Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 24-06-2011) 01-08-2011, n. 30426

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il provvedimento impugnato veniva confermata l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo in data 9.12.2010, con la quale veniva applicata nei confronti di B.M. la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui all’art. 416 bis c.p., commesso partecipando all’associazione mafiosa Cosa Nostra ed in particolare mantenendo rapporti con i latitanti L.P.S. e L.P. S., dirigenti del mandamento di T.N. e San Lorenzo, nella proposta di iniziative economiche, e con altri mandamenti nella gestione delle attività estorsive, ed altresì sollecitando azioni intimidatorie nei confronti dell’agenzia di scommesse Sportnetbet.

La sussistenza dei gravi indizi era ritenuta in base al contenuto di due messaggi scritti rinvenuti nel rifugio dei L.P..

Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando la mancata valutazione dell’equivocità dei messaggi anche con riferimento all’identificazione del loro autore nel B. ed all’acquisizione di elementi testimoniali di segno contrario a quello accusatorio, della genericità delle dichiarazioni del collaboratore T.M. e dell’assenza di riferimenti al B. nelle dichiarazioni degli altri collaboratori.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

L’attribuzione all’indagato della paternità dei messaggi era invero motivata congruamente e senza manifeste illogicità nel provvedimento impugnato con riguardo a precisi dati identificati quali l’uso dello pseudonimo Camion, rispetto all’essere l’indagato titolare con il fratello di una ditta di autotrasporti, ed i riferimenti ad uno stabilimento della Coca Cola di (OMISSIS) per cui tale ditta aveva lavorato e ad un negozio di parrucchiere effettivamente aperto dalla moglie del B.; ed altrettanto deve dirsi per la significatività del contenuto dei messaggi rispetto all’ipotesi accusatola, desunta dalle richieste rivolte a Lo.Pi.Sa. di intercedere per far ottenere al B. un contratto di distribuzione, di autorizzare l’apertura di un’attività economica, di esercitare azioni intimidatorie sull’agenzia Sportnetbet e di sistemare tale M. presentandolo a persone di (OMISSIS).

Analoga coerenza motivazionale si rinviene rispetto alla valutazione della decisività di tali elementi, nel denotare i legami associativi evidenziati dai diretti rapporti con i L.P.. Sostanzialmente irrilevanti risultavano le dichiarazioni del collaboratore T. nello stesso percorso motivazionale del provvedimento, che evidenziava come da dette dichiarazioni potesse anche prescindersi in considerazione del peso degli elementi appena evidenziati; ed a fronte di questi ultimi devono ritenersi implicitamente disattesi, senza che da ciò derivino manifeste illogicità, le dichiarazioni dei testi A. e Q. in ordine all’esclusione delle pressioni estorsive menzionate nei messaggi, evidentemente ritenute reticenti.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *