Cass. civ. Sez. II, Sent., 22-12-2011, n. 28393 Ordinanza ingiunzione di pagamento: opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso del 7 aprile 2005, formulato ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22 il sig. D.P.G. proponeva opposizione, dinanzi al giudice di pace di Roma, avverso l’ordinanza- ingiunzione emessa dal Prefetto della Provincia di Roma in data 29 novembre 2004 (e notificata il 9 marzo 2005), con la quale le veniva irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 686,70 in relazione alla violazione conseguente al verbale di accertamento della Polizia stradale con il quale era stato constatato il transito del veicolo di sua proprietà sulla corsia di emergenza del (OMISSIS).

Nella contumacia dell’opposto Prefetto, l’adito giudice di pace, con sentenza n. 41056 del 2005 (depositata il 7 ottobre 2005), rigettava l’opposizione e compensava tra le parti le spese del giudizio. A sostegno dell’adottata decisione il suddetto giudice di pace rilevava l’infondatezza di tutti i motivi posti a fondamento dell’opposizione, ovvero sia con riferimento alla supposta insufficienza della motivazione dell’ordinanza-ingiunzione impugnata che in ordine all’asserita sussistenza della "causa di forza maggiore" dedotta dal ricorrente, siccome non adeguatamente comprovata.

Nei confronti della indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione la D.P.G. basato su tre motivi, avverso il quale l’intimata Amministrazione non ha svolto attività difensiva in questa fase.

Il collegio ha deliberato l’adozione della motivazione della sentenza in forma semplificata.

2. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 204 e 205 C.d.S., della L. n. 689 del 1981, art. 18 della L. n. 241 del 1990 e del D.Lgs. n. 285 del 1992, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, con riferimento alla parte della sentenza con la quale era stata rigettata l’eccezione di nullità dell’impugnata ordinanza-ingiunzione per carenza di motivazione sul presupposto che, invece, era stata adottata una motivazione "per relationem", poichè l’atto al quale il provvedimento sanzionatorio si riferiva (ovvero il verbale di accertamento) era ben dettagliato e conosciuto dallo stesso ricorrente.

3. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione degli artt. 204 e 205 C.d.S., della L. n. 689 del 1981, art. 18 della L. n. 241 del 1990 e del D.Lgs. n. 285 del 1992, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, dovendosi pervenire a ravvisare un’ipotesi di nullità della sentenza impugnata sulla scorta della nullità del procedimento amministrativo attuato prima dell’emissione dell’ordinanza-ingiunzione.

4. Con il terzo motivo il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata sotto il profilo del vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, avuto riguardo all’inadeguato percorso argomentativo adottato dal giudice di pace per ritenere come sufficiente la motivazione "per relationem" dell’impugnata ordinanza- ingiunzione.

5. I tre motivi – che possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi – sono tutti infondati e devono, pertanto, essere rigettati.

In primo luogo, deve rilevarsi che, secondo l’orientamento giurisprudenziale più recente di questa Corte (v. Cass., S.U., n. 1786 del 2010), in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l’irrogazione di sanzioni amministrative – emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 204 ovvero a conclusione del procedimento amministrativo della L. 24 novembre 1981, n. 689, ex art. 18 – i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall’interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l’insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l’atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto. Sulla scorta di tale presupposto è stato, perciò, precisato (v. Cass. n. 11280 del 2010) che il provvedimento con cui la competente P.A., disattendendo le deduzioni del trasgressore, irroghi a quest’ultimo una sanzione amministrativa è censurabile, da parte del giudice dell’opposizione, sotto il profilo del vizio motivazionale, nel solo caso in cui l’ordinanza- ingiunzione risulti del tutto priva di motivazione (ovvero corredata di motivazione soltanto apparente), e non anche nell’ipotesi in cui la stessa risulti insufficiente, atteso che l’eventuale giudizio di inadeguatezza motivazionale si collega ad una valutazione di merito che non compete al giudice ordinario, essendo oggetto dell’opposizione non il provvedimento della P.A., ma il rapporto sanzionatorio ad esso sotteso.

Alla stregua di detti principi va evidenziato che il giudice di pace capitolino ha dato atto che l’ordinanza-ingiunzione era comunque sufficientemente motivata avendo posto riferimento alle risultanze dettagliate del verbale di accertamento che aveva inteso recepire integralmente, in tal senso disattendendo le doglianze dedotte dalla ricorrente in sede amministrativa (che aveva conosciuto il contenuto del predetto verbale) e rilevando, così, la legittimità dell’adottata motivazione "per relationem". A quest’ultimo riguardo lo stesso giudice di pace si è, perciò, conformato all’ulteriore condivisa giurisprudenza di questa Corte (v., tra le tante, Cass. n. 10757 del 2008 e Cass. n. 17104 del 2009), in virtù della quale l’obbligo di motivare l’atto applicativo della sanzione amministrativa deve considerarsi soddisfatto quando dall’ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l’ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile (anche ai sensi della L. n. 241 del 1990, art. 3) la motivazione "per relationem" mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo, purchè tale richiamo consenta l’instaurazione del giudizio di merito sull’esistenza e sulla consistenza del rapporto obbligatorio.

6. In definitiva, alla stregua delle esposte ragioni, il ricorso deve essere integralmente respinto. In difetto di costituzione dell’intimato Prefetto non occorre adottare alcuna statuizione sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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