Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Il ricorrente ha impugnato gli atti del Comune con cui viene determinato il contributo di costruzione relativo al permesso di costruire in sanatoria, per un intervento edilizio su un immobile sito nel Comune di Milano, in Via Polibio e consistente nella trasformazione di locali serra senza permanenza di persone, in locali abitabili.
Avverso gli atti sono articolate le seguenti censure:
1) Violazione degli artt. 3, 7 e 10 L. 241/90; violazione dell’art 97 Cost.; travisamento dei fatti; eccesso di potere, carenza di motivazione, essendo l’atto carente di motivazione;
2) Violazione degli artt. 3, 7 e 10 L. 241/90; violazione dell’art 97 Cost.; travisamento dei fatti; eccesso di potere, carenza di motivazione: il Comune non ha consentito la partecipazione al procedimento;
3) Violazione e falsa applicazione dell’art 2 L. 241/90 e della L. 47/85, del DPR 380/2001, D.L. 269/2003 e della L.R. 31/2004: il Comune ha applicato le nuove tariffe, nonostante la domanda di sanatoria fosse stata presentata sei anni prima e si debba ritenere formato il silenzio assenso;
4) Violazione e falsa applicazione degli artt. 32 comma 37 D.L. 269/2003 e 4 comma 1 L.R. 31/2004: violazione e falsa applicazione dell’art 23 Cost.; carenza e travisamento dei presupposti; eccesso di potere; illogicità manifesta: l’aumento disposto dal Comune con la delibera consiliare n. 73/2007 è illegittimo, in quanto superiore all’incremento previsto dalla legge;
5) Violazione e falsa applicazione degli artt. 4 comma 1 L.R. 31/2004, violazione dell’art. 23 Cost., carenza e di travisamento dei presupposti; illogicità ed ingiustizia manifesta sotto ulteriore profilo: l’aumento è stato deliberato oltre il termine di legge.
Con motivi aggiunti depositati in data 17 giugno 2011 impugna il provvedimento della Direzione Centrale Sviluppo del Territorio, del 19 novembre 2010, con cui viene chiesto il pagamento del saldo degli oneri.
Si è costituito in giudizio il Comune di Milano, chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del 7 luglio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione ai sensi dell’art 60 cod. proc.amm.
Il ricorso è infondato e va respinto.
La delibera consiliare di aggiornamento degli oneri di urbanizzazione, unitamente alle questioni sulla applicabilità alle domande di condono presentate negli anni precedenti, è stata già oggetto di esame da parte di questa Sezione (ex multis sentenza n. 6929/2010), che ha altresì sollevato la questione di legittimità costituzionale della disciplina regionale.
Con ordinanza 17 marzo 2010 n. 105 la Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 6, della legge regionale 3 novembre 2004 n. 31, statuendo tra l’altro che:
– relativamente alle normative sul condono edilizio succedutesi nel tempo (art. 32 decretolegge n. 269 del 2003, art. 39 legge n. 724 del 1994, art. 37 legge n. 47 del 1985) non è ravvisabile un orientamento interpretativo consolidato da cui possa ricavarsi un principio fondamentale della legislazione statale secondo cui gli oneri di concessione debbano essere determinati con riferimento alle tariffe vigenti alla data di entrata in vigore della legge di sanatoria;
– il criterio delle tariffe vigenti al momento dell’entrata in vigore delle leggi di sanatoria di volta in volta promulgate dal legislatore statale ai fini della determinazione della misura del contributo è ben lungi dell’essere l’unica regolamentazione conforme alla Costituzione, ma rappresenta solo una delle diverse soluzioni astrattamente possibili;
– gli oneri di concessione potrebbero, in teoria, essere ancorati alle tariffe vigenti, alternativamente, al momento in cui l’abuso è iniziato, al momento in cui l’immobile abusivo è completato, al momento dell’entrata in vigore della normativa statale sul condono, al momento dell’entrata in vigore della normativa regionale sul condono, al momento in cui è stata effettuata la richiesta di condono o, infine, al momento del perfezionamento del procedimento di sanatoria;
– la materia è necessariamente riservata, per la pluralità delle soluzioni possibili, alla discrezionalità del legislatore;
– in tale contesto di pluralità di soluzioni, la scelta del legislatore regionale di privilegiare l’interesse pubblico all’adeguatezza della contribuzione ai costi reali da sostenere rispetto a quello, ad esso antitetico, del cittadino alla sua piena previsione dei costi al momento della formazione del consenso – ugualmente meritevole di protezione – sembra il frutto di una scelta discrezionale implicante un bilanciamento di interessi che può solo essere effettuato dal legislatore.
