Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Il Collegio ritiene possibile, allo stato degli atti, l’immediata definizione della causa e di ciò è stato fatto avviso alle parti presenti in camera di consiglio.
Con il ricorso in esame, il ricorrente impugna, in uno con gli atti presupposti, connessi e conseguenti, il provvedimento datato 21 dicembre 2010 con il quale il Direttore centrale del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco – lo ha escluso dal concorso per il reclutamento di 814 Vigili del Fuoco avendogli riscontrato, la commissione sanitaria, una "Alterazione del senso cromatico: discromatopsia determinata mediante lettura ed interpretazione delle tavole di Ishihara. D.M. 11 marzo 2008, n. 78, art.1, c.1, lett. d)".
L’interessato deduce:
a)mancata allegazione ai provvedimenti impugnati degli elementi di valutazione considerati dalla commissione medica esaminatrice allorquando quest’ultima ha espresso il suo giudizio di non idoneità;
b)non risulta sussistere quella carenza di requisito assunta a causa di esclusione: a tal fine, il ricorrente allega certificato medico rilasciato dalla ASL di Potenza in cui si attesta essere "nella norma" le prove cromatiche alle tavole di Ishiara";
c)la carenza del requisito è stata dedotta con relatio al giudizio della commissione medica;
d)l’amministrazione non ha considerato che il decreto ministeriale n. 78/2008 non prescrive che la normalità del senso luminoso e cromatico debba necessariamente essere determinata mediante lettura e interpretazione delle tavole di Ishihara;
e)non sono state fornite spiegazioni circa i motivi per cui non è stata disposta l’esecuzione di un esame con anomaloscopio di Nagel.
L’intimata amministrazione ha depositato relazione di servizio con cui ha, tra l’altro, fatto presente la non replicabilità dell’accertamento sanitario sul presupposto che la possidenza dei requisiti va verificata esclusivamente al momento della visita medico legale e che la sua ripetizione effettuata in condizioni di tempo e di luogo differenti potrebbero giustificare difformità nei risultati ottenuti.
La Sezione, nella camera di coniglio del 30 marzo 2011, ha disposto verificazione al fine di appurare i presupposti di fatto (possidenza o meno del requisito al momento della visita medico legale) posti base della determinazione impugnata.
Si è costituito il Ministero della Difesa per mezzo dell’Avvocatura dello Stato che ha depositato documentazione.
Il ricorso è infondato.
La verificazione ha dato il seguente esito: "discromatopsia asse rossoverde alle tavole di Ishihara (numeri e percorsi) di grado esimente".
La condizione sanitaria del ricorrente si è palesata, dunque, non compatibile con la idoneità al reclutamento nei ruoli dei Vigili del Fuoco.
La verificazione ha confermato il giudizio di non idoneità del ricorrente ascrivendo l’infermità – secondo un giudizio di relazione fattonorma insindacabile nel merito – alle cause di non idoneità indicate nella normativa di riferimento e nel bando di concorso alla stregua della normativa di riferimento ( D.M. 11 marzo 2008, n. 78, art.1, c.1, lett. d).
Le ragioni di diritto allegate al ricorso non hanno, pertanto, trovato consistenza e conferma all’esito del successivo giudizio medico legale che ha acclarato la giustezza della prima valutazione.
La legittimità dell’originario giudizio di non idoneità la si coglie in relazione alle risultanze del nuovo accertamento, questo da presumere più approfondito in quanto si è ad esso addivenuti su specifica richiesta del giudice al fine di verificare la fondatezza del primo.
Patente, al dunque, la legittimità dell’impugnato decreto siccome adottato su presupposti non erronei né travisati, frutto di un esercizio di discrezionalità tecnica che, sottoposto al sindacato estrinseco, ha palesato la giustezza dell’applicazione al procedimento de quo delle regole tecniche fornite dalla scienza medica e, pertanto, la correttezza e ragionevolezza della decisione finale adeguatamente supportata, sul piano motivazionale, dalle risultanze fattuali dell’accertamento sanitario e da un giudizio di relazione fattonorma immune da vizi logici e travisamento dei fatti.
Tutte le censure che il ricorrente ha dedotto avverso il giudizio di non idoneità, consistenti nel revocarne in dubbio la sua attendibilità sotto il profilo metodologico, procedimentale e motivazionale hanno perso di consistenza: la verificazione ordinata dal giudice ad un soggetto terzo, estraneo al rapporto controverso, comporta che, operando il verificatore nella veste di organo ausiliario del giudice, neppure rilevano più i profili censori articolati in ricorso e sopra indicati.
Va soggiunto, che il giudizio sanitario, ove negativo per il candidato, si pone, rispetto allo sviluppo delle successive fasi procedimentali, come atto di arresto procedimentale che veicola il contenuto della determinazione finale in senso esattamente conforme alle risultanze sanitarie, senza che residui in capo all’amministrazione margine di discrezionalità per discostarsene.
Da cui, l’irrilevanza (ex art. 21 octies, c. 2^, primo periodo legge 241/1990) di tutti i vizi di forma del provvedimento e formali del procedimento dedotti in ricorso.
In ordine, infine, alla censura rubricata supra sub 1) il Collegio osserva quanto segue.
L’art. 1, punto 1, lett. d del D.M. n. 78/2008 prevede che "Nei casi dubbi l’eventuale giudizio di non idoneità… deve essere sempre supportato dalla esecuzione di un esame con anomaloscopio di Nagel’.
Il tenore testuale della norma regolamentare è chiaro e non suscettivo di diversa interpretazione: l’esame con anomaloscopio di Nagel è limitato ai soli casi dubbi; ciò significa che sono sufficienti, ai fini del giudizio sanitario, le tavole di ISHIHARA nei casi di palese e conclamata discromatopsia.
Correttamente, pertanto, l’intimata amministrazione, visto l’esito clinico, non ha dato corso, nel caso di specie, ad un supplemento di indagine mediante esame con anomaloscopio di Nagel.
Per quanto sopra argomentato, il ricorso in esame non è meritevole di accoglimento e va, perciò, respinto.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste in favore del Ministero dell’Interno.
Nulla spese nei confronti del controinteressato non costituitosi.
Relativamente al compenso spettante al soggetto verificatore il collegio delega il magistrato relatore, il quale disporrà ai sensi dell’articolo 66, comma quattro del codice del processo amministrativo su documentata istanza del soggetto verificatore.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di giustizia che liquida in Euro 1.500,00.
Nulla spese nei confronti del controinteressato.
Spese di verificazione come in motivazione.
Si incarica la Segreteria della Sezione di inviare copia della presente sentenza anche alla Guardia di finanza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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