Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 21-06-2011) 19-08-2011, n. 32535 Concorso di circostanze eterogeneo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 20 gennaio 2011 la Corte di appello di Milano, sezione per i minori, confermava la sentenza emessa in data 19 luglio 2010 dal giudice dell’udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Milano con la quale il minore V.E., all’esito del giudizio abbreviato, era stato dichiarato colpevole dei reati di concorso in rapina aggravata, lesioni personali e porto ingiustificato di un taglierino, reati commessi in (OMISSIS), ed era stato condannato, ritenuta la continuazione, con la diminuente per la minore età equivalente alle aggravanti e con la riduzione per il rito, alla pena di anni due, mesi due di reclusione ed Euro 500,00 di multa.

Avverso la predetta sentenza l’imputato ha proposto, personalmente, ricorso per cassazione.

Con il ricorso si deduce:

1) la violazione di legge e l’erronea applicazione degli artt. 62 bis e 133 c.p., artt. 125 e 546 c.p.p. e la mancanza o manifesta illogicità della motivazione non avendo il giudice di appello dato adeguata risposta alle doglianze difensive circa il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza e circa l’eccessività della pena, nonostante l’incensuratezza;

2) la violazione di legge e l’erronea applicazione dell’art. 163 c.p., e art. 546 c.p.p., e la mancanza o manifesta illogicità della motivazione per la mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena all’imputato incensurato, pur a fronte dei problemi riscontrati durante il collocamento in comunità.

Il ricorso è parzialmente fondato.

Il primo motivo è manifestamente infondato avendo il giudice di appello osservato, con adeguata motivazione, che la pena base, ritenuta l’equivalenza delle circostanze attenuanti generiche e della diminuente per la minore età rispetto alle aggravanti contestate, era stata determinata in misura coincidente con il minimo edittale (anni tre di reclusione ed Euro 500,00 di multa) e che gli aumenti per la continuazione (complessivamente mesi tre di reclusione ed Euro 250,00 di multa) erano stati contenuti in limiti "assolutamente congrui". Allorchè la pena, come nel caso in esame, non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, l’obbligo motivazionale previsto dall’art. 125 c.p.p., comma 3, deve infatti ritenersi assolto anche attraverso espressioni che manifestino sinteticamente il giudizio di congruità della pena o richiamino sommariamente i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall’art. 133 c.p. (Cass. sez. 6^ 12 giugno 2008 n. 35346, Bonarrigo; sez. 3^ 29 maggio 2007 n. 33773, Ruggieri).

Quanto al mancato giudizio di prevalenza, il giudice di appello ha condiviso il giudizio di gravità delle modalità del fatto, avendo l’imputato e il correo maggiorenne "posto in essere una condotta di assoluto spregio per l’integrità fisica della parte lesa che avrebbe potuto provocare a questa più pesanti conseguenze". Si tratta di una valutazione basata su uno dei parametri considerati dall’art. 133 c.p., (gravità del fatto, desunta dalle modalità di commissione) applicabile anche ai fini dell’art. 69 c.p., a fronte del quale il ricorso non evidenzia alcun ulteriore significativo elemento di segno opposto rispetto a quelli già considerati per il riconoscimento delle attenuanti con giudizio di equivalenza.

Il secondo motivo è invece fondato nella parte in cui non considera, tra gli elementi di valutazione ai fini della possibilità di riconoscere o meno il beneficio della sospensione condizionale della pena la cui mancata applicazione era stata oggetto di specifica doglianza nei motivi di appello, anche l’incensuratezza dell’imputato posta in particolare evidenza nel gravame. La motivazione della sentenza impugnata risulta infatti carente per non aver preso in considerazione, nell’effettuare la prognosi sulla futura condotta dell’imputato, un elemento di indubbia valenza positiva come quello dell’assenza di precedenti penali (della cui mancata valutatone l’appellante si era espressamente lamentato) e di non averlo valutato unitamente agli elementi di segno contrario evidenziati (mancata disponibilità dell’imputato a collaborare ai tentativi aiuto e percorsi di cura, tentativi di fuga dalle comunità in cui era stato inserito) che, pur costituendo manifestazioni di intolleranza rispetto alla permanenza nelle comunità in cui il minore era stato in passato inserito, non sembrano riguardare comportamenti aventi specifica rilevanza penale.

La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio limitatamente all’omessa concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Gli atti dovranno essere trasmessi alla Corte di appello di Brescia, sezione per i minorenni, per nuovo giudizio sul punto. Il ricorso va per il resto dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

annulla con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Brescia, sezione per i minorenni, per nuovo giudizio sul punto. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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