T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 14-09-2011, n. 7275 Silenzio della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– Che con il ricorso in epigrafe è stato impugnato il silenziorigetto formatosi, ai sensi dell’ art. 36 D.P.R. n. 380/2001, sulla richiesta di permesso di costruire in sanatoria presentata dalla Soc. F. al Comune di Roma -Dipartimento IX, in data 12.7.2010, prot. n. 44663, per la realizzazione di volumi accessori nel sottotetto di alcuni edifici residenziali in corso di costruzione sull’ area di proprietà sita in Roma, Via Augusto Gaudenzi s.n.c., assentiti con permesso di costruire n. 105/2007 e successivo permesso di costruire in variante n. 341/2009;

– Che con separato ricorso era già stata impugnata una precedente ordinanza comunale di emolizione e rimessa in pristino delle opere, con provvedimento sospeso da questo Tribunale nelle more della definizione della citata domanda di permesso in sanatoria;

– Che alla Camera di Consiglio del 13.1.2011 questo Tribunale, con ordinanza n. 639 del 21.1.2011, ha disposto la remissione del ricorso sul ruolo delle pubbliche udienze, in considerazione del fatto che, "con il ricorso in epigrafe non sI impugna un silenzio inadempimento bensì un provvedimento tacito di rigetto, con censure volte all’accertamento delle condizioni per l’ottenimento del provvedimento favorevole, e che ciò radica il giudizio nel rito ordinario con discussione in pubblica udienza";

– Che il Comune intimato, premesso che avendo presentato la ricorrente istanza di accertamento di conformità ex art. 36 DPR 380/2001, essa ha ammesso l’abusività delle opere contestate nella Determina Dirigenziale n. 767 del 04.05.2010, precedentemente impugnata, e che, essendo trascorsi oltre sessanta giorni dalla presentazione della domanda si è formato il silenzio rigetto ai sensi dell’art. 36 DPR 380/2001, afferma la piena legittimità del proprio operato, richiamando una recente giurisprudenza secondo cui, in caso di silenzio formatosi ex art. 36 DPR

380/2001, l’amministrazione è esonerata dall’obbligo di fornire una risposta esplicita sull’istanza e dunque non è configurabile a suo carico un’omissione di pronuncia o di adeguata motivazione (fra le altre, TAR Napoli, Sez. VIII, 14.01.2011 n. 159).

– Che, nel merito, secondo il Comune le opere in questione risultano completamente abusive, e quindi insuscetibili di sanatoria, così come dimostrato dalla precedente, soprarichiamata, determina dirigenziale n. 767 del 04.05.2010 ordinante la loro demolizione in quanto abusive;

– Che il Collegio non può condividere la precedente argomentazione, con particolare riguardo alla specifica fattispecie in esame. Infatti, premesso il valore assolutamente generale dell’obbligo di provvedere con provvedimento motivato, quale essenziale corollario dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell’Amministrazione, già con la precedente ordinanza di questo Tribunale si è osservato come le censure della ricorrente siano volte a far valere non solo la illegittimità del silenzio, bensì anche la sussistenza delle condizioni di merito per l’ottenimento della sanatoria di nuovi volumi tecnici, non abitabili e destinati ad impianti fotovoltaici e quindi pienamente compatibili con la vigente normativa urbanistica;

– Che pertanto, indipendentemente dalla legittimità o meno della precedente ordinanza -almeno in astratto adottata a pieno titolo in presenza di un abuso "formale", stante la non contestata realizzazione di un’opera senza i necessari titoli- a giudizio del Collegio l’operato comunale evidenzia le denunciate illegittimità per la parte in cui, essendo stata presentata secondo le previsioni di legge una domanda di ottenimento del titolo in sanatoria, omette di valutarla per accertare se lo stesso abuso rivesta o meno anche un carattere "sostanziale" tale da precludere il rilascio del titolo;

– Che si impone, pertanto, l’accoglimento del ricorso e per l’effetto, l’annullamento del silenziorigetto formatosi sull’istanza di permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 D.P.R. n. 380/2001, discendendone l’obbligo del Comune di pronunciarsi con ogni consentita tempestività, e comunque prima di attivare ogni provvedimento repressivo, sulla domanda di titolo edilizio in sanatoria, accertando in particolare l’esistenza di un aumento volumetrico non consentito e non suscettibile di positiva definizione, ovvero, al contrario, di volumi tecnici ed accessori suscettibili di sanatoria così come affermato dalla ricorrente;

– Che sussistono motivate ragioni, in relazione alle questioni dedotte, per compensare fra le parti le spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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