Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
– Con istanza depositata in data 10.3.2004 presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Patù, il sig. Q.A., all’epoca proprietario del terreno, chiedeva il rilascio del Permesso di Costruire "per la realizzazione di una casa di campagna a carattere stagionale" da realizzarsi su un fondo sito in località " (OMISSIS)", della superficie complessiva di mq. 5.300,00, riportato al Catasto Terreni dello stesso Comune al Foglio 8 p. 11 135 e tipizzato dal Programma di Fabbricazione vigente come Zona E/2, con indice di fabbricabilità pari a 0,03 mc/mq.
– Il progetto presentato, a firma del Geom. C.F., prevedeva la costruzione di un fabbricato con volumetria pari a me 159,00.;
– In data 31.5.2004, la Commissione Edilizia Comunale esprimeva parere favorevole al rilascio del Permesso di Costruire. In data 12.10.2004, poi, il Comune rilasciava la prevista Autorizzazione Paesaggistica, e di seguito, in data 10.1.2005, con nota prot. n. 20884, anche la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Puglia esprimeva il proprio parere favorevole al progetto.
– Successivamente, con istanza del 2.12.2005, il sig. C. G., nuovo proprietario, chiedeva la voltura in proprio favore della Pratica Edilizia in questione.
– In data 6.12.2005, infine, il Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Patù, rilasciava al suddetto sig. C. il Permesso di Costruire n. 54/05.
– Successivamente, in data 12.10.2006, il tecnico progettista Geom.
C.F. presentava a nome del proprietario C.G. una "Variante al Permesso di Costruire n. 54/05", consistente in un ampliamento di me 66,00 del fabbricato assentito.
A tal fine, con apposito atto del 18.7.2006 era stata asservita alla costruzione la volumetria sviluppata dal fondo contiguo riportato al Catasto Terreni del Comune di Patù al Foglio 8 p.lla 167, e tipizzato dal Programma di Fabbricazione vigente come Zona E/2, con indice di fabbricabilità pari a 0,03 mc/mq., della superficie complessiva di mq. 2.110,00.
– In data 17.1.2007, la Commissione Edilizia Comunale esprimeva parere favorevole al rilascio del Permesso di Costruire.
– In data 10.4.2007, quindi, il Comune accordava l’Autorizzazione Paesaggistica, e di seguito, in data 4.5.2007, con nota prot. n. 4211, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Puglia rilasciava il proprio parere favorevole al progetto.
– In data 30.11.2007, il Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Patù, rilasciava al sig. C. il Permesso di Costruire n. 57/07 "per le opere richieste, secondo gli allegati grafici di progetto, che fanno parte integrante del presente atto".
– Successivamente il sig. C. cedeva la proprietà alla sig.ra P.E..
– In data 26.6.2010, il Corpo di Polizia Provinciale di Lecce avendo riscontrato un ulteriore intervento edilizio, sottoponeva a sequestro l’immobile in quanto ritenuto abusivo sul presupposto dell’illegittimità dei titoli autorizzativi a seguito di condotta penalmente rilevante posta in essere dal Responsabile Tecnico del Comune di Patù (LE), dai proprietari del terreno nonchè richiedenti i permessi di costruire, e dal tecnico progettista. Nel verbale di sequestro si precisava che il rilascio dei permessi violava la L.R. 31 maggio 1980, n. 56, art. 51, in materia di accorpamento di terreni agricoli per la formazione della volumetria per le aziende agricole proprietarie di terreni non confinanti.
E ciò in quanto l’intervento in esame era avvenuto in zona tipizzata secondo il vigente Programma di Fabbricazione del Comune di Patù, al foglio di mappa n. 8, p.lla 135 in località "(OMISSIS)", come E/2 (verde agricolo extra urbano), sottoposta a vincolo paesaggistico di cui a D.Lgs. n. 42 del 2004 (ex Lege n. 1497 del 1939) e L.R. n. 20 del 2001, a vincolo idrogeologico, ricadente in Ambito Esteso D ai fini del PUTT approvato dalla regione Puglia con deliberazione di G.R. n. 7148 del 15.12.2000.
– Nei confronti degli indagati si procedeva, pertanto, in ordine ai reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1 bis, lett. a), art. 483 c.p., art. 734 c.p., nonchè artt. 110 e 323 c.p., – Il tribunale del riesame, investito dall’impugnazione di P. E. avverso il decreto di sequestro emesso in data 2.7.2010 dal G.I.P. presso il Tribunale di Lecce, dopo avere premesso che il permesso di costruire n. 57/07 riguarda la realizzazione di una civile abitazione in zona E/2, verde agricolo extra urbano, con indice di fabbricabilità 0,03 mc/mq; lo stesso permesso consente l’edificazione di civile abitazione composta da unico piano fuori terra con volumetria di complessivi me 225, mq 75, non assentibili in virtù della sola estensione della particella su cui il manufatto insiste, ma frutto, dell’atto unilaterale di asservimento in data 18.6.2006 atto nel cui corpo le parti proprietarie dichiaravano di "asservire ad inedificabilità, ai sensi della L. Regione Puglia 31 maggio 1980, n. 56, art. 29, in via esclusiva ed in modo permanente, la particella descritta in premessa, in favore del manufatto consistente nell’ampliamento di una casa in località " (OMISSIS)" in agro di Patù da edificare sulla particella 135 del foglio 8 in virtù del permesso di costruire n. 54/05. …". rileva che il permesso di costruire deve ricondursi nell’alveo di operatività della legge regionale che delimita gli standards urbanistici delle zone a vocazione agricola e che, a riprova dell’operatività di tale disciplina, vi era nell’atto di asservimento riferimento esplicito in atti alla L.R. Puglia, n. 56 del 1980, art. 29, nella formulazione all’epoca vigente. (Per le zone tipizzate come "E" il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla trascrizione di atti di obbligo ricevuto dal segretario comunale competente relativo all’asservimento al manufatto consentito dell’area che ha espresso la relativa volumetria).
Evidenziato, quindi, che l’intero intervento ricade in zona E/2, ha ritenuto il tribunale sussistere il fumus dell’abuso e del falso, almeno per omissione, relativamente alla mancata menzione della vocazione agricola della zona, aggiungendo che il "permesso … di costruzione di abitazione in campagna" si pone dichiaratamente in contrasto con le previsioni di cui all’art. 51 – Titolo 4^ Standards Urbanistici – L.R. Puglia n. 56 del 1980, normativa, ai cui principi anche il Piano di fabbricazione del Comune di Patù con le norme tecniche di attuazione devono informarsi, nulla essendovi in atti per attestare la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggetti vi di imprenditore agricolo in capo ai proprietari, beneficiari del permesso.
– Quanto alle esigenze cautelari il tribunale sottolinea l’evidente aggravio urbanistico complessivo di una zona protetta a diversi livelli e sfruttata invece intensivamente attraverso un utilizzo non consentito degli strumenti vigenti e, in relazione al periculum in mora, rileva che la libera disponibilità di quel manufatto da parte della P. può condurre ad ulteriori conseguenze l’illecito urbanistico ed edilizio attraverso il completamento di quelle opere che, allo stato, risultano ancora in fase di completamento almeno nelle sue pertinenze. Avverso tale provvedimento propone ricorso in questa sede P.E., deducendo per il tramite del proprio difensore: violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed c) – inosservanza ed erronea applicazione della legge penale sostanziale, di altre norme giuridiche e penale processuale. La ricorrente contesta che nelle Zone E/2 del Comune di Patù, indipendentemente da eventuali asservimenti di volumetria, possano edificare abitazioni isolate di residenza soltanto soggetti che siano in possesso della qualifica di imprenditore agricolo.
Al riguardo si evidenzia che il Tribunale del Riesame ha impropriamente richiamato il riferimento alla L. R. n. 56 del 1980, art. 29, contenuto nell’atto unilaterale di asservimento del 18/06/2006 ai fini della cessione di cubatura, per giustificare l’applicazione di altra norma della medesima legge regionale, e segnatamente dell’art. 51, comma 2, lett.g). Si evidenzia, infatti, che:
a) la L.R. n. 56 del 1980, art. 51, lett. g) ha esaurito la sua efficacia programmatica nel momento in cui ciascun Comune si è dotato del proprio Piano Territoriale, come appunto il Comune di Patù;
b) la disposizione citata si limita a dettare, in ogni caso, un criterio direttivo per i Comuni in sede di zonizzazione agricola, ossia quello di favorire ed incentivare gli interventi finalizzati allo sviluppo ed al recupero del patrimonio produttivo, prevedendo per le aziende agricole: 1) la possibilità di realizzare interventi residenziali connessi all’azienda agricola nel rispetto delle prescrizioni di cui alla L.R. n. 6 del 1979, art. 9, comma3 e 4, ossia al di fuori delle aree incluse nel P.P.A. (Piano Pluriennale di Attuazione) da parte di soggetti che rivestano la qualifica di imprenditori agricoli a titolo principale o coltivatori diretti, senza oneri per il costo di costruzione, ossia con concessione edilizia gratuita; 2) consentire l’accorpamelo di aree a fini edificatori anche per terreni non confinanti, purchè facenti parte di un compendio unitario riconducibile ad un’azienda agricola;
