Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Alla stregua degli atti direttamente esaminabili da parte di questa Suprema Corte:
1.1. l’avv. P.F. fu assoggettato all’espropriazione di due appartamenti siti in (OMISSIS), gravati da ipoteca iscritta dalla Banca Monte dei Paschi di Siena spa in danno dei precedenti proprietari C.A. e Co.Ne.:
espropriazione intentata dalla MPS Gestione Crediti Banca spa, nella qualità di procuratrice della Ulisse 2 spa, a sua volta procuratrice del creditore ipotecario;
1.2. all’esito della procedura e segnatamente dell’ottemperanza ad ordinanza ai sensi dell’art. 495 cod. proc. civ. di determinazione delle somme necessarie al soddisfacimento dei crediti azionati, l’esecutato si oppose, con ricorso dep. il 15.12.06, all’ordinanza del 25.10.06 del giudice dell’esecuzione, con cui erano state risolte le contestazioni in sede di riparto, in particolare sostenendo che, quale terzo proprietario, avrebbe dovuto rispondere del debito garantito in misura minore (per Euro 65.962,05 per capitale, Euro 24.735,77 per interessi ed Euro 5.270,31 per esborsi), rispetto al complessivo importo reclamato (di Euro 144.625,00) dal creditore e comunque versato in sede di conversione, con conseguente diritto alla restituzione di Euro 48.296,87;
1.3. si costituirono separatamente sia il Monte dei Paschi di Siena spa in proprio che in nome per conto di Ulisse 2 spa, contestando entrambi la passiva legittimazione del primo e comunque gli assunti avversari circa la quantificazione del credito di cui doveva rispondere il terzo assoggettato all’espropriazione;
1.4. all’esito di istruzione esclusivamente documentale, il tribunale di Roma pronunciò sentenza n. 15764/08, pubbl. il 21.7.08, con cui:
dichiarò carente di passiva legittimazione la MPS Gestione Crediti Banca spa in proprio, siccome non titolare del diritto di credito per cui si procedeva; ritenne che il terzo assoggettato all’espropriazione rispondesse del debito originario nei limiti dell’art. 2855 cod. civ.; riconobbe quindi da lui dovuti gli interessi assistiti da privilegio ipotecario per soli Euro 24.735,77 (a fronte di Euro 73.032,64, versati in ottemperanza alla richiamata ordinanza ai sensi dell’art. 495 cod. proc. civ.), ma comunque tutte le somme versate a titolo di esborsi (ivi compresi quelli per iscrizione ipotecaria per Euro 4.595,00, ammontando quelli del processo esecutivo ad Euro 1.457,76); negò rilevanza al duplicato di quietanza annotato alla nota di iscrizione ipotecaria, da cui l’opponente aveva inferito l’esistenza di pagamenti eseguiti dai debitori; così accogliendo in parte l’opposizione, dichiarò il diritto dell’opposta all’assegnazione della somma di Euro 95.968,13 e dispose la restituzione di Euro 48.296,87 all’opponente.
2. Per la cassazione di tale sentenza ricorre, affidandosi a due motivi, il P.; resiste la MPS Gestione Crediti Banca spa, sia in proprio che in nome e per conto di Ulisse 2 spa, dispiegando peraltro ricorso incidentale articolato su di un motivo, al quale resiste con successivo controricorso il ricorrente principale; e, illustrate con memorie e nella discussione orale le rispettive posizioni delle parti, all’esito della pubblica udienza del 6 dicembre 2011, il Collegio ha raccomandato una motivazione semplificata.
3. Va preliminarmente notato, senza la necessità di una più compiuta esposizione del contenuto dei motivi e trattandosi di questione in mero rito e quindi in punto di diritto – non dovendosi previamente sulla stessa sollecitare la presa di posizione delle parti (Cass. Sez. Un., 30 settembre 2009, n. 20935; Cass., ord. 30 aprile 2011, n. 9591), che:
3.1. sia pure sotto forma di impugnativa ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ. del provvedimento finale di assegnazione qualificato dal giudice emittente come reso ai sensi dell’art. 512 cod. proc. civ. (nonostante la più corretta qualificazione, trattandosi di unico creditore procedente, di attribuzione ai sensi dell’art. 510 cod. proc. civ.), la controversia involge fin dal suo insorgere la contestazione, da parte del terzo assoggettato all’espropriazione (ai sensi degli artt. 602 cod. proc. civ. e segg.), dell’entità del credito dell’esecutante verso i debitori originari, a garanzia del quale era stata da costoro costituita l’ipoteca sugli immobili poi acquistati dall’esecutato;
3.2. in una cosiffatta espropriazione si ha un’ipotesi di responsabilità senza debito, ovvero per debito altrui (essendo sufficiente il titolo esecutivo contro il debitore diretto e tanto ricavandosi dal regime delle eccezioni che il terzo può opporre al creditore, a norma del combinato disposto degli artt. 2870 e 2859 cod. civ.: Cass. 6 maggio 1975, n. 1746), sicchè il terzo proprietario del bene risponde, col bene ipotecato, dell’eventuale inadempimento del debitore originario (Cass. 29 settembre 2007, n. 20580);
