Cass. pen., sez. II 22-11-2007 (20-11-2007), n. 43364 Giudizio di rinvio – Spese conseguenti ad errore del giudice – Diniego – Illegittimità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 11.2.2004, il Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Padova, applicò, ai sensi dell’art. 444 c.p. la pena su richiesta delle parti a I.A..
La parte civile L.A. interpose ricorso per cassazione avverso tale sentenza nella parte in cui non aveva provveduto sulla richiesta di condanna dell’imputato alla rifusione delle spese a favore della parte civile.
La Corte Suprema di cassazione, con sentenza del 27.1.2006 annullò la sentenza impugnata limitatamente all’omessa liquidazione delle spese a favore della parte civile con rinvio al Tribunale di Padova.
Il G.U.P. del Tribunale di Padova all’udienza 12.12.2005 riservò la decisione ed il 30.1.2007 pronunziò un provvedimento con il quale condannò I.A. alla rifusione a favore della parte civile delle spese liquidate in Euro 1.110,21, oltre I.V.A., con esclusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di cassazione, sull’assunto che tale fase era stata determinata da un errore del giudice non ascrivibile all’imputato.
Ricorre per cassazione il difensore e procuratore speciale della parte civile deducendo:
1. abnormità e nullità del provvedimento del G.U.P. perchè il giudice di rinvio aveva provveduto con atto diverso dalla sentenza e che non aveva i requisiti richiesti da tale tipo di atti; inoltre il giudice, all’esito dell’udienza avrebbe dovuto pronunziare immediatamente e non poteva riservarsi la decisione;
2. violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione alla liquidazione delle sole spese del giudizio di primo grado, così escludendo sia il giudizio di cassazione che quello di rinvio; peraltro la somma liquidata corrisponde alla nota spese presentata per il giudizio di rinvio e non per quello del giudizio di primo grado;
3. contraddittorietà della motivazione risultante dalle note spese della parte civile rispettivamente per il primo grado, il giudizio di cassazione e quello di rinvio, liquidando la somma indicata nella nota spese relativa al giudizio di rinvio anzichè quella di cui al giudizio di primo grado;
4. mancanza di motivazione in quanto il G.U.P. ha liquidato le spese complessivamente senza indicare le singole attività e la congruità delle voci.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
E’ vero che il giudice di rinvio avrebbe dovuto pronunziare sentenza.
Tuttavia, l’integrazione della sentenza annullata con un provvedimento qualificabile come ordinanza, non appare inficiato da nullità, atteso che nel provvedimento emesso dal G.U.P. non difetta alcuno dei requisiti per i quali l’art. 546 c.p.p. prevede nullità della sentenza, sicchè, devesi aver riguardo al contenuto e non alla forma del provvedimento pronunziato.
Tale contenuto contiene sia la motivazione che il dispositivo oltre alla sottoscrizione del giudice, vi sono pertanto sia i requisiti di cui all’art. 546 c.p.p. che quelli di cui all’art. 125 c.p.p., comma 3.
Neppure è prevista alcuna nullità nel fatto che la decisione, anzichè essere immediatamente pronunziata sia stata riservata.
Infatti, benchè l’art. 448 c.p.p. preveda che il giudice pronunci "immediatamente sentenza" la violazione di tale disposizione non è sanzionata da nullità (in questa senso Cass. Sez. 5 sent. n. 1999 del 18.11.1992 dep. 8.2.1993 rv 193207).
Se non è ipotizzabile alcuna nullità meno che mai può parlarsi di abnormità del provvedimento.
I restanti motivi di ricorso sono invece fondati.
Anzitutto il giudice di rinvio ha liquidato solo le spese sostenute dalla parte civile per il giudizio di primo grado ed in tal modo non ha applicato il principio della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., con l’argomento che l’omessa pronunzia sarebbe da attribuire non all’imputato ma al giudice.
Tale argomento però non considera che sempre, qualora sia accolta un’impugnazione della parte civile contro una decisione, ritenuta illegittima od errata, il fatto è attribuibile al giudice, ma ciò non rileva in punto di soccombenza dell’imputato.
In secondo luogo il giudice di rinvio ha errato nel richiamare la nota relativa al giudizio di rinvio anzichè di quella di primo grado.
Infine la liquidazione delle spese è avvenuta senza alcuna motivazione sulle voci della nota ammesse e sulla congruità.
Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato con rinvio al Tribunale di Padova.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Padova.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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