c) il P.P.A. non ha più alcuna efficacia vincolante nell’esercizio dello ius aedificandi in virtù della L.R. 27 luglio 2001, n. 20, art. 19, che lo ha reso strumento facoltativo disponendone, altresì, la inefficacia una volta venuto a scadenza e sempre che il Comune se ne fosse dotato;
d) le Norme tecniche di Attuazione del Piano di Fabbricazione del Comune di Patù, comunque, non subordinano l’edificazione in zone agricole all’inclusione delle aree nel P.P.A. ed, inoltre, all’art. 16 stabiliscono che "Stante il carattere agricolo della destinazione di zona, sono consentiti prevalentemente insediamenti connessi con l’agricoltura, ossia: a) edifici per usi rurali (depositi, fienili, stalle ecc), con o senza abitazione annessa; b) case isolate (per abitazione); c) impianti produttivi per la conservazione, lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli", non facendo, quindi, alcun cenno all’obbligatorio possesso, in capo al richiedente del titolo edilizio relativo ad una semplice abitazione isolata, della qualifica di imprenditore agricolo principale. Anzi, si fa rilevare come l’utilizzo dell’avverbio "prevalentemente", stia inequivocabilmente ad indicare che il Comune in sede di pianificazione ha permesso interventi di tipo residenziale in zona agricola non strettamente connessi con la coltivazione del fondo, fermo restando il rispetto dell’indice di edificabilità fondiario (0,03 mc./mq) e gli altri indici edilizi ed urbanistici di cui all’art. 16 delle N.T.A., pacificamente rispettati nella costruzione de qua. Sulla scorta di ciò si assume l’insussistenza dei reati trattandosi di immobile la cui realizzazione risulta regolarmente assentita. Quanto ai reati ambientali si fa rilevare come l’autorità specificamente preposta alla tutela del vincolo non ha operato alcun rilievo; che non appare sussistente l’elemento oggettivo del danno al paesaggio e che la ricorrente non ha mai avuto consapevolezza di alcun abuso.
Quanto al periculum in mora si fa rilevare che il manufatto e le sue pertinenze sono stati completati ormai da due anni a seguito del permesso di costruire n. 57/07; che la sig.ra P.E. risiede stabilmente in altro comune, sicchè non vi è pericolo di aggravio urbanistico.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Fermi i limiti del giudizio del riesame che, come correttamente rilevato già dal tribunale non può in nessun caso concretizzarsi in un anticipato giudizio di merito e che esula dall’indagine devoluta con la richiesta di riesame del decreto di sequestro la valutazione degli indizi di colpevolezza nei confronti degli indagati, rilevando in questa sede unicamente la valutazione del fumus di reato e del periculum in mora, si osserva quanto segue.
La questione relativa al fumus è sostanzialmente circoscritta nella specie alla verifica della possibilità per un soggetto che non sia imprenditore agricolo o coltivatore diretto di realizzare una costruzione abitativa (nel rispetto degli indici di fabbricazione stabiliti) nella zona in questione del comune di Patù contrassegnata come E2, sulla quale insistono, come detto in premessa, vincoli statali e regionali.
Al riguardo è certamente vero che la L. Reg. Puglia n. 56 del 1980, art. 51, prevede che: "Salvo quant’altro disposto da leggi statali e regionali, sino all’entrata in vigore dei Piani territoriali:…".
Occorre tuttavia precisare che il riferimento è evidentemente relativo ai piani di area vasta e che il programma di fabbricazione è antecedente rispetto alla legge in quanto risalente al 1975. Nè risultano successivamente approvati strumenti urbanistici generali comunali.
E’ senz’altro vero, poi, che attraverso il richiamo alla L.R. 12 febbraio 1979, n. 6, commi 3 e 4, si limiti in realtà ad estendere la possibilità di realizzare interventi residenziali connessi all’azienda agricola anche al di fuori delle aree incluse nel P.P.A. (Piano Pluriennale di Attuazione) da parte di soggetti che rivestano la qualifica di imprenditori agricoli a titolo principale o coltivatori diretti, senza oneri per il costo di costruzione, ossia con concessione edilizia gratuita.
Recita, infatti, l’art. 51: "3, Per gli interventi di edificazione di nuove costruzioni destinate a residenze, comunque riferite all’intera azienda agricola, valgono le prescrizioni della L.R. 12 febbraio 1979, n. 6, art. 9, comma 3 e 4 e successive modificazioni; essi devono essere riferiti a superfici non inferiori alla minima unità colturale, di cui all’art. 846 c.c., o diversamente definite in sede di P.R..
