con Decreto 21 febbraio 2007, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Perugia, ai sensi dell’art. 368 c.p.p., ordinò il sequestro probatorio dell’autovettura Ferrari, modello 365 GTC targata (OMISSIS) in quanto compendio del reato di appropriazione indebita ascritto a D.F..
Avverso tale provvedimento C.M., soggetto al quale il bene era stato sequestrato, propose istanza di riesame ed il Tribunale di Perugia, con ordinanza del 21.5.2007, ordinò la restituzione del bene a C. sull’assunto che egli fosse terzo estraneo di buona fede e che comunque non vi era alcuna finalità probatoria nel sequestro in questione.
Ricorre per cassazione il difensore della persona offesa S. S.G., premesso di aver interesse al mantenimento del sequestro in quanto rivendica al proprietà del bene, deducendo che la richiesta di riesame avanzata da C. era tardiva ed il Tribunale avrebbe dovuto dichiararne l’inammissibilità.
Il ricorso è inammissibile.
Secondo l’orientamento di questa Corte (relativo alla materia del sequestro preventivo, ma applicabile anche al sequestro probatorio), condiviso dal Collegio, "In materia di sequestro preventivo la persona offesa che non riveste la qualità di soggetto titolare del diritto all’eventuale restituzione delle cose sequestrate non è legittimata a proporre impugnazione avverso l’ordinanza del tribunale del riesame che abbia dissequestrato il bene, ritenendo insussistente il fumus del reato; infatti, la disposizione di cui all’art. 325 c.p.p., – a differenza di quanto previsto dall’art. 318 c.p.p., in relazione al sequestro conservativo – attribuisce tale diritto solo a chi sia stato leso dal provvedimento ablativo e non già a chiunque possa avervi interesse.". (Cass. Sez. 6^, sent. n. 32399 del 2.7.2003 dep. 31.7.2003 rv 226293).
Da ciò può desumersi che la persona offesa sarebbe stata legittimata ad impugnare solo sotto il profilo della richiesta di restituzione del bene e quindi solo richiedendo che il Tribunale, anzichè dissequestrare il bene, rinviasse la decisione della controversia al giudice civile, mantenendo nel frattempo il sequestro, ai sensi dell’art. 257 c.p.p., e art. 324 c.p.p., comma 8.
Nel caso di specie, invece, la persona offesa lamenta la tardività della richiesta di riesame e ciò esula dall’unico interesse che può validamente trovare tutela nel procedimento incidentale.
Questa Corte ha affermato che "ogni qual volta sorga una controversia sulla proprietà della "cosa", il giudice penale, al quale venga richiesta la restituzione delle cose sequestrate, anche dopo aver accertato la buona fede dell’indagato, ha l’obbligo di rimettere gli atti al giudice civile per la decisione della controversia, mantenendo il sequestro; infatti una cosa è la buona fede ai fini penalistici, altra è la nozione di buona fede nel diritto civile, in quanto la prima, se è idonea ad escludere la sussistenza di reati, potrebbe non essere sufficiente per acquisire la proprietà del bene mediante il possesso" (Cass. Sez. 2^, sent. n. 10871 del 1.3.2005 dep. 18.3.2005 rv 230966).
Tuttavia, nel caso in esame, nel ricorso non è stata dedotta questa doglianza, sicchè non è possibile annullare l’ordinanza di riesame.
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonchè -ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di cinquecento euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di cinquecento Euro alla cassa delle ammende.
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