Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 05-04-2011) 18-07-2011, n. 28219

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza in epigrafe, emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., è stata applicata a Y.E. la pena concordata tra le parti per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73.

L’imputato propone ricorso per cassazione deducendo:

a) che il giudice avrebbe dovuto pronunciare sentenza ex art. 649 cod. proc. pen. in quanto per il medesimo fatto era stata avviata azione penale dinanzi al giudice di altro circondario;

b) manifesta illogicità della motivazione sulla congruità della pena.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

Sul primo motivo, deve osservarsi che "L’applicazione concordata della pena postula la rinunzia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato" (Sez. 2, 29.1.2008, n. 6383, De Blasio, m. 239449).

Quanto al secondo motivo, "Nel ricorso per cassazione, avverso sentenza che applichi la pena nella misura patteggiata tra le parti, non è ammissibile proporre motivi concernenti la misura della pena, a meno che si versi in ipotesi di pena illegale. La richiesta di applicazione della pena e l’adesione alla pena proposta dall’altra parte integrano, infatti, un negozio di natura processuale che, una volta perfezionato con la ratifica del giudice che ne ha accertato la correttezza, non è revocabile unilateralmente, sicchè la parte che vi ha dato origine, o vi ha aderito e che ha così rinunciato a far valere le proprie difese ed eccezioni, non è legittimata, in sede di ricorso per cassazione, a sostenere tesi concernenti la congruità della pena, in contrasto con l’impostazione dell’accordo al quale le parti processuali sono addivenute" (Sez. 3, 27.3.2001, n. 18735, Ciliberti, m. 219852).

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.

In applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi che possano far ritenere non colpevole la causa di inammissibilità del ricorso, al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma, che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, si ritiene congruo fissare in Euro 1.500,00.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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