A fronte di detta pronuncia, poiché la norma regionale ha superato il vaglio di costituzionalità, è stato ritenuto legittimo l’operato del Comune che ha liquidato il contributo di costruzione applicando le tariffe approvate dal consiglio comunale con deliberazione 21 dicembre 2007 n. 73, divenuta efficace l’8.1.2008, anche alle domande di condono presentate negli anni precedenti.
Parte ricorrente obietta che il Comune non può avvantaggiarsi della propria colpevole inerzia nella definizione dell’istanza ed applicare retroattivamente le nuove tariffe.
Si deve però osservare che il ritardo nella definizione della domanda non è addebitabile all’Amministrazione. Il biennio assegnato al Comune per provvedere (decorso il quale si forma il silenzioassenso: cfr. art. 32, comma 37, decretolegge n. 269/03, convertito in legge n. 326/03) decorre dalla presentazione di un’istanza debitamente documentata (cfr. Cons. Stato IV, 30.6.10 n. 4174, 23.7.09 n. 4671; V, 21.9.05 n. 4946; 2^, 13.6.07 n. 1797/2007).
Nel caso in esame, la domanda non risultava completa della documentazione richiesta dal citato art. 32, comma 37 (denuncia in catasto, denuncia ai fini dell’ICI, denuncia ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani), mancando la denuncia ICI e TARSU, nonché il saldo degli oneri autodeterminati.
Quanto sopra porta a respingere l’articolato motivo n. 3, in cui si contesta l’applicazione degli aggiornamenti alla domanda del ricorrente.
I motivi relativi alla violazione delle garanzie di partecipazione e al difetto di motivazione (n. 1 e 2) non hanno pregio: si tratta infatti di un provvedimento di determinazione di oneri, che si configura come attività di natura tecnica, vincolata all’applicazione dei parametri dati alle risultanze progettuali, senza che residui alcuna discrezionalità, rispetto alla quale la partecipazione è assolutamente priva di rilevo.
Per la natura di atto vincolato, configurandosi il calcolo degli oneri, sostanzialmente, in una operazione matematica, non vi è necessità di una specifica motivazione.
Quanto alle contestazioni circa l’aumento delle tariffe e la violazione del termine entro cui deliberare detto aumento (motivi nn. 4 e 5), si richiama quanto già affermato da questa Sezione (ex multis sentenza n. 7386/2010): " L’art. 32, comma 34, del decreto legge 269/2003, convertito con legge 326/2003, consente alle Regioni di incrementare fino al massimo del 100 per cento gli oneri di concessione relativi alle opere abusive oggetto di sanatoria.
In Lombardia, la legge regionale 31/2004, all’art. 4 comma 1, attribuiva ai Comuni il potere di aumentare gli oneri di urbanizzazione relativi alle opere abusive riconducibili alle tipologie di illecito numeri 1, 2 e 3, di cui all’allegato 1 al d.l. 269/2003, rispettivamente, fino al massimo del 50, 30 e 20 per cento, mediante apposita deliberazione da adottarsi entro il termine perentorio di trenta giorni dall’entrata in vigore della legge regionale 31/2004 (6 novembre 2004).
