Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 05-07-2011) 01-08-2011, n. 30489 Applicazione della pena

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza in data 27.10.2009 il Tribunale di Pescara in composizione monocratica, in funzione di giudice dell’esecuzione, in sede di opposizione proposta contro precedente provvedimento reiettivo, rigettava ancora l’istanza di D.R.A. tesa ad ottenere declaratoria di estinzione dei reati di cui alla sentenza 17.06.1998 emessa ex art. 444 c.p.p..

Rilevava invero detto giudice come fosse ostativa la commissione, da parte dell’istante, di delitto perpetrato il 05.04.2001, e dunque entro il quinquennio, di cui a sentenza 21.12.2005, a nulla rilevando che la pena di tale ultima sentenza fosse stata dichiarata estinta per indulto e che per la stessa la D.R. avesse poi ottenuto riabilitazione.

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetta condannata che motivava l’impugnazione, con atto personale, deducendo: la riabilitazione conseguita, eliminando ogni effetto penale, doveva ritenersi consentire la chiesta estinzione dei reati di cui alla sentenza 17.06.1998. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva rigetto del ricorso.

4. Il ricorso, infondato, deve essere rigettato con ogni dovuta conseguenza di legge.

Ed invero l’effetto estintivo ex art. 445 c.p.p., comma 2, è precluso dalla commissione, nei termini di legge, di un nuovo delitto (o contravvenzione della stessa indole) da parte del soggetto che abbia definito il primo addebito ex art. 444 c.p.p..

E’ pacifico che si debba avere riguardo alla commissione di un fatto costituente delitto (o contravvenzione della stessa indole) come evento storico, accertato con sentenza passata in giudicato, quale fattore ritenuto dall’ordinamento penale di immeritevolezza del beneficio dell’estinzione del reato giudicato con il favorevole rito alternativo ex art. 444 c.p.p..

Nè tale disposizione normativa risulta superabile dall’intervenuta riabilitazione in ordine al reato commesso nei termini di legge (nella fattispecie nel quinquennio, trattandosi di delitto).

A tal fine occorre rilevare come l’art. 178 c.p., nel disporre gli effetti della riabilitazione (ed in particolare l’estinzione "di ogni altro effetto penale della condanna"), faccia salva diversa disposizione di legge ("salvo che la legge disponga altrimenti") quale devono intendersi i limiti ostativi ex art. 445 c.p.p., comma 2.

Del resto diversa interpretazione risulterebbe anomala nel sistema, ove si ricordi che l’intervenuta riabilitazione non impedisce l’effetto penale di essere la condanna, oggetto della riabilitazione, comunque ostativa alla sospensione condizionale della pena (v, art. 164 c.p., comma 2, n. 1), effetto, fatto salvo, sicuramente meno rilevante dell’estinzione del reato, e che comunque conferma che la conseguita riabilitazione non annichilisce in toto il fatto storico dell’accertata commissione del reato in questione.

In definitiva il ricorso, infondato nella sua unica prospettazione, deve essere rigettato.

Alla completa reiezione dell’impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente D.R.A. al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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