Cass. pen., sez. VI 31-01-2008 (07-01-2008), n. 5009 Interesse penalmente protetto – Privato denunziante – Opposizione alla richiesta di archiviazione – Legittimazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
Con il provvedimento indicato in epigrafe il Gip del Tribunale di Avellino ha disposto de plano l’archiviazione del procedimento a carico di ignoti per il delitto di frode processuale.
Ha proposto ricorso per cassazione la denunciante M.M., lamentando violazione di legge con riferimento alla mancata adozione del contraddittorio camerale.
Il ricorso è inammissibile in quanto affidato a doglianza manifestamente infondata.
E’ noto che l’opposizione alla richiesta di archiviazione compete esclusivamente alla persona offesa che deve essere identificata nel titolare del bene giuridico immediatamente leso dal reato.
Tale qualità non compete all’attuale ricorrente, atteso che il bene giuridico protetto dal delitto di cui all’art. 374 c.p. è il corretto andamento dell’amministrazione della giustizia, relativamente al quale l’interesse del privato assume rilievo solo riflesso e mediato, tale da non consentire la sua definizione come persona offesa e, quindi, l’attribuzione della legittimazione alla proposizione dell’opposizione alla richiesta di archiviazione..
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna dell’attuale ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di 1.000,00 Euro alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 1000,00 Euro in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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