T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 15-09-2011, n. 2222

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente notificato e depositato, le ricorrenti, affidatarie del servizio di trasporto pubblico extraurbano presso le Province di Milano, Cremona e Crema, hanno impugnato l’atto indicato in epigrafe, chiedendone l’annullamento per violazione di legge ed eccesso di potere.

Con tale delibera, la Regione Lombardia, in attuazione dell’art. 10 della L.r. n. 19 del 2010, ha previsto: a) una riduzione del finanziamento destinato agli enti locali, ai fini del servizio di trasporto pubblico, per l’anno 2011; b) l’introduzione di nuovi titoli di viaggio integrati e agevolati per il pubblico; c) la concessione di aumenti tariffari dal 10 al 20 per cento, a favore dei gestori, ma alla condizione che questi ultimi aderiscano ai profili tariffari di cui sopra e conseguano obiettivi in termini di qualità e razionalizzazione dei servizi.

Le ricorrenti impugnano l’atto, nella sola parte in cui esso ha previsto l’introduzione di nuovi titoli di viaggio integrati, a tariffa agevolata, senza contestualmente provvedere ad idonea compensazione economica a favore degli affidatari del servizio, come invece imposto dal reg. CE n. 1370 del 2007 e dal D.lgl. n. 422 del 1997.

Con l’odierno ricorso, infatti, si lamenta che le nuove tariffe, pur a fronte di un aumento percentuale di quelle generali, siano tali da non assicurare con certezza un’adeguata compensazione degli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla necessità di praticare agevolazioni tariffarie.

Tali vizi, determinando contrasto con gli artt. 3, 41 e 97 Cost., il reg. CE n. 1370 del 2007, gli artt. 18, 19 e 20 del D.lgl. n. 422 del 1997, l’art. 10 della L.r. n. 19 del 2010 ed il reg. reg. n. 5 del 2002, comporterebbero l’illegittimità della delibera di Giunta.

Si è costituita la Regione, concludendo per l’inammissibilità e comunque la reiezione del ricorso.

In particolare, la Regione ha eccepito l’omessa notifica del ricorso alle controinteressate affidatarie a propria volta del servizio; la carenza di un interesse attuale a coltivare la domanda, atteso che solo in sede consuntiva si potrebbe verificare se le misure compensative avranno o meno raggiunto lo scopo; l’inammissibilità della domanda, in quanto non preceduta dalla richiesta da parte dell’affidataria di sopprimere gli obblighi di servizio non più compensati dalle tariffe e dal finanziamento pubblico, ai sensi del reg. CE n. 1191/69; l’inammissibilità del ricorso in forma collettiva.

Nel merito, l’Amministrazione rivendica la satisfattività degli aumenti tariffari e delle misure di razionalizzazione dei servizi, al fine di compensare la ricorrente dei nuovi obblighi di servizio pubblico.

Ha infine spiegato ricorso incidentale Trenord S.r.l., deducendo di essere a propria volta coinvolta dalla riduzione del finanziamento pubblico e di avere interesse a coltivare l’introduzione delle tariffe integrate, a scopo compensativo: se, dunque, l’atto impugnato fosse annullato nella sola parte relativa a quest’ultima, sorgerebbe l’interesse di Trenord a contestare integralmente la delibera, che diverrebbe per ciò solo illegittima.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile, poiché la delibera impugnata non è lesiva degli interessi delle ricorrenti in modo attuale e concreto.

Queste ultime, in quanto titolari di un contratto di servizio, fondano le proprie pretese su tale negozio giuridico, in forza del quale spettano al gestore sia le tariffe, sia il corrispettivo stabilito a compensazione di obblighi di servizio.

A fronte di tali pretese, la rideterminazione della quota di finanziamento spettante all’ente locale che ha affidato il servizio di trasporto è di per sé priva di effetto, e spiega la propria efficacia sul solo piano delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica, da ultimo rafforzate dal D.l. n. 78 del 2010.

Naturalmente, non si può ignorare che contestualmente alla decurtazione del finanziamento il legislatore regionale ha altresì previsto sia l’adozione di misure di razionalizzazione del servizio, volte alla riduzione dei costi, sia una manovra tariffaria straordinaria, che, coniugando aumenti delle tariffe ed introduzione di biglietti integrati a prezzo calmierato, si propone di equilibrare un decremento del corrispettivo cui ha titolo l’affidatario del servizio: per tale parte, dunque, non è negabile in linea astratta, un interesse delle ricorrenti a contestare la legittimità delle misure complessivamente adottate. In concreto, tuttavia, simile interesse si rivela carente.

In linea di principio, l’Amministrazione che ha affidato il servizio pubblico mediante gara e contratto di servizio può incidere sul regime tariffario seguendo due vie: la rideterminazione degli obblighi di servizio pubblico in correlazione con le tariffe massime per mezzo di un atto amministrativo generale (art. 3, comma 3, del reg. CE n. 1370 del 2007); ovvero il ricorso allo ius variandi attribuitole dal contratto di servizio (art. 19 del D.lgl. n. 422 del 1997). In entrambi i casi, l’affidatario si trova in regime di soggezione, potendo pretendere esclusivamente che sia assicurato, mediante compensazioni, l’equilibrio economicofinanziario derivante dal contratto.

Tuttavia, nel nostro caso, nessuna di tali opzioni è stata attivata. L’art. 10 della L.r. n. 19 del 2010 ha stabilito che gli enti locali competenti sono "autorizzati a revisionare, di intesa con i soggetti sottoscrittori, le disposizioni dei contratti di servizio" in essere; adeguandosi a simile previsione, la delibera della Regione ha espressamente stabilito che le misure ivi previste e contro cui il ricorso è indirizzato siano adottate previa intesa con gli affidatari.

Difatti, sono le stesse ricorrenti a ricordare di avere aderito alla manovra tariffaria, pur alla condizione che la perdita connessa all’introduzione dei titoli di viaggio integrati e agevolati non sia superiore all’1,5% del volume di introiti del 2010, maggiorati degli aumenti tariffari straordinari. Certo, ciò è avvenuto con riserva di impugnare la delibera di Giunta, ma ciò non toglie che essa, in sé, non obbliga le affidatarie ad uniformarsi.

Con il che appare evidente una duplice profilo di inammissibilità del ricorso: da un lato, esso si rivolge contro un atto in sé non lesivo, in quanto, anziché procedere in forma autoritativa, l’Amministrazione ha formulato con esso una proposta negoziale di modifica degli accordi contrattuali, rispetto alla quale le ricorrenti sono libere se accettare o rifiutare, negando l’"intesa" (mentre va da sé che, in caso di diniego l’Amministrazione potrà pur sempre esercitare i poteri che le sono conferiti sia dalla legge, sia dal contratto, per imporre unilateralmente le modifiche necessarie).

Dall’altro lato, le doglianze sono premature, poiché solo al termine dell’anno si potrà verificare se le misure compensative siano state idonee a contenere la perdita nel limite dell’1,5% sopra indicato. Solo a questo punto, dunque, sorgerà l’interesse a proporre eventuali azioni, innanzi al giudice competente a conoscerne (il carattere ipotetico del ricorso si ricava dalle affermazioni delle ricorrenti stesse: ricorso, punto 13).

Il ricorso è pertanto inammissibile. Ciò determina l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso incidentale (Cons. Stato, sez. III, n. 2695 del 2011).

La novità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

dichiara inammissibile il ricorso principale.

Dichiara improcedibile il ricorso incidentale.

Compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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