T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 26-07-2011, n. 636

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Il ricorso deve essere dichiarato manifestamente inammissibile siccome notificato direttamente alla Questura di Frosinone, anziché all’avvocatura di Stato domiciliataria ex lege delle Amministrazioni dello Stato.

Nulla sulle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Nulla spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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