Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 13-07-2011) 09-08-2011, n. 31604 Poteri della Cassazione

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Foggia, con sentenza in data 15/5/2007 dichiarava V.G. colpevole, in concorso con M.M., del reato di usura (capo a), tentata violenza sessuale (capo b) in danno di S.F.S. e usura in danno di F. E. (capo c) e, concesse le attenuanti generiche prevalenti, lo condannava alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione e Euro 12.000 di multa, oltre al risarcimento dei danni a favore della parte civile da determinarsi in separata sede.

La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 29.10.2010, in parziale riforma della sentenza, appellata dall’imputato e dal P.G., dichiarava non doversi procedere in ordine al reato di violenza sessuale per difetto di querela, determinando la pena per i residui reati in anni due, mesi uno di reclusione e Euro 9000 di multa, confermando, nel resto, l’impugnata sentenza. Proponevano ricorso per cassazione l’imputato personalmente, nonchè il difensore della parte civile S.F.S., ai fini connessi ai risvolti civilistici.

V.G. deduceva mancanza di motivazione con riferimento ai motivi di appello, mancanza di riscontri documentali dell’usura, avendo le parti offese, successivamente affermato che i prestiti ricevuti erano senza interessi, censurando anche il metodo utilizzato dal consulente del giudice, contestando qualsiasi approfittamento dello stato di necessità della persona offesa;

lamentava anche violazione di legge in relazione all’utilizzazione dei documenti di una registrazione fonica mai formalmente acquisita nel fascicolo del dibattimento di primo grado e non esaminata dal Tribunale; eccepiva, infine, la mancata acquisizione di una prova decisiva consistente nel nuovo esame della persona offesa F. E.. Il difensore della parte civile lamentava come la Corte territoriale non avesse tenuto conto della connessione, non solo processuale, ma anche "investigativa" del reato di violenza sessuale con quello di usura, quest’ultimo perseguibile d’ufficio.

Motivi della decisione

1) Il ricorso di V.G. è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile, perchè propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata. Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass. Sez. 4^ sent. n. 47891 del 28.09.2004 dep. 10.12.2004 rv 230568; Cass. Sez. 5^ sent. n. 1004 del 30.11.1999 dep. 31.12000 rv 215745; Cass., Sez. 2^ sent. n. 2436 del 21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 196955). La Corte di Appello di Bari, invero, con motivazione esaustiva, logica e non contraddittoria, evidenzia come dalle risultanze della perizia contabile, nonchè dagli ulteriori riscontri processuali risulti "ben chiaro" che le condizioni dei prestiti ottenuti dalla S. prevedevano interessi sicuramente eccedenti le condizioni bancarie correnti, in qualche caso superiori anche al 100% annuo (pag. 5-6).

Medesime logiche valutazioni vengono evidenziate nei confronti dei prestiti effettuati al F. che, sovente, pagava in contanti le "spese" nonchè parte del capitale, mentre in qualche caso l’imputato gli aveva consegnato assegni di valore inferiore a quelli rilasciati dalla parte offesa in garanzia, con una percentuale di interessi di circa il 44% annuo. Al riguardo appare rilevante non tanto il contenuto delle registrazioni effettuate dai congiunti del V., quanto il tentativo da parte degli stessi di convincere il F. a ritrattare le dichiarazioni accusatorie nei confronti del prevenuto e, con motivazione logica, la Corte territoriale ha ritenuto la falsità delle successive dichiarazioni della parte offesa che ha tentato di accreditare la tesi dello "scambio alla pari" tra prestiti e rimborsi. Infine, appare congrua e logica – anche in relazione a quanto sopra evidenziato in ordine agli elementi probatori acquisiti – la motivazione che ha portato la Corte territoriale a ritenere non carente il materiale probatorio raccolto e sufficiente per poter decidere. Si deve, d’altronde, rilevare che la difesa del ricorrente non ha fornito a questa Corte di Cassazione alcuna indicazione dei motivi per i quali l’escussione della parte lesa , a suo giudizio, avrebbe potuto ribaltare o comunque modificare la decisione impugnata; e ciò, naturalmente, soprattutto in relazione a quanto rilevato dalla Corte territoriale e non tenuto in considerazione dal ricorrente. Sul punto questa Suprema Corte ha più volte affermato il principio – condiviso dal Collegio – che atteso il carattere eccezionale della rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello, il mancato accoglimento della richiesta volta ad ottenere detta rinnovazione in tanto può essere censurato in sede di legittimità in quanto risulti dimostrata, indipendentemente dall’esistenza o meno di una specifica motivazione sul punto nella decisione impugnata, la oggettiva necessità dell’adempimento in questione e, quindi, l’erroneità di quanto esplicitamente o implicitamente ritenuto dal giudice di merito circa la possibilità di "decidere allo stato degli atti", come previsto dall’art. 603 c.p.p., comma 1. Ciò significa che deve dimostrarsi l’esistenza, nell’apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento o da altri atti specificamente indicati (come previsto dall’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate qualora fosse stato provveduto, come richiesto, all’assunzione o alla riassunzione di determinate prove in sede di appello. (Si vedano: Sez. 1, Sentenza n. 9151 del 28/06/1999 Ud. – dep. 16/07/1999 – Rv. 213923; Sez. 5, Sentenza n. 12443 del 20/01/2005 Ud. – dep. 04/04/2005 – Rv. 231682).