4. Gli interventi di edificazione di nuove costruzioni destinate ad attività produttive devono essere dimensionati in funzione delle necessità strettamente correlate con la conduzione dei fondi e la lavorazione dei prodotti agricoli.".
Va tuttavia rimarcato, alla luce di quanto sopra, la marginalità rispetto alla vicenda in esame della questione concernente i P.P.A. tenuto conto della già evidenziata riferibilità della L. n. 56 del 1980, art. 51, ai piani comunali di area vasta. Peraltro proprio la L.R. n. 6 del 1979 offra un argomento in favore della tesi sostenuta dal riesame con l’art. 9 comma 1, così come modificato dalla successiva L. R. n. 66 del 1979.
Recita infatti la predetta disposizione (Interventi consentiti nelle zone agricole e al di fuori del P.P.A.): "Il P.P.A. può individuare nel territorio comunale zone agricole nelle quali è consentito il rilascio della concessione di cui alla L. 28 gennaio 1977, n. 10, art. 3 nel rispetto delle previsioni della strumentazione urbanistica vigente. Sono escluse le zone sulle quali esistono vincoli posti da leggi nazionali e regionali" E, dunque, nel caso in cui – come nella specie – vi siano vincoli sulla zona "E" andrebbe escluso, secondo la disposizione citata, il rilascio del permesso di costruire a soggetti che non abbiano titolo per lo svolgimento di attività agricole.
Il Comune di Pantù, peraltro, ai sensi dell’art. 3 avrebbe avuto, dopo l’entrata in vigore della legge citata, l’obbligo di adottare il PPA proprio in ragione della natura vincolata del territorio ex L. n. 1497 del 1939.
Nè vale opporre, come fa la ricorrente, che il P.P.A. non ha più alcuna efficacia vincolante nell’esercizio dello ius aedificandi in virtù della L. R. 27 luglio 2001, n. 20,art. 19.
La norma in questione prevede al comma 1 che "L’obbligo di formazione del programma pluriennale di attuazione dello strumento urbanistico generale è comunque sospeso sino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui alla L. 30 aprile 1999, n. 136, art. 20, "ed al comma 2 che "I Comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge sono dotati di un programma pluriennale di attuazione hanno facoltà di revocarlo o di mantenerlo fino alla scadenza".
Ora, fermo restando che sul piano interpretativo la disposizione – regionale -citata va coordinata con quella della L. 30 aprile 1999, n. 136, art. 20 (Programmi pluriennali di attuazione) secondo cui "Nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni provvedono ad aggiornare la propria legislazione in materia di programmi pluriennali di attuazione di cui alla L. 28 gennaio 1977, n. 10, art. 13 e al D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, art. 6, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 marzo 1982, n. 94, e successive modificazioni, ….". "Qualora le regioni non adottino, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, proprie leggi in attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, restano valide le vigenti disposizioni nazionali e regionali", è agevole rilevare che, a tutto concedere, la questione che pone l’art. 20 attiene, come chiarito anche nella Delib. della Giunta Regionale 18 ottobre 2005 n. 1437 avente ad oggetto le linee interpretative della L. n. 20 del 2001, unicamente alla obbligatorietà della formazione del PPA – ove non adottato in precedenza – e, dunque, solo in relazione a tale aspetto non è più possibile continuare a fare riferimento alla L.R. n. 6 del 1979.
Le rimanenti disposizioni di essa continuano infatti ad essere in vigore ed a rappresentare direttive di ordine generale tutt’ora valide nell’ambito regionale e possono costituire senz’altro valido riferimento per individuare le linee guida della Regione alle quali avere riguardo nella predisposizione e nell’interpretazione anche di strumenti urbanistici diversi dal PPA, come nel caso del programma di fabbricazione invocato nella specie dalla ricorrente. Naturalmente è al giudizio di merito che compete l’approfondimento degli aspetti fattuali che rappresentano il necessario presupposto per l’applicazione dei principi indicati. E tale indagine si renderebbe comunque necessaria anche nel caso in cui si volesse accedere alla tesi del ricorrente.
Andrebbe in ogni caso accertata, infatti, la prevalenza in loco di "insediamenti connessi con l’agricoltura ..", menzionata dall’art. 16 NTA del programma di fabbricazione, nonchè la tipologia degli interventi consentiti da quest’ultimo posto che la destinazione agricola potrebbe comunque essere stata intesa come non preclusiva dell’installazione di opere che nulla hanno a che vedere con la localizzazione della residenza della popolazione (TAR Napoli, Sez. 2^, 09 novembre 2006/21 novembre 2006, n. 10065).
Rimane da osservare – con riferimento al periculum in mora – che anche l’uso stagionale dell’immobile da luogo ad aggravio urbanistico.
Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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