Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con la sentenza n. 1149 del 2010, il T.A.R. del Lazio ha accolto il ricorso proposto dal dott. M. avverso il decreto del Ministero della Giustizia del 22 luglio 2009, recante il conferimento delle funzioni giurisdizionali e la destinazione all’ufficio di prima destinazione, nella parte in cui lo assegnava al Tribunale di Foggia, in seguito a diniego del C.S.M. (precedentemente impugnato) di riconoscimento del beneficio della precedenza assoluta nell’assegnazione della sede previsto per i magistrati che prestino assistenza continuativa ed esclusiva a familiare portatore di handicap, ai sensi dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992.
Il T.A.R., richiamate le proprie precedenti sentenze 30 giugno 2009, n. 6339, di annullamento della deliberazione del C.S.M. 14 gennaio 2009 reiettiva della domanda di riconoscimento del beneficio predetto, e 8 settembre 2009, n. 8403, di annullamento della delibera del C.S.M. 27 maggio 2009 di conferimento delle funzioni ed assegnazione all’ufficio di prima destinazione, nella parte relativa all’indicazione della sede di Foggia, ha ritenuto fondata ed assorbente la contestazione di illegittimità derivata del decreto ministeriale da quella delle presupposte delibere del C.S.M..
Appellano la sentenza in epigrafe il Ministero della Giustizia ed il C.S.M., deducendo, per un verso, la piena legittimità del provvedimento impugnato in primo grado, così come degli atti ad esso presupposti – anche alla luce dell’avviso espresso da questa Sezione in sede cautelare, in riferimento all’istanza di sospensione dell’esecutività della predetta sentenza n. 8403/2009, "con riguardo all’esistenza di altri familiari in grado di assistere i genitori del ricorrente di prime cure" (ord. 15 dicembre 2009, n. 6229) – e, per altro verso, che con delibera di data 9 settembre 2009 il C.S.M. ha reiterato, con diversa motivazione, il diniego di riconoscimento del beneficio in questione ed ha nuovamente assegnato l’interessato al Tribunale di Foggia, e che tale delibera ed il consequenziale decreto ministeriale, sono passati indenni al vaglio del T.A.R. che, con sentenza n. 1151 del 2010 ha respinto il ricorso del dott. M. con l’ampia motivazione riportata nell’atto di appello.
L’appellato non si è costituito.
Con ordinanza n. 1435 del 2010 è stata accolta l’istanza di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata.
All’udienza del 12 aprile 2011, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione
Emerge dall’esposizione che precede come al momento della decisione sul ricorso n. 7030 del 2009, resa con l’impugnata sentenza n. 1149/2010, fosse già intervenuta la delibera del C.S.M. di data 9 settembre 2009 (impugnata con altro ricorso, deciso con sentenza di rigetto n. 1151/2010) con la quale, a seguito dell’annullamento da parte del T.A.R. del Lazio, con sentenza n. 6339/2009, del precedente diniego di concessione del beneficio della priorità di scelta ex art. 33, comma 5, legge n. 104/1992, l’istanza dell’odierno appellato è stata riesaminata, dando luogo ad un nuovo, diversamente motivato, diniego, in riferimento all’idoneità delle due sorelle dell’istante a prestare assistenza ai genitori portatori di handicap, ed alla nuova assegnazione del dott. M. al Tribunale di Foggia.
Ne deriva che era venuto a mancare, nel corso del giudizio, un presupposto per la definizione nel merito del predetto ricorso, di nessuna utilità, ormai, essendo il chiesto annullamento del decreto del 22 luglio 2009, superato dalla nuova delibera del C.S.M. e dagli atti ad essa consequenziali, sui quali si concentra, ora, l’interesse dell’odierno appellato.
L’appello va, pertanto, accolto, dichiarandosi, in riforma dell’impugnata sentenza, l’improcedibilità del ricorso di primo grado.
Si ravvisano, in considerazione della natura e dell’esito della controversia, motivi di compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara improcedibile il ricorso di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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