Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 07-04-2011) 08-08-2011, n. 31562 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 19/6/2003 il Tribunale di Verbania condannava G.R. per la cessione di gr. 0,50 hashish a persona ignota e di gr. 213 a tale B.G. (capo B); assolveva l’imputato per la detenzione di gr. 1.755 (capo A) perchè il fatto non costituisce reato, in quanto detenuta per uso personale (fatti acc. in (OMISSIS)).

2. Avverso la sentenza proponevano appello il P.M. in relazione alla assoluzione per il capo A) e l’imputato per la condanna per il capo B).

La corte di Appello di Torino, in corso di giudizio, separava gli atti per i due reati e, relativamente al capo A) per cui odiernamente si procede, riformando la pronuncia di primo grado, riconosceva la colpevolezza del G. e ritenuto il fatto di lieve entità, concesse le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di anni 1 di reclusione ed Euro 3.000= di multa.

Osservava la Corte di merito che la detenzione di circa due kg. di hashish era incompatibile con una finalità di un uso esclusivamente personale, tenuto conto peraltro che l’imputato, lavorando come cuoco in un albergo di (OMISSIS), risiedeva in un luogo non lontano da importanti città presso cui eventualmente approvvigionarsi, senza necessità di fare una scorta di tale rilevanza. Se ne desumeva pertanto che la sostanza detenuta era destinata anche alla cessione.

3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, lamentando l’erronea applicazione della legge ed il difetto di motivazione, laddove la Corte di merito non aveva ritenuto non punibile il fatto per la destinazione ad uso personale della sostanza. Il G., residente a Genova, si trovava per 8 mesi all’anno a lavorare come cuoco lontano da casa. Di qui la necessita di accumulare una scorta di sostanza necessaria per soddisfare la sua dipendenza dall’hashish. Nessun elemento probatorio smentiva la sua versione dei fatti, tanto vero che nessuno strumento per confezionamento e taglio della sostanza era stato rinvenuto nella sua disponibilità.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Con consolidata giurisprudenza questa Corte ha stabilito che il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, lett. a), non prevede una presunzione assoluta di detenzione a fini di spaccio della sostanza stupefacente che superi i limiti indicati dalla medesima norma, ma si limita ad indicare alcuni elementi sintomatici dai quali può trarsi la conclusione che la sostanza non sia destinata ad uso esclusivamente personale; ne consegue che, ai fini dell’affermazione di responsabilità per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, non è sufficiente il superamento dei predetti limiti ponderali, ma è necessario – nei casi in cui il mero dato ponderale non sia tale da giustificare inequivocabilmente la destinazione – che il giudice prenda in considerazione anche le modalità di presentazione, il peso lordo complessivo, il confezionamento eventualmente frazionato ed ogni altra circostanza dell’azione che possa risultare significativa della destinazione all’uso non esclusivamente personale (cfr. Cass. Sez. 4, sentenza n. 16373 del 17/12/2007 Cc (dep. 21/04/2008), Pagliaro, Rv. 239962).

Orbene, nel caso di specie, la Corte di merito ha dato adeguatamente conto del proprio convincimento circa la destinazione della droga ad un uso non esclusivamente personale, evidenziando che:

– la quantità della sostanza (gr. 1.755 di hashish) era esuberante rispetto ad un uso esclusivamente proprio;

– il lavoro di cuoco in un albergo di (OMISSIS), vicino a città di rilevanti dimensioni ove recarsi ad acquistare sostanza stupefacente, non giustificava l’accumulo di una scorta di tale entità per finalità di uso personale;

– l’attività di lavoro svolta gli consentiva di usufruire di tempo libero per recarsi in città per approvvigionarsi;

– se tutta la sostanza fosse stata destinata all’uso personale, per consumarla interamente nel suo periodo di ingaggio al lavoro, avrebbe dovuto, inverosimilmente, fumare circa 20-30 spinelli al giorno.

Ne ha dedotto la Corte distrettuale che la droga detenuta doveva ritenersi destinata ad un uso non esclusivamente personale.

Va ricordato che in tema di valutazione della prova, atteso il principio della libertà di convincimento del giudice e della insussistenza di un regime di prova legale, il presupposto della decisione è costituito dalla motivazione che la giustifica. Ne consegue che il giudice può scegliere, tra le varie tesi quella che maggiormente ritiene condivisibile, purchè illustri le ragioni della scelta operata (anche in rapporto alle altre prospettazioni che ha ritenuto di disattendere) in modo accurato attraverso un congruo percorso logico (cfr. Cass. 4^, n. 46359/07, imp. Antignani, rv.

239021).

Nel caso de quo, la Corte di merito ha fornito un’adeguata motivazione del suo convincimento, non appellandosi esclusivamente al rilevante dato ponderale, ma evidenziando gli argomenti logici in base a cui ritenere la destinazione della sostanza ad un uso non esclusivamente personale.

Si impone per quanto detto il rigetto del ricorso; consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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