T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 06-09-2011, n. 2158 Professori universitari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I ricorrenti, entrambi professori ordinari presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, impugnavano gli atti indicati in epigrafe con i quali era stato disposto che sarebbero andati in pensione alla fine dell’anno accademico nel quale avevano compiuto i settanta anni.

I provvedimenti in esami erano stati assunti in ossequio al disposto dell’art. 25 L. 240\2010, con cui era stata approvata la riforma universitaria, che in particolare dispone come ai professori e ai ricercatori universitari non si applichi il disposto dell’art. 16 D.lgs. 503\92 che prevede la possibilità del trattenimento per ulteriori due anni oltre il limite di età.

Il primo dei due motivi di ricorso lamenta la violazione dell’art. 25 L. 240\2010 in relazione agli artt. 3 e 33 Cost., degli artt. 1 e 46 dello Statuto dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e l’eccesso di potere per errore sui presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e motivazione.

La censura si fonda sulla considerazione che la norma in esame sia stata voluta dal legislatore per contenere gli oneri del mantenimento in servizio a carico della finanza pubblica che però non entrano in gioco quando si tratti della retribuzione di professori che appartengono ad un Università libera che non grava sulle finanze statali.

Non è stato tenuto conto sufficientemente dell’autonomia che l’art. 33 Cost. riconosce alle università e del fatto che vi è violazione dell’art. 3 per l’applicazione uniforme di una norma a situazioni differenti quali quelle del professore di un’università statale rispetto ad un collega di un’università libera.

Peraltro per molti aspetti la riforma di cui alla L. 240\2010 non si applica alle Univer4sità libere tanto è vero che queste ultime sono sottratte alla ridefinizione degli organi e dell’articolazione interna, essendo per esse possibile l’adozione di proprie modalità di organizzazione senza maggiori oneri per la finanza pubblica.

Inoltre l’art. 46 dello Statuto fa salvi gli eventuali trattamenti di miglior favore disposti dal Consiglio di Amministrazione a riprova del fatto che non vi siano preclusioni al trattenimento in servizio dei professori per un ulteriore biennio.

Il secondo motivo, presentato in subordine rispetto al precedente, chiede di sollevare la questione di costituzionalità dell’art. 25 L. 240\2010 per contrasto con gli artt. 3 e 33 Cost. per il fatto di essere applicabile anche ai professori delle Università non statali, estendendo un vincolo che ha ragioni di finanza pubblica anche a situazioni dove le esigenze di non aggravamento degli oneri finanziari dello Stato non si pongono.

Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca si costituiva in giudizio, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, e concludendo conseguentemente per l’inammissibilità del ricorso nei suoi confronti e comunque per il rigetto della questione di costituzionalità.

L’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

L’Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori ed il Fondo Pensioni per il Personale Docente e Ricercatori Università Cattolica si costituivano in giudizio al solo fine di evidenziare il loro difetto di legittimazione passiva.

Le eccezioni preliminari di difetto di legittimazione passiva dei tre soggetti che l’hanno sollevata è fondata.

Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca non ha emanato gli atti impugnati che appartengono alla sfera giuridica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore nell’ambito dell’autonomia che la legge le riconosce quale Università libera non statale ed è evidente pertanto che non abbia alcun titolo per essere evocato in giudizio, rispetto ad un rapporto giuridico cui è estraneo.

Il Fondo Pensioni si limita ad erogare il trattamento di quiescenza che viene determinato dagli uffici amministrativi dell’Università senza determinarne i presupposti giuridici; infatti, come affermato anche dalla sentenza 3033\2002 delle Sezioni unite della Cassazione, le prestazioni pensionistiche corrispondono a situazioni che trovano il loro fondamento giuridico nel cessato rapporto di impiego.

E’ evidente che il Fondo si limiterà a liquidare il trattamento pensionistico quando sarà stato definito il contenzioso in atto circa la decorrenza del collocamento in congedo, ma fino a quel momento è estraneo ad ogni atto che riguardi la sua determinazione.

