Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
R.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in data 12 ottobre 2010 del Tribunale di Catanzaro – Sezione del riesame – con la quale è stata confermata l’ordinanza di custodia cautelare in data 2 ottobre 2010 del G.I.P. del Tribunale di Paola.
A sostegno dell’impugnazione il ricorrente ha dedotto:
a) Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e).
II ricorrente lamenta l’erronea valutazione con cui sono stati ritenuti sussistenti gli elementi della fattispecie di cui all’art. 629 c.p., e da cui desumere un giudizio di responsabilità in ordine al suo coinvolgimento nella fattispecie criminosa, dovuta piuttosto allo stato di ubriachezza che facilità lo scoppio della rissa con l’ O., operaio del M., In ogni caso la qualità degli indizi non avrebbe giustificato l’adozione della misura più rigorosa, in assenza di elementi specifici sull’attualità delle ritenute esigenze cautelari, sul pericolo di reiterazione del reato.
Il ricorso è assolutamente infondato.
Per quanto riguarda la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non vengono sostanzialmente sollevate censure se non relative ad elementi di fatto,peraltro molto generiche, tese a sminuire l’attendibilità delle dichiarazioni dei testi e della persona offesa nella vicenda; le censure sollevate dal ricorrente non possono trovare ingresso in questa sede in quanto il ragionamento dei giudici del riesame non è illogico; al contrario lo stesso fa riferimento ad elementi oggettivi, riconosciuti dallo stesso gip con riferimento alla gravità degli indizi di colpevolezza, (le dichiarazioni della p.o. del delitto di estorsione M.G., le dichiarazioni dei testi, operai dipendenti, tra cui l’ O., direttamente aggredito e minacciato dal R. in ben due occasioni, C. e Co., gli incontri avuti con l’estorto M. in compagnia del complice, Ma.Bi. e le minacce dirette nei confronti dell’interlocutore, le riprese della telecamera installata nel luogo dell’incontro del 20 settembre 2010, il ruolo svolto dallo stesso Ma. tra il R. e il M., di "mediatore" nell’attività estorsiva, in sostanziale accordo con il R. di cui si faceva latore della richiesta di denaro. Il ragionamento del Tribunale del riesame appare dunque esente da censure logico giuridiche, proprio perchè valorizza una analisi altamente probabilistica, saldamente ancorata allo svolgimento dei fatti in esame. La scelta della misura è spiegata dunque in modo coerente e valutata con un esatto criterio di bilanciamento tra le esigenze di prevenzione e la qualità del soggetto destinatario della medesima, quale emerge dalla gravità dei fatti e dalle modalità allarmanti della condotta che evidenziano una peculiare pericolosità sociale.
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende, rinvenendosi profili di colpa. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..
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