Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 25-05-2011) 09-08-2011, n. 31628 Applicazione della pena

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

T.G.M. ricorre avverso la sentenza, in data 5.1.2011 del Tribunale di Roma con cui è stato condannato, sull’accordo delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., per il reato di tentata rapina chiedendone l’annullamento. Deduce vizio di motivazione in relazione all’art. 129 c.p..

Il motivo di ricorso appare generico e comunque manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un lato adeguato al contenuto nell’accordo tra le parti e dall’altro ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art. 129 c.p.p., facendo riferimento in particolare al verbale di arresto e ai relativi allegati. Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. un. 27 marzo 1992, Di Benedetto; Sez. un. 27 settembre 1995, Serafino; Sez. un. 25 novembre 1998, Messina). Del resto, qualora l’imputato si limiti a chiedere l’applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. senza dedurre alcun concreto elemento probatorio a sua discolpa l’indagine sulla sussistenza di una delle ipotesi di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p., se negativamente risolta, non richiede uno specifico obbligo motivazionale sul punto (Cass. sez. 1^ 27 gennaio 1999, Forte; sez. 2^ 9 gennaio 1998 n. 107, Riflettore).

Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1500, in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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