3.3. in tale processo esecutivo è quindi parte necessaria non soltanto il terzo assoggettato all’esecuzione, ma anche il debitore principale o diretto in particolare, tale debitore, assieme al creditore, assume la veste di legittimo e necessario contraddittore, quale soggetto nei cui confronti l’accertamento della ricorrenza o meno dell’azione esecutiva contro il terzo è destinato a produrre effetti immediati e diretti; si tratta di un accertamento concernente una situazione giuridica unica per il creditore, per il debitore e per il terzo, non potendo sussistere essa che nei confronti di tutti e tre, dato che il titolo esecutivo ed il precetto non possono restare in piedi o venir meno se non per i tre soggetti congiuntamente (Cass. 11 maggio 1994, n. 4607);
3.4. si è già affermato che pertanto, nel giudizio di opposizione all’esecuzione, promosso contro il creditore procedente dal terzo assoggettato all’esecuzione, il debitore principale, assieme al creditore, assume la veste di legittimo e necessario contraddittore, quale soggetto nei cui confronti l’accertamento della ricorrenza o meno dell’azione esecutiva contro il terzo è destinato a produrre effetti immediati e diretti; ne consegue che le sentenze rese in un giudizio di opposizione all’esecuzione promossa su beni del terzo in cui non sia stato evocato in causa anche il debitore necessario sono inutiliter datae e tale nullità, ove non rilevata dai giudici di merito, deve essere rilevata d’ufficio dal giudice di legittimità con remissione della causa al giudice di primo grado (Cass. 5 settembre 2011, n. 18113; Cass. 31 agosto 2011, n. 17875; Cass. 22 marzo 2011, n. 6546; Cass. 29 settembre 2004, n. 19652; Cass. 4607 del 1994, cit.; Cass. 23 giugno 1976, n. 2347);
3.5. nella fattispecie, pur trattandosi di opposizione agli atti esecutivi, il thema decidendum originario aveva ad oggetto in primo luogo l’identificazione esatta del credito azionato e poi la quantificazione della parte di questo di cui doveva legittimamente rispondere il terzo acquirente (e poi assoggettato ad espropriazione); è evidente quindi l’interesse dei debitori originari (o principali) a partecipare al giudizio, anche in dipendenza della persistente loro responsabilità in ordine alla parte di credito che risultasse non soddisfatta nei rapporti tra esecutante – loro creditore – e terzo assoggettato all’espropriazione;
3.6. va affermato allora il seguente principio di diritto: in caso di espropriazione contro il – terzo proprietario ai sensi degli artt. 602 e seguenti cod. proc. civ., nel giudizio di opposizione che abbia ad oggetto, quand’anche proposto come opposizione agli atti esecutivi avverso atti del procedimento che a quella provvedono, la determinazione dell’entità complessiva del credito e della sua eventuale minore parte di cui debba rispondere il terzo stesso, è legittimo e necessario litisconsorte anche il debitore originario o diretto, quale soggetto nei cui confronti l’accertamento della ricorrenza o meno dell’azione esecutiva contro il terzo è destinato a produrre effetti immediati e diretti; ne consegue che le sentenze rese in un giudizio di opposizione agli atti esecutivi in un’esecuzione promossa su beni del terzo, quando abbia ad oggetto la suddetta determinazione, in cui non sia stato evocato in causa anche il debitore originario o diretto sono inutiliter datae e tale nullità, ove non rilevata dai giudici di merito, deve essere rilevata d’ufficio dal giudice di legittimità con remissione della causa al giudice di primo grado;
3.7. è pacifico che, nel caso di specie, l’opposizione è stata fin dall’inizio intentata dal solo terzo proprietario esecutato nei confronti esclusivamente della creditrice procedente; ne consegue che la sentenza di primo (ed unico) grado, pronunciata nel giudizio di opposizione che ne occupa senza che sia stato integrato il contraddittorio nei confronti dei debitori diretti, in atti indicati in C.A. e Co.Ne., è stata inutiliter data: e siffatta invalidità va dichiarata in questa sede, in applicazione del generale principio per il quale la mancata partecipazione al giudizio di un litisconsorte necessario, quando non ha formato oggetto di discussione nei gradi di merito (e non è stata rilevata neppure dal giudice dell’eventuale gravame a norma dell’art. 354 cod. proc. civ.), va rilevata d’ufficio in sede di legittimità. 4. Pertanto, in applicazione dell’art. 383 c.p.c., comma 3, cod. proc. civ., si deve rimettere la causa al tribunale di Roma, giudice di primo grado affinchè riesamini la controversia una volta restaurata l’integrità del contraddittorio: restando in questa sede precluso l’esame degli altri motivi dei ricorsi principale ed incidentale ed a maggior ragione del merito della controversia, siccome finora svoltasi a contraddittorio non integro; mentre, quanto alle spese di lite fin qui sostenute, il carattere ufficioso del rilievo che ha condotto alla vanificazione delle attività processuali fin qui svolte integra, ad avviso del Collegio, un giusto motivo di integrale compensazione.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sui ricorsi, cassa l’impugnata sentenza e rimette le parti al Tribunale di Roma, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 3, e dell’art. 354 cod. proc. civ.; compensa tra le parti le spese di lite fin qui sostenute.
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