L’Istituto Toniolo ha nel suo statuto una serie di finalità che non hanno niente a che vedere con il trattamento giuridico del rapporto di impiego tra i professori universitari e l’Università Cattolica, ma che costituiscono compito di supporto per gli scopi perseguiti dall’Università.

Alla luce di tali considerazioni non si vede quale sia la ragione per cui detti enti dovrebbero considerarsi controinteressati rispetto ai provvedimenti impugnati per cui unitamente al Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca debbono essere estromessi dal presente giudizio.

Nel merito il ricorso non è fondato.

Sotto un primo profilo non può dirsi che le Università libere siano estranee alla finanza pubblica allargata, dal momento che percepiscono contributi dallo Stato, in virtù dei quali sono sottoposte al controllo della Corte dei Conti quali enti pubblici non economici ed inoltre non è affatto scontato che la ratio legis dell’art. 25 sia la limitazione di oneri finanziari.

La norma appare ispirata piuttosto dall’esigenza di garantire un ricambio generazionale in una categoria per la quale è prevista un’età anagrafica per il collocamento a riposo più alta rispetto ad altre categorie di dipendenti pubblici.

Ma la ragione decisiva che impone al Collegio il rigetto del ricorso risiede nell’art. 4 L. 243\1991 il cui primo comma così recita: "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai professori ed ai ricercatori universitari in servizio presso le università non statali si applica, ai fini del trattamento di quiescenza, la disciplina prevista per i dipendenti civili dello Stato dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni, quando ciò sia previsto da apposita norma statutaria. I provvedimenti di attribuzione del trattamento di quiescenza sono adottati con la stessa procedura prevista per il personale delle università statali."

Tale norma è oltretutto richiamata dall’art. 46 dello Statuto dell’Università Cattolica cioè da quella norma che secondo i ricorrenti giustificherebbe la mancata applicazione nei loro confronti dell’art. 25 L. 240\2010.

Il fatto che in virtù di varie sentenze della Corte Costituzionale sia stato riconosciuto alle Università libere la possibilità di avere natura confessionale con la conseguenza che la libertà di insegnamento per i docenti va contemperata con l’indirizzo ideologico della università, per nulla rileva rispetto alla questione che è in discussione con il presente ricorso.

E’ la natura di ente pubblico non economico, attribuito alle università libere per il fatto che svolgono un’attività di interesse pubblico, che determina l’equiparazione di status giuridico tra i professori delle università statali e quelli delle università non statali.

Peraltro se così non fosse non si giustificherebbe neanche la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo più volte ribadita da pronunce delle Sezioni Unite della Cassazione, poiché si tratterebbe di un rapporto di impiego privato che dovrebbe essere posto all’attenzione del giudice del lavoro.

Essendovi una piena equiparazione tra lo status giuridicoeconomico dei professori di tutte le università, appare manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’art. 25 in relazione all’art. 3 Cost. perché tratterebbe in modo uguale situazioni diverse, in quanto, in base alla legislazione vigente, le situazioni sono invece assolutamente omologhe.

Parimenti infondata è la medesima questione se si assume come parametro l’art. 33 poiché l’autonomia delle università non statali è prevista nell’ambito del rispetto dei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato ( art. 33,comma 6, Cost.).

Peraltro, come ha osservato la difesa dell’Università Cattolica nella sua memoria, non è incostituzionale una modifica peggiorativa del regime relativo al trattamento di quiescenza, come è dimostrato dalla vicenda per certi aspetti analoga dell’abolizione del collocamento fuori ruolo per i professori universitari che la sentenza 236\2009 della Consulta ha ritenuto rientrare nella discrezionalità del legislatore che non viola il limite della ragionevolezza.

Il ricorso in conclusione non può che essere respinto.

In considerazione della novità della questione appare equo compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, dell’Istituto Toniolo e del Fondo Pensioni per il Personale Docente e Ricercatori Università Cattolica e respinge il ricorso.

Spese compensate tra tutte le parti del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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