2) Con riferimento al ricorso della parte civile va, preliminarmente, rilevato che sussiste l’interesse della parte civile ad impugnare la sentenza dichiarativa dell’improcedibilità per mancanza di valida querela, in quanto la scelta di coltivare l’azione civile nel processo penale trova tutela e riconoscimento nel vigente ordinamento giuridico, nè in contrario rileva l’assenza di effetti vincolanti nell’eventuale giudizio civile, in quanto sussiste, comunque, l’interesse del querelante, costituitosi parte civile, a perseguire il suo proposito di chiedere, nel procedimento penale, l’affermazione del diritto al risarcimento del danno (Sez. 2, Sentenza n. 24824 del 25/02/2009 Ud. (dep. 16/06/2009) Rv. 244335 ; Sez. 5, Sentenza n. 35876 del 17/06/2010 Ud. (dep. 06/10/2010) Rv. 248424).

Tuttavia sotto il profilo pratico , in difetto di impugnazione da parte del pubblico ministero, l’eventuale accoglimento del ricorso potrebbe solo comportare l’annullamento con rinvio al giudice civile, per la decisione sulle pretese risarcitone, le quali non sono pregiudicate, comunque, dalla remissione (Sez. 5, Sentenza n. 13312 del 08/02/2008 Ud. (dep. 28/03/2008) Rv. 239388) Anche in difetto di querela è, infatti, possibile esperire in sede civile l’azione di risarcimento dei danni da illecito civile, soggetta al termine di prescrizione previsto per il reato, qualora il giudice civile accerti in via incidentale che l’illecito presenta gli estremi oggettivi e soggettivi di una figura di reato (Cass. Ord. 23.09.2010 n. 20111). Anzi la parte civile è maggiormente tutelata ove intraprenda un’autonomo giudizio in sede civile potendo avvalersi del doppio grado di giudizio, mentre in caso di accoglimento del ricorso, la valutazione civilistica va fatta dalla Corte di appello con limitazione del giudizio civilistico ad un solo grado di merito.

Il ricorso della parte civile è, comunque, infondato. La procedibilità d’ufficio per il delitto di violenza sessuale in caso di connessione, prevista dall’art. 609 septies cod. pen., con altro delitto procedibile d’ufficio, fa riferimento a quella teologica o materiale, nella fattispecie esclusa dalla Corte, ma non a qualsiasi altra ipotesi di connessione, slegata dalla commissione del reato sessuale. Non appare, quindi, sufficiente, sebbene sussista un orientamento contrario della Suprema Corte (cfr Sez. 3, Sentenza n. 2876 del 21/12/2006 Ud. (dep. 25/01/2007) Rv. 23609;Sez. 3, Sentenza n. 47247 del 30/11/2005 Ud. (dep. 29/12/2005) Rv. 233016, Sez. 3, Sentenza n. 17846 del 19/03/2009 Ud. (dep. 28/04/2009) Rv. 243759).

8) a radicare la connessione che consente la procedibilità d’ufficio dei reati di violenza sessuale la semplice scoperta, sia pure nel medesimo contesto investigativo, di un reato ad essi collegato, slegato dal reato sessuale, (cd. connessione processuale) in quanto occorre che sussista un collegamento reale tra i predetti reati, venendo meno, altrimenti, ogni riferimento alla "connessione" (che non può che essere interpretata restrittivamente in base all’art. 12 c.p.) prevista dalla legge ai fini della punibilità d’ufficio del delitto di violenza sessuale.

La connessione richiesta per la punibilità di ufficio dei reati sessuali è, quindi, quella prevista dall’art. 12 c.p., costituendo ogni altra forma "atipica" di connessione una interpretazione "in malam partem", in danno dell’imputato, esclusa in campo penale.

Nè è individuabile alcuna minorazione della difesa della parte offesa che ben può presentare querela al fine della procedibilità del reato sessuale. Nella fattispecie la Corte territoriale ha evidenziato, con valutazione non illogica e , quindi, incensurabile in questa sede di legittimità, che l’azione violenta del V. – se anche vi fosse stata nei termini rappresentati dalla parte offesa – non ha avuto con la vicenda usuraria alcun collegamento concreto, diverso dall’essere i loro rapporti personali la mera occasio delicti, restando la condotta riconducale alla tentata violenza sessuale slegata dall’usura. Conclusivamente il ricorso della parte civile va rigettato Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.

Essendo stato dichiarato inammissibile il ricorso dell’imputato quest’ultimo deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Sussistono giusti motivi, stante la reciproca soccombenza, per compensare tra le parti le spese processuali del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso di V.G. e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Rigetta il ricorso della parte civile S.F.S. e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2011

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