Il Comune di Milano si è avvalso della facoltà di cui al citato art. 4, comma 1, mediante deliberazione della Giunta comunale n. 2644 del 16.11.2004.
Si pone – di conseguenza – il problema della corretta applicazione della stessa, vale a dire della determinazione degli oneri di urbanizzazione ai quali applicare l’aumento massimo del 50 per cento previsto dalla delibera medesima.
Sul punto, occorre premettere che la legge regionale 31/2004, all’art. 4 comma 6, prevede che gli oneri di urbanizzazione e il contributo sul costo di costruzione dovuti ai fini della sanatoria, sono determinati applicando le tariffe vigenti "all’atto del perfezionamento del procedimento di sanatoria".
Il Comune di Milano ha interpretato la norma, come agevolmente si desume anche dall’esame dei suoi scritti difensivi, nel senso che l’incremento di cui alla delibera 2644/2004 debba calcolarsi sulle tariffe effettivamente vigenti al momento del rilascio del titolo in sanatoria (nella presente fattispecie il titolo è stato rilasciato il 3.9.2009), sicché la tariffabase, sulla quale calcolare gli aumenti per le opere abusive, deve necessariamente tenere conto degli adeguamenti periodici degli oneri di urbanizzazione, decisi dai Comuni in virtù delle generali previsioni dell’art. 16 comma 6 del DPR 380/2001 e della legge regionale 12/2005.
Il Comune di Milano ha disposto tali adeguamenti periodici mediante deliberazione consiliare n. 73 del 21.12.2007, per cui l’Amministrazione ha tenuto conto degli oneri di urbanizzazione introdotti da quest’ultima, al fine del calcolo degli aumenti di cui alla pregressa delibera di Giunta n. 2644/2004".
Va poi ricordato che il Comune di Milano si è avvalso della facoltà, prevista dall’art. 32 comma 40 del decreto legge 269/2003, ai fini dell’istruttoria delle domande di sanatoria edilizia, di incrementare fino ad un massimo del 10 per cento, i diritti e gli oneri previsti per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi, come disciplinati dalle Amministrazioni comunali per le medesime fattispecie di opere edilizie, attraverso la deliberazione di Giunta Comunale del 3.11.2004.
Gli uffici comunali hanno dato attuazione alla citata delibera 2493/2004 in maniera analoga a quanto effettuato per la delibera di Giunta 2644/2004, vale a dire aumentando nella misura del 10 per cento gli oneri concessori come fissati con la delibera consiliare 73/2007.
L’esponente ha denunciato la violazione dell’art 32, anche se unicamente con riguardo al momento della sua applicazione, nonché al superamento del limite massimo di incremento fissato dalla normativa regionale, ma non ravvisando altri profili di illegittimità nella condotta del Comune; profili che, quand’anche esistenti, mai potrebbero essere rilevati d’ufficio dallo scrivente giudice, ostandovi il generale principio della corrispondenza fra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 del codice di procedura civile, oltre che l’onere per il ricorrente di indicare, nell’atto introduttivo del giudizio, "motivi specifici" di gravame (cfr. art. 40 lett. c del codice del processo amministrativo; sull’onere della specificità dei motivi di ricorso, anche prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 104/2010, si vedano TAR Basilicata, sez. I, 5.3.2010, n. 100).
Ciò premesso, le censure relative alla errata applicazione del suddetto art 32 non possono essere accolte, così come formulate, alla luce delle considerazioni sopra svolte in ordine al momento rilevante per la determinazione degli oneri concessori delle istanze di condono, considerazioni alle quali il Collegio si permette di rinviare e dalle quali si desume la correttezza della pretesa comunale di calcolare gli oneri concessori alla luce della delibera consiliare 73/2007.
In conclusione, devono essere rigettate tutte le censure, contenute nel ricorso principale e nei motivi aggiunti.
Per tali ragioni il ricorso e i motivi aggiunti, vanno respinti.
In considerazione della novità della questione giuridica affrontata e della complessità della stessa, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda),
definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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