Cass. pen., sez. VI 31-01-2008 (07-01-2008), n. 5007 Interesse penalmente protetto – Privato denunziante – Opposizione alla richiesta di archiviazione – Legittimazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Che:
– a seguito di denuncia-querela proposta da G.G. per il reato di falso giuramento in giudizio civile nei confronti del nipote (figlio del fratello) G.F. il Procuratore della Repubblica di Torino iscriveva procedimento penale nei confronti di G.F., richiedendo – all’esito delle indagini – l’archiviazione degli atti per ritenuta carenza del dolo integrante l’ipotizzato reato di cui all’art. 371 c.p.; richiesta formulata il 24.2.2005, cui si opponeva ex art. 410 c.p.p. il querelante;
– il g.i.p. del Tribunale di Torino, non fissando udienza camerale nè pronunciandosi sulla inammissibilità dell’opposizione del querelante, con l’epigrafato decreto in data 3.2.2006 deliberava de plano l’archiviazione del procedimento a carico di G.F.;
– avverso tale decreto del g.i.p. del Tribunale di Torino ricorre per cassazione (mediante il proprio difensore) G.G., deducendo violazione delle legge processuale (art. 410 c.p.p., commi 2 e 3) per avere il g.i.p. sabaudo completamente ignorato la formale opposizione all’archiviazione di esso G., in merito alla quale ha omesso ogni pur doverosa pronuncia di inammissibilità ovvero (dopo eventuale udienza camerale) di rigetto della proposta istanza di prosecuzione delle indagini preliminari;
– il ricorso è manifestamente infondato (e, per ciò, inammissibile), poichè – se è pur vero che l’archiviante g.i.p. si astiene dall’esprimere qualsiasi valutazione sull’opposizione interposta in presunta veste di persona offesa dal reato da G. G. (il decreto di archiviazione è deprecabilmente compilato mediante timbro recante un sintetico preformato modulo di archiviazione) – siffatta omissione è in concreto priva di conseguenze giuridico-processuali, anche in relazione all’effettivo interesse del ricorrente al mezzo di impugnazione (art. 568 c.p.p., comma 4), sì da non potersi controvertere di alcuna concreta lesione del diritto al contraddittorio in pregiudizio dell’odierno ricorrente;
– in vero in relazione al reato di falso giuramento per cui è stato indagato G.F. il ricorrente non assume la posizione di persona offesa in senso tecnico, trattandosi di reato contro l’amministrazione della giustizia, che è il solo soggetto passivo del reato, tale qualifica non potendo competere alla persona eventualmente danneggiata (in modo diretto o indiretto) dalla presunta falsità del giuramento deferito in un giudizio civile;
– impregiudicata ogni facoltà della persona danneggiata dal reato di cui all’art. 371 c.p., comma 1 di tutelare le proprie ragioni nella diversa sede civile, la prevalente giurisprudenza di questa Corte regolatrice ha espresso l’orientamento (da cui l’odierno collegio non ritiene di decampare) che il reato di falso giuramento non offende interessi privati, bensì il regolare corso della giustizia (bene giuridico protetto), laonde non è configurabile una legittimazione all’opposizione contro la richiesta di archiviazione del pubblico ministero da parte di un soggetto che affermi una lesione di un suo personale interesse (persona danneggiata) per effetto del reato di falso giuramento (cfr., ex plurimis, oltre alla decisione citata dal requirente P.G., Cass. Sez. 6, 10.6.2003 n. 36328, Gifuni, rv.
226735: "Il reato di falso giuramento è delitto contro l’amministrazione della giustizia e mira a tutelare l’intera collettività, pertanto la persona singola che abbia subito anche un danno diretto può assumere la qualifica di persona danneggiata dal reato ma non quella di persona offesa e non può presentare opposizione alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero");
– alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo determinare in Euro 1.000,00 (mille).
P.Q.M.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *