Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con il ricorso all’esame la società P. s.a.s. di P.C. & Co, oltre a chiedere l’annullamento del provvedimento prot. nr. 18227/S/AF/pr datato 14.12.2007 (con cui il Sindaco del Comune di Sarentino intimava alla ricorrente il pagamento della somma di Euro 22.541,40, a titolo di riparto finale di spese per l’urbanizzazione primaria della zona abitativa "C" San Martino), chiede, altresì, l’accertamento dell’inesistenza o, in subordine, dell’ammontare degli oneri di urbanizzazione primaria a suo carico, con riferimento al lotto n. 7 del piano di attuazione della precitata zona residenziale "C" San Martino.
L’esito del gravame viene affidato ai seguenti motivi:
I) "Incompetenza funzionale del Sindaco ad emettere il provvedimento impugnato. Questione pregiudiziale di costituzionalità";
II) "Vizio di motivazione";
III) "Violazione di legge L.P. n. 13 del 1997 e, in particolare, artt.37, 38, 39, 40 e 66, nonché delle L.P. 15 del 1972, in particolare art. 22 e L.P. n. 47 del 1988, in particolare art. 20. Violazione dell’art. 2946 c.c.: prescrizione. Insussistenza o, in subordine, rideterminazione dell’onere da porre in carico di P. s.a.s.".
In via istruttoria subordinata viene richiesto l’espletamento di consulenza tecnica.
Costituitosi in giudizio con comparsa del 13.5.2008, il Comune di Sarentino resiste alle pretese della ricorrente.
Alla pubblica udienza del 27.1.2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione per la prima volta.
Il Collegio, con ordinanza n. 9/2010, depositata in Segreteria in data 9.2.2010, riteneva necessario disporre consulenza tecnica d’ufficio per accertamenti vari.
A tal fine, nominava a consulente tecnico d’ufficio il dott. Rungger Josef Ludwig di Chiusa.
Espletata detta consulenza e conclusosi il successivo iter, consistente nelle osservazioni ad opera dei consulenti tecnici di parte e delle risposte a quest’ultime da parte del dott. Rungger, all’udienza del 20.7.2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione, per la seconda volta.
Motivi della decisione
Il ricorso merita di essere accolto sotto l’assorbente motivo di censura dedotto con il terzo motivo, con il quale la ricorrente evidenzia che gli oneri di urbanizzazione primaria richiesti dal Comune sono prescritti.
Invero la consulenza tecnica d’ufficio ha accertato che "non è emerso alcun atto che dimostri la stipula di una convenzione in merito al pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria tra l’allora rappresentante legale della P. s.a.s. di tal sign. Stofner Franz, nonché costruttore del lotto n. 7 ed il Comune di Sarentino. Infatti, è proprio la ricerca di un’eventuale convenzione stipulata fra il Comune di Sarentino ed il sign. Stofner Franz, eseguita dal sottoscritto (dott. Rungger Josef: n.d.r.) con i consulenti tecnici di parte che ha dato esito negativo" (pag.14 della relazione peritale).
Orbene, secondo un costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, il fatto costitutivo dell’obbligo giuridico di corrispondere gli oneri di urbanizzazione è costituito dal rilascio della concessione e dalla stessa data decorre il termine di prescrizione del diritto (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, 13.6.2003).
Con particolare riferimento alla normativa provinciale, questo Tribunale ha affermato che i contributi di concessione di cui agli artt. 66 e ss. della legge provinciale 11.8.1997, n. 13 "sono soggetti a prescrizione decennale" e che per la realizzazione di edifici in zone ove non è prevista la stipula di una convenzione ai sensi dell’art. 40 della citata legge provinciale n. 13 del 1997 "i contributi di concessione sono da calcolare al rilascio della concessione edilizia e, quindi, per queste zone, è quella la data a decorrere dalla quale la riscossione può essere fatta valere, Da tale data inizia anche, in applicazione dell’art. 2935 c.c., la decorrenza del termine di prescrizione delle somme dovute" (cfr. TRGA Bolzano, 11.2.2011, n. 63; 4.12.2007, n. 351; id. 13.12.2006, n. 440).
Invero, come sopra evidenziato, dalla consulenza tecnica d’ufficio si evince che, in seguito alle ricerche effettuate dal dott. Rungger, non è emerso alcun atto che dimostri la stipula di una convenzione di cui al citato art. 40 della legge provinciale n. 13 del 1997, per l’urbanizzazione del lotto edificatorio in questione.
Pertanto, nel caso di specie, il termine decennale di prescrizione è iniziato a decorrere dalla data di rilascio della concessione edilizia (15.10.1980) ed era, quindi, ampiamente maturato al momento della richiesta censurata con il presente gravame (14.12.2007); né per il decennio successivo alla data di rilascio del provvedimento concessorio risultano atti interruttivi della prescrizione ad opera dell’Amministrazione.
Dunque il diritto del Comune di pretendere il versamento del contributo di urbanizzazione de quo si era prescritto sin dalla data del 15.10.1990 – momento della maturazione del decennio successivo alla data di rilascio del provvedimento concessorio – ossia molto tempo prima che il Comune provvedesse a richiedere detto contributo alla ricorrente.
In conclusione, assorbita ogni altra censura, va accolta la domanda di annullamento della nota del Sindaco prot. nr. 18227/S/AF/pr, datata 14.12.2007 e va accertata e dichiarata l’intervenuta prescrizione del diritto del Comune di Sarentino ad esigere gli oneri di urbanizzazione primaria a carico della ricorrente P. s.a.s., in relazione al lotto n. 7 del piano di attuazione della zona residenziale "C" San Martino.
Le spese di giudizio, ivi comprese quelle dovute al dott. Rungger per l’espletamento della consulenza tecnica d’ufficio, seguono la soccombenza e sono liquidate dal seguente dispositivo.
Il contributo unificato va posto a carico del Comune di Sarentino, soccombente in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione autonoma di Bolzano, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e. per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Accerta l’intervenuta prescrizione del diritto del Comune di Sarentino a pretendere gli oneri di urbanizzazione primaria a carico della ricorrente P. s.a.s., in relazione al lotto n. 7 del piano di attuazione della zona residenziale "C" San Martino.
Condanna il Comune di Sarentino a rifondere alla ricorrente le spese di giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 3.00,00 (tremila/00), oltre spese ed oneri accessori di legge ed il contributo unificato.
Condanna, inoltre, il Comune di Sarentino a corrispondere al dott. Rungger Josef le spese e competenze allo stesso dovute per l’espletamento della consulenza tecnica d’ufficio, liquidate in complessivi Euro 1512, 20 (millecinquecento dodici/20), di cui Euro 175,60 (cento settantacinque/60) per spese ed il resto per competenze.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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